N. 509 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 1999
N. 509 Ordinanza emessa il 21 aprile 1999 dal pretore di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Sturba Giulio e il comune di Ascoli Piceno Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Regione Marche - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Provvedimenti del sindaco di decadenza dalla assegnazione - Ricorribilita' al pretore con rinvio alla normativa di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11, d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - Indebita interferenza in materia di giurisdizione e processuale riservata al legislatore statale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 133 e 134/1998. (Legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9, art. 48, comma 2). (Cost., artt. 108 e 117).(GU n.40 del 6-10-1999 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 574/1997, ruolo cont. presso la pretura circondariale di Ascoli Piceno; O s s e r v a Con ricorso depositato in data 4 luglio 1997 Sturba Giulio ha proposto opposizione ex art. 11, comma 13, d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 avverso il provvedimento sindacale prot. n. 6621 del 25 febbraio 1997, con il quale il sindaco di Ascoli Piceno ne dichiarava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via Marche n. 16 di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 48 legge regione Marche 3 marzo 1990 n. 9, per non avere l'assegnatario stabilmente occupato l'alloggio in questione. Il ricorrente sostiene in primis la nullita' della notifica del detto provvedimento sindacale e, nel merito, eccepisce di aver stabilmente abitato l'alloggio assegnatogli, in quanto l'abitazione sita nel comune di Roccafluvione, catastalmente intestata a nome del ricorrente, sarebbe in realta' di proprieta' della figlia, che lo occupa. Il comune opposto ha replicato eccependo la tardivita' dell'opposizione ai sensi dell'art. 11, comma 13 del d.P.R. n. 1035/1972, richiamato dall'art 47, legge regione Marche n. 9/1990, contestando nel merito gli assunti dell'opponente, chiedendo infine il rigetto dell'istanza. All'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti, ritiene questo pretore di sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48 legge regione Marche 3 marzo 1990 n. 9, il cui comma 2, operando un richiamo per il procedimento all'art. 47 della medesima legge, ed in particolare al comma sesto di quest'ultima norma, stabilisce che al provvedimento del sindaco - di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio - "si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035", per contrasto delle dette disposizioni con gli artt. 108 e 117 della Costituzione. La Corte costituzionale ha gia', con diverse pronunce, dichiarato l'illegittimita' costituzionale di disposizioni analoghe contenute in altre leggi regionali (cfr. Corte costituzionale sent. 23 aprile 1998 n. 133; Corte costituzionale sent. 23 aprile 1998 n. 134). Le norme regionali denunciate da questo pretore, applicando al provvedimento sindacale di decadenza i commi 13, 14 e 15 del d.P.R. n. 1035/1972 (che, come e' noto, prevedono la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del pretore a conoscere l'opposizione averso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia economica e popolare, pronunciato dal presidente dell'istituto autonomo case popolari) illegittimamente intervengono in una materia - la tutela giurisdizionale - riservata alla legge dello Stato, sottratta per contro alle potesta' legislativa regionale prevista per le sole materie contemplate dall'art. 117 della Costituzione, con conseguente violazione dell'art. 108 della Costituzione. Si ricordi infatti che "secondo costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore regionale non puo' statuire in ordine a rimedi giurisdizionali o in ordine a poteri o facolta' dell'autorita' giudiziaria, trattandosi di materia riservata alla competenza della legge statale" (cfr. Corte costituzionale, sentenza 23 aprile 1998 n. 133, nello stesso senso v. sentenza nn. 390/1996, 459/1995, 76/1995, 457/1994, 303/1994, 210/1993). Secondo la Corte costituzionale, il principio appena enunciato e' valido anche quando, come nel caso di specie, la legge regionale si limiti a richiamare la normativa statale che detta la disciplina concreta e predispone gli strumenti di tutela giurisdizionale: in tal modo si attuerebbe "un'indebita novazione della fonte", non consentita dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 390/1996). L'eccezione di incostituzionalita' e', ad avviso di questo pretore, rilevante agli effetti della decisione della controversia. Si presenta in primo luogo la questione della sussistenza del presupposto processuale costituito dalla giurisdizione del giudice ordinario, questione che, alla luce della normativa regionale denunciata, dovrebbe trovare risposta affermativa, incontrando diversa soluzione alla luce dei principi generali, essendo il difetto di giurisdizione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 37 c.p.c; l'esito del giudizio dipende inoltre dall'applicabilita' o meno del termine di decadenza previsto, per la proposizione dell'opposizione, dall'art. 11 d.P.R. 1035/1972, richiamato dal combinato disposto degli artt. 47, comma 6 e 48, comma 2, legge regione Marche n. 9/1990. Espunta la normativa regionale denunciata dall'ordinamento giuridico, entrambe le questioni avrebbero una risposta diversa, ispirata ai principi dettati dalla legge dello stato in tema di riparto di giurisdizione e di proposizione di ricorsi in materia di controversie aventi ad oggetto atti amministrativi. Tutte le considerazioni svolte inducono questo pretore a sottoporre al vaglio della Corte la questione dell'illegittimita' costituzionale dell'art 48, comma 2, legge regione Marche 3 marzo 1990 n. 9 nella parte in cui richiama l'art. 47 della medesima legge, ritenendo che il combinato disposto delle citate disposizioni si presti ad una valutazione di non manifesta infondatezza per contrasto con gli artt. 108 e 117 della Costituzione.
P. Q. M. Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 108 e 117 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 2, legge regione Marche 3 marzo 1990, n. 9 nella parte in cui, richiamando l'art. 47, comma 6 della medesima legge, dispone l'applicazione della disposizione degli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per le prescritte comunicazioni e notificazioni (alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio della regione Marche). Ascoli Piceno, addi' 21 aprile 1999. Il pretore: Gianfelice 99C0958