N. 583 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 1999

                                N. 583
  Ordinanza  emessa  il  30  aprile  1999 dalla commissione tributaria
 regionale di Milano sul ricorso proposto da Mila Schon  Group  S.p.a.
 contro l'ufficio del registro di Codogno
 Imposta  di  registro  -  Operazioni di societa' ed enti assimilati -
    Conferimenti in denaro  effettuati  in  seguito  a  riduzione  del
    capitale  sociale  per  perdite  - Esenzione dalla tassazione, nei
    limiti della ricostituzione del  capitale  abbattuto  -  Possibile
    disparita'  di  trattamento  tra  societa'  dotate  o  meno  di un
    adeguato capitale sociale per far fronte alle eventuali perdite  -
    Violazione del principio di eguaglianza.
 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, nota 2 (recte: art. 4, nota 2
    della tariffa, parte prima, allegata)).
 (Cost., artt. 3 e ss.).
(GU n.43 del 27-10-1999 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  sull'appello  r.g.  appelli
 33820/1996 depositato il 1 febbraio  1996,  avverso  la  sentenza  n.
 618/04/1995,  emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Lodi
 da Mila Schon Group, S.p.a., leg. rappr.  Kozo  Morita,  residente  a
 Milano  in  via  Montenapoleone  n.  2,  e  difeso da Biscozzi Luigi,
 residente a Milano in via Cino  del  Duca  n.  8,  Briguglio  Emilio,
 residente  a  Milano  in  via  Cino  del  Duca  n. 8, Colombo Enrico,
 residente a Milano in via Cino del Duca n. 8, Gnech Emilio, residente
 a Milano in via Cino del Duca n.  8,  e  Zecca  Emilio,  residente  a
 Milano  in  via Cino del Duca n. 8; controparti: Registro di Codogno;
 atti imputati: av. liq/irr.  san. n. DEN 52 vol. 59 del 15  settembre
 1993  -  registro,  av. liq/irr.   san. n. DEN 1 vol. 61 del 2 giugno
 1994 - registro;
                               F a t t o
   La  societa'  Mila  Schon  Group  aveva  perdite   per   circa   L.
 7.000.000.000.    Con  assemblea  veniva  quindi eseguita la suddetta
 operazione:
     azzeramento capitale sociale (L. 4.000.000.000) per coprire parte
 delle perdite;
     ricostituzione  del  capitale  sociale   nella   misura   di   L.
 4.000.000.000;
     riduzione del capitale sociale per coprire le restanti perdite;
     ricostituzione del capitale sociale fino a L. 4.000.000.000..
   L'ufficio  chiedeva  il pagamento dell'imposta in misura fissa, che
 veniva regolarmente corrisposta.
   Successivamente, in data 22 giugno  1994,  veniva  notificato  alla
 societa'  l'avviso  di liquidazione dell'imposta supplettiva, perche'
 secondo la nota II,  art.  4,  d.P.R.  131/1986  la  riduzione  delle
 perdite   e'   esente  dalla  tassazione  esclusivamente  nei  limiti
 dell'importo  del  capitale  originario.   La   differenza,   siccome
 costituisce  conferimento  per  aumento del capitale, e' tassabile ai
 sensi dell'art. 4-1 e nota I, d.P.R. 131/1986.
   Sulla base di varie interpretazioni del  Ministero  delle  finanze,
 dell'Avvocatura  generale  di  Stato  e  della Corte di cassazione 12
 marzo 1990,  n.  2007,  veniva  infatti  stabilito  che  la  nota  II
 dell'art.  4, d.P.R. 131/1986 fosse applicabile solo nei limiti della
 ricostruzione  del  capitale  originario,  cosicche'  i  conferimenti
 eccedenti tale limite andavano tassati.
   La societa' Mila Schon contesta ovviamente tale  interpretazione  e
 pone  ricorso  avanti  la  Commissione  tributaria  di  primo  grado,
 sostenendo  che  lo  scopo  della  norma  e'  quello  di  evitare  la
 tassazione dei conferimenti in denaro fatti a copertura delle perdite
 (di  qualsiasi importo siano) e cio' per evitare di gravare su di una
 situazione finanziaria della societa' gia' grave.
   L'ufficio si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
   La Commissione tributaria di primo grado respingeva i ricorsi (Mila
 Schon ne aveva presentati due poi riuniti) ritenendo che il  disposto
 del d.P.R. 131/1986 fosse estremamente chiaro relativamente al limite
 posto   all'esenzione   nella   misura   pari   al  capitale  sociale
 ricostituito, mentre l'eccedenza dei conferimenti va tassato.
