N. 589 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 giugno 1999
N. 589 Ordinanza emessa il 15 giugno 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Canzani Giulio contro l'A.S.L. di Como, distretto di Campione d'Italia Sanita' pubblica - Regione Lombardia - Assistenza sanitaria - Prestazioni sanitarie indirette - Rimborso delle spese sostenute - Condizioni - Necessita' di preventiva autorizzazione da parte della U.S.L. (attualmente A.S.L.) - Lamentata previsione anche nei casi eccezionali di gravita' ed urgenza - Irragionevolezza - Mancata tutela del diritto fondamentale della salute - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 267/1998. (Legge regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36, art. 2, comma 3). (Cost., artt. 3 e 32).(GU n.43 del 27-10-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3207/1998 proposto dall'ing. Giulio Canzani, rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Caruso e dall'avv. Ercole Romano, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, Corso Magenta n. 63; Contro l'Azienda sanitaria locale di Como, distretto speciale di Campione d'Italia, in persona del direttore generale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Marco di Tolle, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Corso Monforte n. 39 per l'annullamento del provvedimento 22 giugno 1998 n. 1502, con cui la A.S.L. di Como, distretto speciale di Campione d'Italia, ha respinto l'istanza di rimborso di spese sanitarie sostenute dal ricorrente presso una casa di cura privata non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto 1' atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 15 giugno 1999, il presidente Vacirca; Udito i difensori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto 1. - Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle spese sostenute presso una casa di cura privata non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale per un intervento cardiochirurgico urgente di rivascolarizzazione mediante esecuzione di tre by-pass. L'Amministrazione ha respinto la domanda in quanto il ricovero non era stato preventivamente autorizzato. L'interessato ha proposto ricorso, deducendo: I) violazione degli artt. 2, 10 e 25, legge n. 833 del 1978 nonche' violazione ed erronea applicazione degli artt. 2 e 3, legge regione Lombardia 5 novembre 1993 n. 36; II) violazione dell'art. 2, legge regione Lombardia n. 36 del 1993, violazione dell'art. 3, legge n. 241 del 1990, difetto assoluto di motivazione ed eccesso di potere per errore di fatto. 2. - L'Amministrazione eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo invocando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza della estrema gravita' delle condizioni di salute in cui versa il cittadino e dell'impossibilita' di ottenere dalle strutture pubbliche prestazioni adeguate, la pretesa del cittadino al riconoscimento ed al rimborso delle spese per suo conto sostenute ha consistenza di diritto soggettivo perfetto, la cui tutela e' demandata alla giurisdizione dell'a.g.o. (Cassazione civile, sez. un., 29 dicembre 1990 n. 12218; Cassazione civile, sez. un., 1 giugno 1993, n. 6065). L'eccezione e' infondata, in quanto il ricorrente non fa valere il diritto al rimborso senza autorizzazione, ma espressamente lamenta che l'autorizzazione non sia stata rilasciata "con effetto sanante ora per allora" (pag. 8 del ricorso). In ogni caso non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame l'orientamento giurisprudenziale richiamato, in quanto il ricorso risulta proposto dopo il 1 luglio 1998, sicche' la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 33, comma 2, lett. f), e art. 45, comma 18, d.lgs. n. 80 del 1998). 3. - Nel merito l'Amministrazione sostiene la legittimita' del provvedimento, richiamando l'art. 2, legge regione Lombardia n. 36 del 5 novembre 1993, che cosi' dispone: "(Assistenza indiretta). 1) In conformita' a quanto previsto dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 ''Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986/1988'', ai cittadini iscritti negli elenchi degli assistiti dalle USSL della regione Lombardia e' consentito il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta presso case di cura private ubicate sul territorio nazionale e non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ovvero per specialita' non convenzionate, solo nel caso in cui le strutture pubbliche o private convenzionate siano nella impossibilita' di erogarla in forma diretta o di erogarla tempestivamente; 2) ai fini della presente legge e' considerata prestazione non ottenibile tempestivamente in forma diretta la prestazione per la cui erogazione presso le strutture pubbliche o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale e' richiesto un periodo di attesa che comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilita' dell'intervento o delle cure; 3) il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta deve esser preventivamente autorizzato dalle competenti USSL con provvedimento motivato in rapporto alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 su relazione di un medico specialista di struttura pubblica ospedaliera; 4) il rifiuto dell'autorizzazione al ricorso all'assistenza indiretta deve essere motivato per iscritto da parte della USSL competente". 4. - L'art. 2, comma 3, sopra trascritto appare di dubbia legittimita' costituzionale, per irragionevolezza e contrasto con l'art. 32 Cost., nella parte in cui pretendendo in modo assoluto il carattere preventivo dell'autorizzazione, non prevede il concorso delle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni sanitarie di comprovata gravita' e urgenza, quando non sia stato possibile ottenere l'autorizzazione preventiva e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso (Corte costituzionale, 17 luglio 1998, n. 267, che ha dichiarato incostituzionale il paragrafo 8.6. dell'allegato I alla legge regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37). Poiche' dall'esame della questione di legittimita' costituzionale non puo' prescindersi, essendo il provvedimento impugnato conforme alla norma regionale, il giudizio deve essere sospeso e gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36, nella parte in cui richiede in modo assoluto il carattere preventivo dell'autorizzazione ai fini dell'assistenza indiretta; Sospende il giudizio; Dispone che, a cura della segreteria la presente ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della regione Lombardia e sia comunicata al Presidente del consiglio regionale. Cosi' deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 15 giugno 1999. Il presidente estensore: Vacirca 99C1049