N. 592 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio 1999
N. 592 Ordinanza emessa il 30 luglio 1999 dal tribunale di Genova nel procedimento di esecuzione a carico di Toro Quezana Claudio Horacio Pena - Esecuzione delle pene detentive - Ordine di carcerazione e decreto di sospensione dell'esecuzione - Previsione di consegna personale al condannato anziche' di notificazione ai sensi dell'art. 148 e ss. del codice di procedura penale - Disparita' di trattamento rispetto alla disciplina delle notificazioni all'imputato - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. Pena - Esecuzione delle pene detentive - Decreto di sospensione dell'esucuzione - Constatata irreperibilita' del condannato - Revoca del decreto di sospensione - Mancata previsione - Disparita' di trattamento per il condannato reperibile - Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena (C.P.P. 1988, art. 656, commi 5 e 8, modificato dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, art. 1). (Cost., artt. 3 e 112).(GU n.43 del 27-10-1999 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva; Osserva in fatto Toro Quezana Claudio Horacio veniva condannato dal pretore di Genova con sentenza in data 28 novembre 1995, nella sua dichiarata contumacia, dopo notifica del decreto di citazione a giudizio con l'utilizzazione del c.d. rito per l'imputato irreperibile (artt. 159 e 160 del c.p.p.), alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all'art. 688 del c.p. Con provvedimento del 2 settembre 1996 la procura della Repubblica presso la pretura di Genova, constatato che il provvedimento era passato in giudicato, ordinava l'esecuzione della predetta sentenza. Con successivo provvedimento del 7 agosto 1998 la procura, preso atto che la pena comminata non risultava eseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 165/1998, che aveva introdotto un nuovo testo dell'art. 656 del c.p.p., emetteva decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi della nuova disposizione cosi' come modificata dalla legge citata e ne disponeva la consegna al destinatario. Tale decreto, cosi' come l'ordine di esecuzione del 2 settembre 1996, non poteva tuttavia essere notificato, per la persistente inutilita' delle ricerche del Toro Quezana; Il p.m., preso atto che non era stato possibile consegnare gli atti all'interessato, disponeva nuove ricerche del condannato, ed espletava tutte le formalita' previste dagli artt. 159 e 160 del c.p.p. per il caso di irreperibilita' poiche' il condannato non era stato reperito nonostante le ricerche compiute (v. atti compiuti in tal senso dal p.m. e le connesse indagini di polizia). A questo punto lo stesso p.m. instaurava procedimento di esecuzione chiedendo in via principale che questo giudice dell'esecuzione disponesse, in via principale, con interpretazione estensiva del comma 8 dell'art. 656 del c.p.p. nuovo testo, la revoca dell'ordine di sospensione dell'ordine di esecuzione, con l'equiparazione della constatata irreperibilita' del condannato, dichiarata previo espletamento delle forme rituali, alla mancata presentazione dell'istanza prevista dal medesimo comma 8 e, in via di subordine, che venissse formulata, questione di costituzionalita' della norma da applicarsi: si deve rilevare come la chiara disposizione della norma citata non puo' consentire l'accoglimento della richiesta principale del p.m. (tra l'altro, incidendo la revoca del decreto di sospensione sulla liberta' personale del condannato, si deve ritenere che la previsione di cui al comma 8 abbia carattere tassativo), mentre la questione posta in via subordinata appare meritevole di considerazione. Rileva in diritto Il p.m. insta affinche' venga sollevata in via incidentale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 5, del c.p.p., nella parte in cui impone che il decreto di sospensione dell'esecuzione della pena venga consegnato personalmente al condannato, senza che possa aver luogo una notificazione con l'articolata procedura di cui agli artt. 148 e seguenti del c.p.p. e senza consentire d'altra parte di revocare la sospensione a fronte dell'irreperibilita' del condannato: osserva infatti come tale normativa produca una palese disparita' di trattamento tra i condannati che siano stati reperiti e quelli che invece si siano resi irreperibili, non ricevendo materialmente il provvedito del p.m., sino a rendere di fatto impossibile l'esecuzione alla pena loro comminata. Mette inoltre in luce il fatto che, non prevedendo il comma 8 della disposizione citata alcun intervento del giudice che consenta, nel rispetto del contraddittorio, la revoca dell'ordine di sospensione in casi come quello in esame, non e' possibile l'esecuzione delle sentenze di condanna. Tali osservazioni appaiono condivisibili. La norma di cui al comma 5 dell'art. 656 del c.p.p., nel testo introdotto con l'art. 1, legge 27 maggio 1998, n. 165, sembra infatti violare la Costituzione sotto due distinti profili. Deve in primo luogo rilevarsi una disparita' di trattamento rispetto alla posizione dell'imputato per il quale, nonostante nei suoi confronti sia vigente la presunzione costituzionale di non colpevolezza, viene prevista la procedura della notificazione cosi' come disciplinata dagli artt. 148 e seguenti, consentendo la notifica del provvedimento, sia pure con modalita' particolari, anche qualora il destinatario risulti irreperibile: risulta evidente l'irragionevole disparita' di trattamento tra la posizione dell'imputato, persona nei cui confronti si prevede il principio di non colpevolezza, e quella invece di colui che e' gia' stato riconosciuto responsabile di un reato attraverso una sentenza