N. 595 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 1999
N. 595 Ordinanza emessa il 22 marzo 1999 dal pretore di Padova nei procedimenti di esecuzioni riuniti a carico di Arredamenti F.lli Polonio s.n.c. Riscossione delle entrate - Riscossione coattiva delle sanzioni penali pecuniarie e delle spese di giustizia - Devoluzione dell'intera procedura (e non solo della fase di materiale pagamento) alla competenza del concessionario della riscossione tributi - Ritenuta esorbitanza di tale previsione rispetto all'eliminazione dei servizi autonomi di cassa, demandata al Governo - Eccesso di delega. (D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, art. 7, comma 1). (Cost., art. 76, in relazione alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 3, comma 138).(GU n.43 del 27-10-1999 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede: O s s e r v a 1. - Il tribunale penale - Ufficio del campione penale ha promosso procedura di pignoramento mobiliare (n. 148/1996 Rog.) nei confronti del debitore Polonio Guido per il recupero della somma di L. 6.250.000 di multa, oltre alle spese, dovuta all'erario in forza di decreti penali di condanna irrevocabili emessi per violazioni finanziarie. Nei confronti del medesimo debitore, poi, hanno proceduto - sempre nelle forme dell'espropriazione mobiliare - altri soggetti per ottenere la soddisfazione dei rispettivi crediti e, in particolare, la Nardi Elettrodomestici S.p.A. (proc. n. 821/1996), la F.lli Salvato S.d.f. (proc. n. 1416/1996), la Galiazzo Silvano Eredi S.d.f. (proc. n. 3510/1996), la Lineaemmedue S.r.l. (proc. n. 18/1997 e n. 947/1997), l'INPS (proc. n. 2729/1997), la Ferramenta Bardelli S.r.l. (intervento). Riunite le procedure e fissata l'udienza per il riparto delle somme ricavate i creditori chiedevano che l'ufficio giudiziario fosse escluso dal riparto, mentre quest'ultimo chiedeva di parteciparvi. 2. - Le questioni sollevate coinvolgono e investono la verifica della persistenza della legittimazione processuale in capo al tribunale di Padova quale creditore procedente. La materia, infatti, come gia' evidenziato da questo giudice con l'ordinanza del 16 febbraio 1998, e' stata oggetto di intervento da parte del legislatore, il quale, con la normativa introdotta con il d.lgs. 9 luglio 1997 n. 237, ha disciplinato (tra l'altro) la riscossione delle sanzioni penali pecuniarie, attribuendo la competenza a procedere - sia per la fase del (mero) pagamento, sia per quella della riscossione coattiva (da effettuarsi secondo le forme e con i modi previsti dal d.P.R. n. 43/1988 e dal d.P.R. n. 602/1973) - al concessionario del servizio riscossione tributi con eliminazione di ogni attribuzione all'ufficio del registro e di ogni competenza esecutiva autonoma alle cancellerie degli uffici giudiziari. La tecnica normativa e le forme scelte dal legislatore per l'assegnazione delle competenze in parte qua al servizio riscossione tributi, poi, sono state oggetto di ampia disamina critica da parte di questo ufficio, che ha ritenuto di rimettere gli atti alla Consulta perche' valutasse la legittimita' dell'art. 7.1 del d.lgs. n. 237 atteso il rilevato eccesso di delega. Nelle more della sospensione del procedimento esecutivo e della decisione (non ancora intervenuta) della Corte costituzionale il legislatore e' intervenuto modificando, per alcuni profili, il d.lgs. n. 237. Appare necessario, pertanto, esaminare nuovamente la questione per verificarne la pertinenza e la rilevanza. 3. - Appare opportuno, per un quadro d'insieme, individuare e delimitare nuovamente il complesso della normativa rilevante per l'esame delle questioni. In particolare: art. 3, comma 138, legge n. 662/1996 (legge finanziaria per il 1997). La norma ha conferito delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi finalizzati ad eliminare i c.d. servizi autonomi di cassa, ossia i servizi (od uffici) il cui organo competente gestiva la contabilita' di somme spettanti all'erario, ricevendo, per un verso, le somme versate "dal contribuente" all'ufficio finanziario e, per altro verso. effettuando, con queste stesse entrate, particolari pagamenti. All'erario veniva riversato solo il saldo netto apparente. La disposizione stabiliva altresi' i criteri e i principi direttivi cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione della delega, ossia: a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale ..."; b) "apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari ... e degli uffici finanziari dalla vigente normativa" d.lgs. 9 luglio 1997 n. 237 (in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1997). Il decreto da' attuazione alla delega. In particolare per la fattispecie in esame rilevano le seguenti disposizioni: art. 1: stabilisce che i servizi autonomi di cassa sono soppressi a far data dal 1 gennaio 1998 e i relativi adempimenti gia' svolti