N. 595 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 1999

                                N. 595
  Ordinanza  emessa  il  22  marzo  1999  dal  pretore  di  Padova nei
 procedimenti di esecuzioni riuniti  a  carico  di  Arredamenti  F.lli
 Polonio s.n.c.
 Riscossione  delle  entrate  -  Riscossione  coattiva  delle sanzioni
    penali  pecuniarie  e  delle  spese  di  giustizia  -  Devoluzione
    dell'intera   procedura  (e  non  solo  della  fase  di  materiale
    pagamento) alla competenza del  concessionario  della  riscossione
    tributi   -  Ritenuta  esorbitanza  di  tale  previsione  rispetto
    all'eliminazione dei  servizi  autonomi  di  cassa,  demandata  al
    Governo - Eccesso di delega.
 (D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, art. 7, comma 1).
 (Cost.,  art.  76,  in relazione alla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
    all'art. 3, comma 138).
(GU n.43 del 27-10-1999 )
                              IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva che precede:
                             O s s e r v a
   1. - Il tribunale penale - Ufficio del campione penale ha  promosso
 procedura  di pignoramento mobiliare (n. 148/1996 Rog.) nei confronti
 del debitore  Polonio  Guido  per  il  recupero  della  somma  di  L.
 6.250.000  di  multa, oltre alle spese, dovuta all'erario in forza di
 decreti  penali  di  condanna  irrevocabili  emessi  per   violazioni
 finanziarie.
   Nei  confronti del medesimo debitore, poi, hanno proceduto - sempre
 nelle  forme  dell'espropriazione  mobiliare  -  altri  soggetti  per
 ottenere  la  soddisfazione dei rispettivi crediti e, in particolare,
 la Nardi  Elettrodomestici  S.p.A.  (proc.  n.  821/1996),  la  F.lli
 Salvato  S.d.f.    (proc.  n.  1416/1996),  la Galiazzo Silvano Eredi
 S.d.f. (proc. n.    3510/1996),  la  Lineaemmedue  S.r.l.  (proc.  n.
 18/1997  e  n.  947/1997), l'INPS (proc. n. 2729/1997), la Ferramenta
 Bardelli S.r.l. (intervento).
   Riunite le procedure e fissata l'udienza per il riparto delle somme
 ricavate i  creditori  chiedevano  che  l'ufficio  giudiziario  fosse
 escluso dal riparto, mentre quest'ultimo chiedeva di parteciparvi.
   2.  -  Le  questioni  sollevate coinvolgono e investono la verifica
 della  persistenza  della  legittimazione  processuale  in  capo   al
 tribunale di Padova quale creditore procedente.
   La  materia,  infatti,  come gia' evidenziato da questo giudice con
 l'ordinanza del 16 febbraio 1998, e' stata oggetto di  intervento  da
 parte  del  legislatore, il quale, con la normativa introdotta con il
 d.lgs. 9 luglio  1997  n.  237,  ha  disciplinato  (tra  l'altro)  la
 riscossione   delle   sanzioni   penali  pecuniarie,  attribuendo  la
 competenza a procedere - sia per la fase del  (mero)  pagamento,  sia
 per  quella  della  riscossione  coattiva  (da effettuarsi secondo le
 forme e con i modi previsti dal d.P.R. n. 43/1988  e  dal  d.P.R.  n.
 602/1973)  -  al  concessionario del servizio riscossione tributi con
 eliminazione di ogni attribuzione all'ufficio del registro e di  ogni
 competenza   esecutiva   autonoma   alle   cancellerie  degli  uffici
 giudiziari.
   La  tecnica  normativa  e  le  forme  scelte  dal  legislatore  per
 l'assegnazione  delle competenze in parte qua al servizio riscossione
 tributi, poi, sono state oggetto di ampia disamina critica  da  parte
 di  questo  ufficio,  che  ha  ritenuto  di  rimettere  gli atti alla
 Consulta perche' valutasse la legittimita' dell'art. 7.1  del  d.lgs.
 n. 237 atteso il rilevato eccesso di delega.
