N. 493 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 dicembre 1998
N. 493 Ordinanza emessa il 30 dicembre 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Ditta Individuale Alessio Inguanta ed altro e Multi Express S.a.s. ed altra Esecuzione forzata - Procedura esecutiva - Udienza per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione - Assenza del debitore esecutato - Atto di intervento di creditore il cui credito sia fondato su scrittura privata - Obbligo di notificazione al debitore - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 250/1986 e 317/1989. (C.P.C., art. 525). (Cost., art. 24).(GU n.39 del 29-9-1999 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che procede: O s s e r v a Dalle dichiarazioni rese dai terzi ai sensi dell'art. 547 c.p.c., risultano da assegnare L. 4.935.772. Il creditore procedente vanta un credito di L. 1.243.500 oltre C.P.A. e IVA, avendo comunicato di rinunciare a far valere nella procedura esecutiva il proprio credito per capitale e interessi e avendo chiesto esclusivamente l'assegnazione delle somme dovute per spese della presente procedura esecutiva come sopra liquidate. L'intervento di Gandossi Severino Fausto nella presente procedura esecutiva deve essere qualificato tardivo essendo avvenuto in data 9 settembre 1998, successiva a quella (16 giugno 1998) fissata per la comparizione delle parti, a nulla rilevando la circostanza che, a causa di rinvio d'ufficio, detta udienza si sia tenuta solo il 23 settembre 1998. Conseguentemente la somma pignorata deve essere assegnata a creditore pignorante a totale saldo del credito come sopra determinato e a creditore intervenuto potra' essere assegnato il residuo. All'udienza del 23 settembre 1998 questo giudice dell'esecuzione ha ordinato al creditore intervenuto, stante l'assenza della debitrice esecutata Multi Express S.a.s., di notificare a quest'ultima l'atto di intervento, il cui credito e' fondato su scritture private (atto di riconoscimento di debito, cambiali e un assegno), rinviando a udienza successiva per l'assegnazione delle somme. Successivamente il creditore intervenuto ha presentato istanza di revoca di detto provvedimento, evidenziando come non sia previsto dalle norme in materia di esecuzione l'obbligo di notificare al debitore esecutato l'atto di intervento. Per prassi di questo ufficio, sino ad oggi non contestata dai creditori, gli atti di intervento fondati su scritture private (e privi di titolo esecutivo e/o precetto in precedenza notificato al debitore) venivano fatti notificare a cura del creditore intervenuto, al debitore esecutato che fosse rimasto assente nella procedura esecutiva, e cio' in applicazione analogica con quanto disposto dall'art. 292 c.p.c. per il procedimento contumaciale di cognizione ordinaria come corretto dalle sentenze n. 250 del 28 novembre 1986 e n. 317 del 6 giugno 1989 della Corte costituzionale. Stante il contenuto dell'istanza presentata dal creditore intervenuto, che non ha provveduto a notificare l'atto di intervento alla debitrice esecutata, questo giudice deve dare atto che le norme sul procedimento contumaciale non possono trovare applicazione analogica al processo di esecuzione, nel quale non e' previsto l'istituto della contumacia del debitore. La mancata previsione, nell'art. 525 c.p.c., dell'obbligo di notificare l'atto di intervento al debitore esecutato che, pur notiziato della procedura esecutiva promossa dal creditore procedente, non si sia presentato all'udienza di autorizzazione alla vendita (nelle procedure dirette) e a quella dell'assegnazione (nei pignoramenti presso terzi), peraltro, comporta, a parere di questo giudice, una ingiustificata limitazione del diritto di difesa del debitore stesso nei confronti del creditore intervenuto. Il debitore che, pur informato della esistenza di procedura esecutiva promossa dal creditore procedente, abbia ritenuto di non partecipare all'udienza fissata per la comparizione delle parti, potrebbe vedere il ricavato della vendita dei suoi beni o, peggio ancora, tutti i suoi crediti eventualmente dichiarati dal terzo all'udienza ex art. 547 c.p.c., assegnati, in parte anche per l'intero se asseritamente privilegiati, a presunti creditori il cui credito, sfornito di titolo esecutivo, sia stato fatto valere con atto intervento esclusivamente sulla base di scritture private al debitore mai rese note. Il principio che ha ispirato la pronunce della Corte costituzionale in ordine all'art. 292 c.p.c., in materia di produzione di scritture private nel giudizio contumaciale sembra dover trovare spazio in ogni procedimento giurisdizionale nel quale, pur in assenza dell'istituto della contumacia, sia consentito l'accesso, in assenza di una parte, a documenti dei quali la parte, se informata, potrebbe disconoscere l'autenticita'. La mancata previsione della notificazione al debitore esecutato del deposito del ricorso per intervento di un creditore non munito di titolo esecutivo ma esclusivamente di scritture private della cui esistenza il debitore non sia mai stato in precedenza informato, costituisce, ad avviso, di questo giudice, violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.
P. Q. M. Assegna al creditore procedente ditta Inguanta Alessio la somma dichiarata dal terzo Rolo Banca sino al saldo del credito determinato in L. 1.243.500 per spese della presente procedura esecutiva cosi' liquidate, oltre IVA e C.P.A., oltre registrazione, ordinando al terzo Rolo Banca di mantenere il residuo non assegnato a disposizione di giustizia; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 525 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il ricorso per intervento il cui credito sia fondato su scrittura privata debba essere notificato al debitore esecutato che sia rimasto assente all'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita o per la assegnazione (ex art. 525, comma 2, c.p.c.) o a quella fissata per la dichiarazione del terzo (ex art. 547 c.p.c), in relazione all'art. 24 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dichiara sospesa la presente procedura esecutiva, con riferimento alle somme pignorate non assegnate al creditore procedente, riservato ogni provvedimento sull'assegnazione delle stesse al creditore intervenuto; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a creditore intervenuto, al debitore esecutato e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Milano, addi' 30 dicembre 1998. Il pretore: Massenz 99C0942