N. 490 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 1998

                               N. 490
  Ordinanza  emessa  il  6  marzo  1998  dalla  Commissione tributaria
 provinciale di Oristano sul ricorso proposto  da  E.N.E.L.  S.p.a.  -
 Sede di Cagliari contro Gestor S.p.a.
 Imposte   e  tasse  in  genere  (statali  e  comunali)  -  Tassa  per
    l'occupazione degli spazi delle aree pubbliche di  pertinenza  dei
    comuni   e   delle   province   (T.O.S.A.P.)   -  Criteri  per  la
    rideterminaziona delle tariffe per le occupazioni del  soprassuolo
    e  del  sottosuolo  stradale  con  cavi  e  condutture - Direttive
    fissate dalla legge delega n. 421/1992  (nella  specie:  divisione
    dei  comuni  in  classi;  considerazione  del  beneficio economico
    ritraibile; rispetto del limite della variazione  in  aumento  del
    50%   delle  misure  massime  di  tassazione  vigente)  -  Mancata
    osservanza  da  parte  del  legislatore  delegato  -  Lesione  dei
    principi posti dalla legge di delega.
 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2).
 (Cost., art. 76).
(GU n.39 del 29-9-1999 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 309/97 depositato il
 28  luglio  1997,  avverso avv. di accert. n. 2/97 - Tosap '95 contro
 Gestor S.p.a. da E.N.E.L  S.p.a.,  residente  a  Cagliari  in  piazza
 Deffenu n. 1, difeso  da Bernardini Giuseppe, residente a Cagliari in
 piazza  Deffenu  n.  1  e Meloni Vito, residente a Cagliari in piazza
 Deffenu n. 1.
                       Svolgimento del processo
   Con ricorso  depositato  nella  segreteria  di  questa  Commissione
 tributaria provinciale il 28 luglio 1997, l'E.N.E.L. S.p.a., con sede
 in Cagliari, rappresentata e difesa dal dott. Vito Meloni e dal dott.
 Giuseppe Bernardini impugnava l'avviso di accertamento n. 2/97, Tosap
 '95,  comune  di  Marrubiu  della  Gestor S.p.a. per un importo di L.
 26.750.000  oltre  a soprattassa e interessi moratori rispettivamente
 di L. 5.350.000 e L. 8.988.000, adducendo i seguenti motivi.
   In  primo  luogo  l'E.N.E.L.  S.p.a.   eccepiva   la   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.-l. 15 novembre 1993,
 n. 507, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenzaƊ  (Reg.  ord.  n.
 487/1999).
 99C0939