da detti uffici - in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento delle entrate nonche' di pagamento - sono disciplinati dalle successive disposizioni. La norma - per quanto rileva in questa sede - non ha subito alcuna modifica sostanziale per effetto del d.lgs. n. 422 del 19 novembre 1998 (il quale ha ristabilito le competenze degli uffici del dipartimento del territorio). Continuerebbe a restare soppresso (la questione, peraltro, appare assai tormentata a livello di circolari ministeriali), pertanto, il "servizio" svolto dagli uffici del registro per il pagamento e riscossione delle pene pecuniarie nonche' delle somme prenotate a debito. art. 2, lett. g): contempla espressamente tra le "entrate" sottoposte agli effetti del decreto "le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie", le quali, peraltro, vengono associate a quelle irrogate dalle autorita' amministrative. La disposizione, quindi, ribadisce esplicitamente la sottoposizione delle pene pecuniarie al d.lgs. n. 237. art. 4: individua come soggetto incaricato in via esclusiva per la riscossione (salvo le competenze degli istituti di credito e delle Poste) il concessionario del servizio riscossione tributi. Resta conseguentemente esclusa ogni residua competenza in capo alle cancellerie degli uffici giudiziari. art. 7: disciplina il procedimento e le modalita' per la riscossione coattiva delle entrate sottoposte al d.lgs. n. 237. In particolare: a) il comma 1 stabilisce che per "la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'art. 2" ad eccezione dei canoni di abbonamento Rai TV e accessori, "si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67" del d.P.R. n. 43/1988. In altri termini, l'esecuzione coatta forzata essere avviata solo nelle forme di cui al particolare procedimento di riscossione regolato dal d.P.R. n. 602/1973 e solamente a cura del S.R.T. b) il comma 3, recependo la regolamentazione gia' esistente (quantomeno per la riscossione delle sanzioni del codice della strada), prevede per le sole sanzioni amministrative (ex legge n. 689/1981) che il ruolo e' formato dall'amministrazione o ente competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione. Anche in questo caso, peraltro, l'attivita' dell'ente si ferma ad atti meramente preliminari rispetto alla procedura di riscossione, la quale resta integralmente in capo al S.R.T. (che dovra' provvedere alla notificazione dell'avviso di mora - equipollente al precetto - alla spedizione della cartella e alla successiva eventuale attivita' espropriativa). c) il comma 2, infine, stabiliva - nella formulazione originaria - che "per la riscossione coattiva delle entrate amministrate da enti diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni". La norma e' stata modificata dal d.lgs. n. 422/1998 con la sostituzione delle parole "entrate amministrate da enti diversi da quelli" con le parole "diverse da quelle". Viene in tal modo semplicemente corretta un'evidente improprieta' lessicale: il comma 2 va inteso - come gia' interpretativamente dedotto sotto la precedente formulazione - con riferimento a tutte le entrate non indicate, neppure per relationem, dall'art. 2 d.lgs., ossia a tutte quelle che erano e sono gestite da soggetti diversi da quelli soppressi. art. 10: regola le modalita' dei pagamenti delle spese di giustizia, con la previsione che il concessionario deve provvedere, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs., utilizzando le entrate di bilancio gia' riscosse dall'ufficio del registro. La norma poi stabilisce e introduce specifici adempimenti e regola i controlli di merito, d.lgs. 23 marzo 1998 n. 56; art. 5: vengono soppressi i controlli di merito sui pagamenti che, sui pagamenti regolati dall'art. 10 d.lgs. n. 237, avrebbero dovuto operare i concessionari. Va osservato, sul punto, che la norma non ha potuto avere, in concreto, alcuna effettivita' per mancata emanazione del decreto ministeriale di attuazione, d.lgs. 19 novembre 1998 n. 442 (in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 1998). Il nuovo decreto modifica e "tocca" diverse disposizioni. Per quanto concerne la modifica dell'art. 1, comma 1 e 2 (con riferimento al dipartimento del territorio) e dell'art. 7, comma 1 (entrate) gia' si e' riferito. La legge, poi, stabilisce due nuove previsioni: modifica l'art. 10 d.lgs. n. 237 introducendo la previsione che i casi in cui i pagamenti possono essere eseguiti dall'ufficio postale viene effettuata con apposito decreto ministeriale; aggiunge l'art. 16-bis al d.lgs. n. 237 che, con la rubrica "validita' degli atti compiuti", prevede che "restano salvi gli effetti degli atti amministrativi e di esecuzione compiuti dopo dal 1 gennaio 1998 per il recupero dei crediti erariali per pene pecuniarie e spese processuali nonche' per imposte, tasse, diritti prenotati a debito. I procedimenti di