   Nelle  more  della  sospensione  del procedimento esecutivo e della
 decisione (non ancora  intervenuta)  della  Corte  costituzionale  il
 legislatore e' intervenuto modificando, per alcuni profili, il d.lgs.
 n. 237.
   Appare  necessario, pertanto, esaminare nuovamente la questione per
 verificarne la pertinenza e la rilevanza.
   3. - Appare opportuno,  per  un  quadro  d'insieme,  individuare  e
 delimitare  nuovamente  il  complesso  della  normativa rilevante per
 l'esame delle questioni. In particolare: art. 3, comma 138, legge  n.
 662/1996 (legge finanziaria per il 1997).
   La  norma  ha conferito delega al Governo per l'adozione di decreti
 legislativi finalizzati ad  eliminare  i  c.d.  servizi  autonomi  di
 cassa,  ossia  i servizi (od uffici) il cui organo competente gestiva
 la contabilita' di somme  spettanti  all'erario,  ricevendo,  per  un
 verso, le somme versate "dal contribuente" all'ufficio finanziario e,
 per altro verso.  effettuando, con queste stesse entrate, particolari
 pagamenti. All'erario veniva riversato solo il saldo netto apparente.
   La disposizione stabiliva altresi' i criteri e i principi direttivi
 cui  il  Governo  deve  attenersi in sede di attuazione della delega,
 ossia:
     a)  razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle   imposte
 indirette  e  delle  altre  entrate  affidando ai concessionari della
 riscossione adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa  degli
 uffici  del  Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura
 di funzionamento del conto fiscale ...";
     b) "apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti  posti  a
 carico  dei  contribuenti,  dei  concessionari  ...  e  degli  uffici
 finanziari dalla vigente normativa" d.lgs. 9 luglio 1997 n.  237  (in
 Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1997).
   Il  decreto  da'  attuazione  alla  delega.  In  particolare per la
 fattispecie in esame rilevano le seguenti disposizioni:
     art. 1: stabilisce che i servizi autonomi di cassa sono soppressi
 a far data dal 1 gennaio 1998 e i relativi adempimenti gia' svolti da
 detti  uffici  -  in  materia  di  riscossione,  contabilizzazione  e
 versamento  delle  entrate  nonche'  di pagamento - sono disciplinati
 dalle successive disposizioni.
   La norma - per quanto rileva in questa sede - non ha subito  alcuna
 modifica  sostanziale  per  effetto del d.lgs. n. 422 del 19 novembre
 1998  (il  quale  ha  ristabilito  le  competenze  degli  uffici  del
 dipartimento del territorio).
   Continuerebbe  a  restare soppresso (la questione, peraltro, appare
 assai tormentata a livello di circolari ministeriali),  pertanto,  il
 "servizio"  svolto  dagli  uffici  del  registro  per  il pagamento e
 riscossione delle pene pecuniarie nonche'  delle  somme  prenotate  a
 debito.
     art.  2,  lett.  g):  contempla  espressamente  tra  le "entrate"
 sottoposte agli effetti  del  decreto  "le  sanzioni  inflitte  dalle
 autorita'  giudiziarie",  le  quali,  peraltro,  vengono  associate a
 quelle irrogate dalle autorita' amministrative.
   La disposizione, quindi, ribadisce esplicitamente la sottoposizione
 delle pene pecuniarie al d.lgs. n. 237.
     art. 4: individua come soggetto incaricato in via  esclusiva  per
 la riscossione (salvo le competenze degli istituti di credito e delle
 Poste) il concessionario del servizio riscossione tributi.
   Resta conseguentemente esclusa ogni residua competenza in capo alle
 cancellerie degli uffici giudiziari.
     art.  7:  disciplina  il  procedimento  e  le  modalita'  per  la
 riscossione coattiva delle entrate sottoposte al d.lgs.  n.  237.  In
 particolare:
      a)  il  comma  1  stabilisce che per "la riscossione coattiva di
 tutte le entrate di cui  all'art.  2"  ad  eccezione  dei  canoni  di
 abbonamento  Rai  TV  e  accessori,  "si  applicano  le  disposizioni
 contenute nell'art.  67" del d.P.R. n. 43/1988.