   Avverso tale decisione la Mila Schon proponeva  appello  sostenendo
 che,  mentre  la  legge  (d.P.R. 131/1986) non prevedeva alcun limite
 all'esenzione per i conferimenti  fatti  per  compensare  le  perdite
 subite,  la  circolare  ministeriale  n.  42  del 20 dicembre 1993 ha
 arbitrariamente stabilito il limite del valore del  capitale  sociale
 originario.
   Chiedeva   inoltre   la   difesa   della   societa'  appellante  il
 riconoscimento  della  questione  di  illegittimita'   costituzionale
 dell'interpretazione  data  dalla  C.M.  n.  42. in contrasto con gli
 artt. 3 e 53 della Costituzione, perche' creerebbe una disparita'  di
 trattamento  tra  le  imprese  a  seconda  che  le stesse (in caso di
 perdite) operassero un unico conferimento (superando in tal  modo  il
 limite   del   capitale   sociale   originario)  o  suddividessero  i
 conferimenti in periodi diversi (rimanendo quindi entro il limite del
 capitale originario, e sottraendosi alla tassazione).
   L'ufficio si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.
   A   questo  punto,  la  Commissione  tributaria  di  secondo  grado
 investita  della  questione  intende  sollevare   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  della  nota II, art. 4, d.P.R. 131/1986
 nella interpretazione per  la  quale  sarebbe  possibile  l'esenzione
 dalla tassazione per quei conferimenti in denaro volti all'aumento di
 capitale  e  determinati da una precedente (ma contestuale) riduzione
 del capitale medesimo al fine di azzerare o ridurre le perdite  della
 societa'.
   La   soluzione  di  tale  problema  e'  assolutamente  rilevante  e
 necessaria  per  la  decisione  del  presente  giudizio   in   quanto
 sull'interpretazione  e  applicazione  di  tale  normativa  si  regge
 intieramente l'impugnazione del contribuente.
   Si deve al riguardo rilevare come  la  situazione  descritta  dalla
 fattispecie   in   esame  possa  infatti  causare  gravi  episodi  di
 disparita' di trattamento che andrebbero a  contrastare  direttamente
 con  gli  artt.  3  e  ss.,  della  Costituzione  che garantiscono al
 contrario l'uguaglianza di tutti i soggetti di fronte alla  legge  in
 quanto  si  possano creare delle disparita' a seconda che le societa'
 costituiscano o meno un adeguato capitale sociale per far fronte alle
 proprie iniziative imprenditoriali.
   Infatti, nell'ipotesi in cui una societa' abbia un capitale sociale
 minimo, nel momento in cui si dovessero verificare delle  perdite,  e
 la  societa'  fosse  costretta  a  far  fronte a tali perdite con dei
 conferimenti in denaro, tali conferimenti non  sarebbero  soggetti  a
 tassazione.
   Mentre  invece, nell'ipotesi in cui, fin dalla nascita, la societa'
 si fosse dotata di adeguato capitale sociale,  onde  far  fronte  col
 medesimo  anche  ad  eventuali  perdite d'esercizio (senza bisogno di
 ricorrere  a  conferimenti  in  denaro  per   coprire   le   perdite)
 quest'ultima  societa' avrebbe gia' corrisposto la normale tassazione
 fissa, senza poter usufruire delle agevolazioni  fiscali  di  cui  al
 caso precedente.
   In  conclusione  la  societa'  che  si dota di un adeguato capitale
 sociale si ritrovera' obbligata ad  adempiere  ai  regolari  obblighi
 fiscali,  mentre  la  societa'  che  si  dota  di un capitale sociale
 minimo, nel momento in cui subira' delle perdite (che peraltro  hanno
 gia' dato luogo ad agevolazioni fiscali essendo detraibili in sede di
 bilancio),  se  costretta a reintegrarle mediante dei conferimenti in
 denaro, potra' godere dell'esenzione fiscale su detti conferimenti.
   Peraltro in tal guisa  tutti  soggetti  imprenditoriali  potrebbero
 essere  indotti  al  momento  della  costituzione  di una societa', a
 dotare di capitale sociale  minimo,  per  preservare  la  convenienza
 successiva della procedura in esame.
   La  Commissione  tributaria  di secondo grado ritiene quindi che la
 norma  suddetta  possa  sollevare  una  questione   di   legittimita'
 costituzionale per i motivi sopra esposti.
                               P. Q. M.
   Rimette  gli  atti  alla  Corte  costituzionale  onde verificare la
 legittimita' della nota 2, art. 4, d.P.R. 131/1986, laddove  consenta
 l'esenzione   fiscale  dei  conferimenti  effettuati  in  seguito  ad
 abbattimento del  capitale  sociale  per  perdite  nei  limiti  della
 ricostituzione del capitale abbattuto.
     Milano, addi' 30 aprile 1999.
                        Il presidente: Santagati
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