divenuta ormai esecutiva: il regime di notificazione previsto per l'imputato risulta essere piu' flessibile e in concreto meno garantito di quello previsto per il condannato, nonostante l'operativita', nei confronti del primo, della presunzione di non colpevolezza. E cio', nel caso di specie, e' avvenuto: il Toro Quezada e' stato infatti regolarmente processato e condannato dopo notifica del decreto di citazione con la forma prevista per gli irreperibili, il che ha consentito la sua dichiarazione di contumacia e la pronuncia della sentenza, nonche' la notifica dell'estratto contumaciale di quest'ultima. Nella medesima condizione di prima, il Toro Quezada, questa volta condannato con sentenza passata in giudicato nelle forme di legge, non puo essere destinatario della consegna degli atti, per cui l'esecuzione della condanna e' del tutto paralizzata e non puo' avvenire. In secondo luogo, la previsione di una consegna personale dell'ordine di sospensione dell'esecuzione, senza consentire modalita' alternative, sembra risultare in contrasto anche con l'art. 112 della Costituzione, in quanto di fatto preclude quell'attivita' del p.m. volta a dare materiale esecuzione alle sentenze, che costituisce parte integrante del suo obbligo di esercitare l'azione penale: infatti la norma in esame consente che l'azione penale esercitata con successo approdi in molti casi, e proprio nei confronti dei soggetti meno controllabili, a risultati soltanto virtuali. La normativa in questione non risulta neppure interpretabile in modo tale da intendere il termine "consegna" quale sinonimo di "notificazione", rendendo per tale via applicabile la procedura prevista per la notifica ai destinatari irreperibili: tale possibilita' risulta infatti preclusa sia dalla previsione letterale della normativa introdotta con legge n. 1651998, sia dalla lettura degli atti preparatori del disegno di legge, dai quali risulta chiaramente l'intento del legislatore di imporre che il decreto di sospensione venga consegnato personalmente al suo destinatario. Questo giudice ritiene pertanto che la norma debba essere sottoposta al vaglio di costituzionalita' con riferimento agli artt. 3, comma 1 e 112 della Costituzione. Per quanto attiene al comma 8 del medesimo art. 656 del c.p.p. si deve prendere atto che lo stesso non prevede tra le cause di revoca del decreto di sospensione ad opera del p.m. la constatata irreperibilita' del condannato (e nemmeno, sia detto per inciso, lo stato di latitanza del condannato stesso, ove questo sia stato dichiarato nella forma dovuta nel corso del processo), e che, come si e' detto, le sue previsioni di revoca del decreto di sospensione sono tassative con riguardo al fatto che si tratta di norma che incide sulla liberta' personale del condannato, con la conseguenza che l'esecuzione della sentenza diventa impossibile. Pertanto la condizione di irreperibilita', accerta come nella specie con il rispetto degli artt. 159 e 160 del codice di rito (e anche, come si e' visto, la condizione del latitante) viene a costituire un privilegio rispetto alla condizione dei soggetti condannati e radicati nel territorio con regolare domicilio o residenza, per lavoro o inserimento in un nucleo familiare, i quali possono essere agevolmente rintracciati dalle forze di polizia e costretti ad attivare le procedure presso la magistratura di sorveglianza per poter evitare la carcerazione, per cui viene leso il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione. Deve infine rilevarsi come la disciplina complessiva posta dall'art. 656, commi 5 e 8 del c.p.p.contrasta con altro parametro costituzionale, cioe' con l'art. 27, comma 3 (principio della funzione anche rieducativa della pena). Infatti, consentendo le norme predette al condannato di evitare contatti con le forze di polizia nella fase esecutiva,viene ad essere impedita la funzione rieducativa della pena stessa, doverosa stante l'avvenuto accertamento di una violazione della legge penale; inoltre, viene impedita la realizzazione delle altre funzioni della pena, in modo che quest'ultima resta un accertamento di tipo virtuale, privo di qualsiasi efficacia nei confronti del condannato. La questione, oltre che non manifestamente infondata, nei termini sopra esposti, appare anche rilevante ai fini della procedura di esecuzione nei confronti della persona sopra individuata,in quanto la norma di cui si chiede la valutazione di conformita' alla Costituzione consente comunque al soggetto, di fatto irreperibile, di sottrarsi all'esecuzione del provvedimento nei termini e con le modalita' sopra descritte. E, cio', nel mentre decorre il termine, nella specie minimo, di prescrizione della pena.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656, commi 5 e 8 del c.p.p. cosi' come modificato dall'art. 1 della legge n. 165/1998, nella parte in cui prevede (comma 5) la consegna dell'ordine di carcerazione e del decreto di sospensione al condannato in luogo della sua notificazione ai sensi degli artt. 148 e seguenti del c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 112 della Costituzione, nonche' nella parte in cui non prevede (comma 8) che, previe ricerche ed eventuale intervento del giudice dell'esecuzione, possa essere disposta la revoca dell'ordine di sospensione dell'ordine di esecuzione mediante carcerazione nel caso di constatata irreperibilita' del condannato, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del presente procedimento; Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al p.m., notificata al condannato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Genova, addi' 30 luglio 1999. Il giudice dell'esecuzione: Merlo 99C1052