   In altri termini, l'esecuzione coatta forzata essere  avviata  solo
 nelle  forme  di  cui  al  particolare  procedimento  di  riscossione
 regolato dal d.P.R. n. 602/1973 e solamente a cura del S.R.T.
      b) il comma 3,  recependo  la  regolamentazione  gia'  esistente
 (quantomeno  per  la  riscossione  delle  sanzioni  del  codice della
 strada), prevede per le sole sanzioni  amministrative  (ex  legge  n.
 689/1981)  che  il  ruolo  e'  formato  dall'amministrazione  o  ente
 competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione.
   Anche in questo caso, peraltro, l'attivita' dell'ente si  ferma  ad
 atti meramente preliminari rispetto alla procedura di riscossione, la
 quale  resta  integralmente  in capo al S.R.T. (che dovra' provvedere
 alla notificazione dell'avviso di mora - equipollente al  precetto  -
 alla  spedizione della cartella e alla successiva eventuale attivita'
 espropriativa).
      c) il comma 2, infine, stabiliva - nella formulazione originaria
 - che "per la riscossione coattiva delle entrate amministrate da enti
 diversi da quelli di cui al  comma  1  continuano  ad  applicarsi  le
 vigenti disposizioni".
   La  norma  e'  stata  modificata  dal  d.lgs.  n.  422/1998  con la
 sostituzione delle parole "entrate amministrate da  enti  diversi  da
 quelli" con le parole "diverse da quelle".
   Viene  in  tal modo semplicemente corretta un'evidente improprieta'
 lessicale: il comma 2  va  inteso  -  come  gia'  interpretativamente
 dedotto sotto la precedente formulazione - con riferimento a tutte le
 entrate  non  indicate,  neppure  per relationem, dall'art. 2 d.lgs.,
 ossia a tutte quelle che erano e sono gestite da soggetti diversi  da
 quelli soppressi.
     art.  10:  regola  le  modalita'  dei  pagamenti  delle  spese di
 giustizia, con la previsione che il concessionario  deve  provvedere,
 per  le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs.,
 utilizzando le entrate di bilancio  gia'  riscosse  dall'ufficio  del
 registro. La norma poi stabilisce e introduce specifici adempimenti e
 regola i controlli di merito, d.lgs. 23 marzo 1998 n. 56;
     art.  5:  vengono  soppressi  i controlli di merito sui pagamenti
 che, sui pagamenti regolati dall'art. 10  d.lgs.  n.  237,  avrebbero
 dovuto operare i concessionari. Va osservato, sul punto, che la norma
 non  ha  potuto  avere,  in concreto, alcuna effettivita' per mancata
 emanazione del decreto ministeriale di attuazione, d.lgs. 19 novembre
 1998 n. 442 (in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 1998).
   Il nuovo decreto  modifica  e  "tocca"  diverse  disposizioni.  Per
 quanto concerne la modifica dell'art. 1, comma 1 e 2 (con riferimento
 al dipartimento del territorio) e dell'art. 7, comma 1 (entrate) gia'
 si e' riferito. La legge, poi, stabilisce due nuove previsioni:
     modifica l'art. 10 d.lgs. n. 237 introducendo la previsione che i
 casi  in cui i pagamenti possono essere eseguiti dall'ufficio postale
 viene effettuata con apposito decreto ministeriale;
     aggiunge l'art. 16-bis al d.lgs.  n.  237  che,  con  la  rubrica
 "validita'  degli  atti  compiuti",  prevede  che  "restano salvi gli
 effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dopo dal 1
 gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie
 e  spese  processuali nonche' per imposte, tasse, diritti prenotati a
 debito.  I procedimenti di riscossione  coattiva  gia'  iniziati  dal
 concessionario  di  servizio  di  riscossione alla data di entrata in
 vigore del presente decreto, e per  i  quali  e'  stato  eseguito  il
 pignoramento,  sono  regolati dalle disposizioni contenute nel titolo
 II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
 602".
