N. 514 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1999
N. 514 Ordinanza emessa il 18 febbraio 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Pedersoli Caterina ed altri contro l'Azienda sanitaria locale della provincia Brescia ed altra Sanita' pubblica - Regione Lombardia - Consiglio dei sanitari delle Aziende sanitarie locali - Elettorato attivo e passivo - Previsione per i soli dipendenti appartenenti al ruolo dei medici, del personale laureato, dei medici veterinari, del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario - Mancata previsione per il personale tecnico della riabilitazione - Violazione del principio di eguaglianza, del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Contrasto con i principi stabiliti dalla normativa statale in materia (legge n. 421/1992 e d.lgs. n. 502/1992). (Legge regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2, artt. 3, comma 1, e 6, comma 3). (Cost., artt. 3, 46, 97 e 117).(GU n.40 del 6-10-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2160/1998, proposto da Caterina Pedersoli, Marina Speziari, Manuela Pittini, Alessandra Mariotti, Mariangela Vitali, Lucia Nicoli e Giovanni Melotti, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Lamberti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Milano via Benvenuto Cellini, 2/b; Contro l'Azienda sanitaria locale della provincia di Brescia in persona del direttore generale pro-tempore, costituitasi in giudizio; la regione Lombardia non costituitasi in giudizio; per l'annullamento: della deliberazione n. 217 del 25 febbraio 1998, avente ad oggetto "elezione del consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera" e del relativo avviso; di tutti gli atti ai predetti connessi, presupposti o conseguenti; e per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2, nonche', ove occorra, dell'art. 1, comma 1, lett. d), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 3, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive delle parti ricorrenti; Udito alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons. D. Giordano, l'avv. Lamberti per i ricorrenti; Visti gli atti tutti della causa; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, tutti terapisti della riabilitazione alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati in conformita' alla tabella N del d.P.R. n. 761/1979, chiedono l'annullamento degli atti con i quali l'amministrazione, nell'indire le elezioni per la costituzione del consiglio dei sanitari, ha escluso dall'elettorato attivo e passivo la categoria professionale cui i ricorrenti medesimi appartengono. I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di legge ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di trattamento e travisamento dei presupposti; gli stessi denunciano altresi' l'illegittimita' costituzionale della normativa statale e regionale che ha inteso escludere il personale tecnico della riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al consiglio dei sanitari, nonche' dall'esercizio del diritto di voto nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti. L'azienda intimata non si e' costituita in giudizio. I ricorrenti hanno insistito, con memoria 5 febbraio 1999, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e' stato trattenuto dal Collegio per la decisione. D i r i t t o 1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti con i quali e stata indetta la procedura elettorale per l'elezione del consiglio dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei terapisti della riabilitazione, categoria professionale cui gli stessi appartengono, dall'elettorato attivo e passivo per la nomina dei componenti dell'organo suindicato. 2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue. 3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi al fine, tra l'altro, di definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore generale nominato dalla regione e assistito per attivita' tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari (art. 1, comma 1, lett. d). In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria il cui art. 3, comma 12, nel testo risultante dopo la modifica introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce che del consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza medici ed altri operatori sanitari laureati, nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma affida comunque all'autonomia regionale il compito di "definire il numero dei componenti, nonche' di disciplinare le modalita' di elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio". 3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2, che disciplina istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari. Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo rispettivamente nelle aziende sanitarie con presidi ospedalieri a gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie senza presidi ospedalieri. Per quanto qui interessa, l'art. 3, comma 1, stabilisce che l'organo e' composto da: 7 medici; 2 medici veterinari; 2 operatori sanitari laureati non medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle tabelle B (farmacisti), D (biologi), E (chimici), F (fisici), G (psicologi) del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al d.P.R. n. 761/1979; 2 operatori professionali in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I; 2 operatori professionali in rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 512/1999). 99C0963