   La  norma  -  di  obbiettiva  difficile  lettura  - conferma che il
 decreto legislativo n. 237  ha  affidato  l'intera  disciplina  della
 riscossione delle sanzioni in oggetto al servizio riscossione tributi
 con efficacia dal 1 gennaio 1998.
   La  "sanatoria" ivi prevista, poi, non sembra collegabile ad alcuna
 diversa disciplina mancando un qualsivoglia riferimento. Si deve dare
 atto, sul punto,  che  la  norma  avrebbe  dovuto  collegarsi  ad  un
 complesso  di  disposizioni  (concepite in sede ministeriale e la cui
 presenza era ventilata in diverse circolari) correttive della attuale
 disciplina, norme che, peraltro, non sono mai venute ad esistenza.
   La  sanatoria,  quindi.  non  puo'  che  essere  intesa   che   con
 riferimento  ad  eventuali  irregolarita' e/o ritardi cui puo' essere
 andato incontro il concreto svolgimento dell'attivita' esecutiva  del
 SRT.
   L'esame  della normativa introdotta con il d.lgs. n. 237/1997, pure
 alla luce delle successive modifiche e innovazioni normative, conduce
 a ritenere, pertanto, che la riscossione  delle  pene  pecuniarie  (e
 delle spese di giustizia) sia ormai rimessa alla competenza esclusiva
 del  concessionario  della  riscossione  tributi  con perdita di ogni
 legittimazione processuale da parte degli uffici giudiziari.
   Questa  conclusione,  poi,  trova  ulteriore  riscontro  sia  nella
 relazione  al  decreto  legislativo,  sia  alla  luce delle circolari
 emanate dal Ministero di grazia e  giustizia  e  dal    Ministero  di
 grazia e giustizia e dal Ministero delle finanze (atti amministrativi
 non  vincolanti  in  sede  giudiziaria  ma  ugualmente  utili  a fini
 interpretativi della normativa)  con  cui  sono  state  indicate  (in
 termini  peraltro contraddittori e, a volte - ad esempio prospettando
 una qualche reviviscenza dell'ufficio del  registro  -  evidentemente
 privi   di   riscontro  giuridico)  alcune  modalita'  operative  per
 realizzare il nuovo "sistema di riscossione delle pene  pecuniarie  e
 delle   spese   processuali"   ormai  passato  al  S.R.T.  (si  veda,
 nell'ordine, la circolare Ministero di grazia e giustizia n. 154/1997
 del 23 dicembre 1997;  la circolare 24 dicembre  1997  n.  327/E  del
 Ministero  delle  finanze  (in  Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio
 1998), la circolare Ministero di grazia e giustizia n. 7/1998 del  23
 gennaio 1998; la nota n. 14190/1998 del Ministero delle finanze del 6
 febbraio  1998  che  auspica  l'introduzione,  a  posteriori,  di una
 disciplina transitoria: v. anche circolare serv.  II,  Div.    IV  n.
 prot.  1998/75967  del  16  luglio  1998  del Ministero delle finanze
 specificamente in tema di recupero  delle  pene  pecuniarie  e  delle
 spese  processuali;  si veda, poi la circolare 2 luglio 1998 n. prot.
 8/1936(u)60/2-1(98) del Ministero di grazia e giustizia con cui viene
 precisato che in capo alle cancellerie giudiziarie persiste il (solo)
 obbligo di tenere i registri mod. 29 e mod. 18 pur in presenza  delle
 innovazioni  introdotte  con il d.lgs. n. 237: si tratta, in realta',
 di  attivita'  che  si  pongono  in  una   fase   precedente   quella
 strettamente   esecutiva   e,  quindi,  appartenenti  a  quello  che,
 nell'ottica normativa, pare essere considerato il  soggetto  titolare
 del  credito  anche  se  non dell'azione esecutiva; in tale ottica si
 vedano le modificazioni introdotte all'art. 3 del d.lgs.  n.  237  ad
 opera  del  d.lgs. n. 422 con sostituzione delle parole "dall'ufficio
 finanziario  competente"  con   quelle   "dall'ufficio   delle   ente
 creditore",  in  tempi piu' recenti:   v. circolare serv. II, div. IV
 prot. n. 1998/149064 del 15 ottobre 1998 del Ministero delle finanze;
 circolare n. 84/1998 del 9 ottobre 1998 n. prot.  8/2606(u)/60/2  del
 Ministero  di  grazia  e giustizia e n. 5/1999 del 21 gennaio 1999 n.
 prot. n. 8/130(u)60/2-98 con cui,  riafferma  la  soppressione  della
 competenza   del  campione  penale,  si  sostiene  -  con  una  certa
 originalita' - che la soppressione e il nuovo regime non  si  estende
 alle  pene  pecuniarie e spese di giustizia dovute a seguito di reati
 di  contrabbando  di  tabacchi  lavorati  esteri  sull'assunto  della
 conservazione  della competenza degli ispettorati compartimentali dei
 Monopoli.
   Se cosi' fosse, la nuova disciplina verrebbe ad avere un  ulteriore
 profilo  di  illegittimita'  atteso  che  -  alla  stregua del regime
 precedente al d.lgs. n. 237 - la competenza si  radicherebbe  innanzi
 alle  dogane ovvero alla cancelleria (ed oggi al concessionario) solo
 in dipendenza dell'aver o meno il giudice inflitto (anche)  una  pena
 detentiva).
   4. - Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere non manifestamente
 infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7.1
 d.lgs. n. 237/1997 - anche a seguito delle novita' introdotte con  il
 d.lgs.  n.  442/1998  -  nella  parte  in  cui  prevede  che l'intera
 riscossione coattiva delle sanzioni penali pecuniarie e non  il  solo
 materiale  pagamento  avvenga  per  mezzo  del  concessionario  della
 riscossione tributi.
   Giova premettere che questo giudicante ritiene  che  legittimamente
 possa  essere  conferita  ad  un  soggetto  terzo all'amministrazione
 giudiziaria anche la riscossione delle pene pecuniarie. Le ragioni  -
 anche  di  garanzia  per  il  condannato  -  che  sono  a  fondamento
 dell'intervento e del controllo diretto  dell'esecuzione  forzata  da
 parte   degli   uffici   giudiziari   possono  essere  opportunamente
 contemperate, infatti, con le  esigenze  di  una  piu'  efficiente  e
 razionale  gestione  delle  finanze e delle modalita' di acquisizione
 anche per queste entrate.
   Nel caso di specie, peraltro, sussiste un eccesso di delega e  cio'
 emerge per due ordini di considerazioni:
     5.1.  -  La  legge  delega  -  come  su  osservato  -  prevede la
 "razionalizzazione del sistema di riscossione ... delle altre entrate
 affidando ai concessionari della riscossione gli  adempimenti  svolti
 dai servizi di cassa ...".
   L'attribuzione   al  S.R.T.  della  riscossione  anche  delle  pene
 pecuniarie  costituisce,   quindi,   una   mera   conseguenza   della
 soppressione delle attribuzioni gia' dell'ufficio del registro.
   Giova  osservare,  tuttavia,  che  l'ufficio del registro non aveva
 alcuna  competenza  per  la  riscossione  coattiva   delle   sanzioni
 pecuniarie  poiche'  le sue attribuzioni erano limitate al concreto e
 materiale pagamento delle somme sia  avvenisse  volontariamente,  sia
 fosse   la  conseguenza  ultima  della  procedura  esecutiva  avviata
 dall'ufficio giudiziario,  il  quale  provvedeva  a  trasmettere  gli
 importi raccolti.
   La  potesta'  esecutiva  e  di riscossione delle pene pecuniarie (e
 delle spese di giustizia penali), infatti, appartiene al  cancelliere
 cui  e' attribuita ai sensi del r.d. n. 2701 del 23 dicembre 1865 (v.
 in particolare gli artt. 205-206-207).
   E' evidente, quindi,  che  al  S.R.T.  sono  state  attribuite,  in
 realta', finzioni assai piu' incisive e rilevanti di quelle che erano
 riconosciute all'ufficio del registro avendo cumulato su di se' anche
 le potesta' dei cancellieri.
   Il conferimento di queste competenze, pertanto, non puo' discendere
 dalla  mera  soppressione  dei  servizi di cassa e non puo' ritenersi
 compreso nel criterio di cui al punto a).
   5.2. - Il punto b) del comma 138 della  legge  finanziaria  per  il
 1997  attribuisce al Governo, invero, anche la potesta' di "apportare
 le conseguenti modifiche agli adempimenti  posti  a  carico  ...  dei
 concessionari ... e degli uffici finanziari ...".
   Si  puo' fondatamente dubitare, peraltro, che tale previsione debba
 intendersi in senso cosi' lato da ricomprendere anche l'attivita'  di
 riscossione  delle  sanzioni  penali  e  delle  spese  di  giustizia.
 Infatti:
     a) Sul piano strettamente letterale con la locuzione "conseguenti
 modifiche"  si  possono  ricomprendere  tutte  le  variazioni   della
 normativa  o  delle  materie  coinvolte che siano necessarie, utili o
 anche solo opportune  ma  che,  in  ogni  caso,  coinvolgano  aspetti
 meramente  accessori,  collaterali  o, comunque, strumentali rispetto
 all'obbiettivo designato.
     b) Le conseguenze derivanti dall'attribuzione  della  materia  al
 concessionario,  invece,  appaiono decisamente rilevanti. Solo in via
 esemplificativa si possono individuare i seguenti punti:
      il concessionario, una volta riscosse  le  somme,  e'  tenuto  a
 comunicare   alla   cancelleria  l'avvenuta  riscossione  delle  pene
 pecuniarie  (o,  comunque,  l'eventuale   sopravvenienza   di   causa
 estintiva)  affinche'  si possa procedere alla compilazione dei fogli
 complementari;
      il  concessionario,   su   richiesta   della   magistratura   di
 sorveglianza, dovra' rilasciare il certificato di pagate spese a fini
 di riabilitazione;
      il  concessionario  -  soggetto  privato  - dovra' richiedere al
 procuratore della Repubblica la conversione della pena  pecuniaria  e
 l'applicazione delle cause di estinzione della pena;
      il  concessionario dovra' eseguire i provvedimenti di cumulo del
 p.m.;
   Sul piano normativo, poi, deve  ritenersi  implicitamente  abrogato
 l'art.  460.  3  c.p.p.  dove prevede che copia del decreto penale e'
 notificato "con il precetto" poiche'  quest'ultimo  resta  sostituito
 dall'avviso di mora che spetta al concessionario.
   In  tali   termini, pertanto, verrebbe realizzata una modifica che,
 per  il  settore  considerato,  ha  la  portata  di   una   autentica
 rivoluzione  con  la  creazione,  ex  nihilo,  di  un  nuovo soggetto
 istituzionale - di natura privata -  quale abituale interlocutore per
 gli organi giurisdizionali.
   Il parametro del giudizio di legittimita' costituzionale, pertanto,
 va individuato nell'art. 76 della Costituzione.
   6. - La questione esaminata, infine, e' rilevante poiche' - come su
 evidenziato  -  investe,  con  riferimento  al  presente giudizio, un
 presupposto processuale.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
   Dichiara rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 7,
 comma 1, d.lgs. n. 237/1997 e, comunque, dello stesso nella parte  in
 cui  prevede  che l'intera riscossione coattiva delle sanzioni penali
 pecuniarie e delle  spese  di  giustizia  e  non  il  solo  materiale
 pagamento  delle  stesse  avvenga  a  mezzo  del concessionario della
 riscossione tributi;
   Sospende il giudizio in corso e  dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte Costituzionale;
   Ordina  la  comunicazione della presente ordinanza alle parti ed al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica, nonche' la sua notifica al Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri.
     Padova, addi' 22 marzo 1999
                 Il giudice dell'esecuzione: Tinarelli
 99C1055