riscossione coattiva gia' iniziati dal concessionario di servizio di riscossione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i quali e' stato eseguito il pignoramento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". La norma - di obbiettiva difficile lettura - conferma che il decreto legislativo n. 237 ha affidato l'intera disciplina della riscossione delle sanzioni in oggetto al servizio riscossione tributi con efficacia dal 1 gennaio 1998. La "sanatoria" ivi prevista, poi, non sembra collegabile ad alcuna diversa disciplina mancando un qualsivoglia riferimento. Si deve dare atto, sul punto, che la norma avrebbe dovuto collegarsi ad un complesso di disposizioni (concepite in sede ministeriale e la cui presenza era ventilata in diverse circolari) correttive della attuale disciplina, norme che, peraltro, non sono mai venute ad esistenza. La sanatoria, quindi. non puo' che essere intesa che con riferimento ad eventuali irregolarita' e/o ritardi cui puo' essere andato incontro il concreto svolgimento dell'attivita' esecutiva del SRT. L'esame della normativa introdotta con il d.lgs. n. 237/1997, pure alla luce delle successive modifiche e innovazioni normative, conduce a ritenere, pertanto, che la riscossione delle pene pecuniarie (e delle spese di giustizia) sia ormai rimessa alla competenza esclusiva del concessionario della riscossione tributi con perdita di ogni legittimazione processuale da parte degli uffici giudiziari. Questa conclusione, poi, trova ulteriore riscontro sia nella relazione al decreto legislativo, sia alla luce delle circolari emanate dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero delle finanze (atti amministrativi non vincolanti in sede giudiziaria ma ugualmente utili a fini interpretativi della normativa) con cui sono state indicate (in termini peraltro contraddittori e, a volte - ad esempio prospettando una qualche reviviscenza dell'ufficio del registro - evidentemente privi di riscontro giuridico) alcune modalita' operative per realizzare il nuovo "sistema di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese processuali" ormai passato al S.R.T. (si veda, nell'ordine, la circolare Ministero di grazia e giustizia n. 154/1997 del 23 dicembre 1997; la circolare 24 dicembre 1997 n. 327/E del Ministero delle finanze (in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998), la circolare Ministero di grazia e giustizia n. 7/1998 del 23 gennaio 1998; la nota n. 14190/1998 del Ministero delle finanze del 6 febbraio 1998 che auspica l'introduzione, a posteriori, di una disciplina transitoria: v. anche circolare serv. II, Div. IV n. prot. 1998/75967 del 16 luglio 1998 del Ministero delle finanze specificamente in tema di recupero delle pene pecuniarie e delle spese processuali; si veda, poi la circolare 2 luglio 1998 n. prot. 8/1936(u)60/2-1(98) del Ministero di grazia e giustizia con cui viene precisato che in capo alle cancellerie giudiziarie persiste il (solo) obbligo di tenere i registri mod. 29 e mod. 18 pur in presenza delle innovazioni introdotte con il d.lgs. n. 237: si tratta, in realta', di attivita' che si pongono in una fase precedente quella strettamente esecutiva e, quindi, appartenenti a quello che, nell'ottica normativa, pare essere considerato il soggetto titolare del credito anche se non dell'azione esecutiva; in tale ottica si vedano le modificazioni introdotte all'art. 3 del d.lgs. n. 237 ad opera del d.lgs. n. 422 con sostituzione delle parole "dall'ufficio finanziario competente" con quelle "dall'ufficio delle ente creditore", in tempi piu' recenti: v. circolare serv. II, div. IV prot. n. 1998/149064 del 15 ottobre 1998 del Ministero delle finanze; circolare n. 84/1998 del 9 ottobre 1998 n. prot. 8/2606(u)/60/2 del Ministero di grazia e giustizia e n. 5/1999 del 21 gennaio 1999 n. prot. n. 8/130(u)60/2-98 con cui, riafferma la soppressione della competenza del campione penale, si sostiene - con una certa originalita' - che la soppressione e il nuovo regime non si estende alle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute a seguito di reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri sull'assunto della conservazione della competenza degli ispettorati compartimentali dei Monopoli. Se cosi' fosse, la nuova disciplina verrebbe ad avere un ulteriore profilo di illegittimita' atteso che - alla stregua del regime precedente al d.lgs. n. 237 - la competenza si radicherebbe innanzi alle dogane ovvero alla cancelleria (ed oggi al concessionario) solo in dipendenza dell'aver o meno il giudice inflitto (anche) una pena detentiva). 4. - Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7.1 d.lgs. n. 237/1997 - anche a seguito delle novita' introdotte con il d.lgs. n. 442/1998 - nella parte in cui prevede che l'intera riscossione coattiva delle sanzioni penali pecuniarie e non il solo materiale pagamento avvenga per mezzo del concessionario della riscossione tributi. Giova premettere che questo giudicante ritiene che legittimamente possa essere conferita ad un soggetto terzo all'amministrazione giudiziaria anche la riscossione delle pene pecuniarie. Le ragioni - anche di garanzia per il condannato - che sono a fondamento dell'intervento e del controllo diretto dell'esecuzione forzata da parte degli uffici giudiziari possono essere opportunamente contemperate, infatti, con le esigenze di una piu' efficiente e razionale gestione delle finanze e delle modalita' di acquisizione anche per queste entrate. Nel caso di specie, peraltro, sussiste un eccesso di delega e cio' emerge per due ordini di considerazioni: 5.1. - La legge delega - come su osservato - prevede la "razionalizzazione del sistema di riscossione ... delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione gli adempimenti svolti dai servizi di cassa ...". L'attribuzione al S.R.T. della riscossione anche delle pene pecuniarie costituisce, quindi, una mera conseguenza della soppressione delle attribuzioni gia' dell'ufficio del registro. Giova osservare, tuttavia, che l'ufficio del registro non aveva alcuna competenza per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie poiche' le sue attribuzioni erano limitate al concreto e materiale pagamento delle somme sia avvenisse volontariamente, sia fosse la conseguenza ultima della procedura esecutiva avviata dall'ufficio giudiziario, il quale provvedeva a trasmettere gli importi raccolti. La potesta' esecutiva e di riscossione delle pene pecuniarie (e delle spese di giustizia penali), infatti, appartiene al cancelliere cui e' attribuita ai sensi del r.d. n. 2701 del 23 dicembre 1865 (v. in particolare gli artt. 205-206-207). E' evidente, quindi, che al S.R.T. sono state attribuite, in realta', finzioni assai piu' incisive e rilevanti di quelle che erano riconosciute all'ufficio del registro avendo cumulato su di se' anche le potesta' dei cancellieri. Il conferimento di queste competenze, pertanto, non puo' discendere dalla mera soppressione dei servizi di cassa e non puo' ritenersi compreso nel criterio di cui al punto a). 5.2. - Il punto b) del comma 138 della legge finanziaria per il 1997 attribuisce al Governo, invero, anche la potesta' di "apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico ... dei concessionari ... e degli uffici finanziari ...". Si puo' fondatamente dubitare, peraltro, che tale previsione debba intendersi in senso cosi' lato da ricomprendere anche l'attivita' di riscossione delle sanzioni penali e delle spese di giustizia. Infatti: a) Sul piano strettamente letterale con la locuzione "conseguenti modifiche" si possono ricomprendere tutte le variazioni della normativa o delle materie coinvolte che siano necessarie, utili o anche solo opportune ma che, in ogni caso, coinvolgano aspetti meramente accessori, collaterali o, comunque, strumentali rispetto all'obbiettivo designato. b) Le conseguenze derivanti dall'attribuzione della materia al concessionario, invece, appaiono decisamente rilevanti. Solo in via esemplificativa si possono individuare i seguenti punti: il concessionario, una volta riscosse le somme, e' tenuto a comunicare alla cancelleria l'avvenuta riscossione delle pene pecuniarie (o, comunque, l'eventuale sopravvenienza di causa estintiva) affinche' si possa procedere alla compilazione dei fogli complementari; il concessionario, su richiesta della magistratura di sorveglianza, dovra' rilasciare il certificato di pagate spese a fini di riabilitazione; il concessionario - soggetto privato - dovra' richiedere al procuratore della Repubblica la conversione della pena pecuniaria e l'applicazione delle cause di estinzione della pena; il concessionario dovra' eseguire i provvedimenti di cumulo del p.m.; Sul piano normativo, poi, deve ritenersi implicitamente abrogato l'art. 460. 3 c.p.p. dove prevede che copia del decreto penale e' notificato "con il precetto" poiche' quest'ultimo resta sostituito dall'avviso di mora che spetta al concessionario. In tali termini, pertanto, verrebbe realizzata una modifica che, per il settore considerato, ha la portata di una autentica rivoluzione con la creazione, ex nihilo, di un nuovo soggetto istituzionale - di natura privata - quale abituale interlocutore per gli organi giurisdizionali. Il parametro del giudizio di legittimita' costituzionale, pertanto, va individuato nell'art. 76 della Costituzione. 6. - La questione esaminata, infine, e' rilevante poiche' - come su evidenziato - investe, con riferimento al presente giudizio, un presupposto processuale.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 237/1997 e, comunque, dello stesso nella parte in cui prevede che l'intera riscossione coattiva delle sanzioni penali pecuniarie e delle spese di giustizia e non il solo materiale pagamento delle stesse avvenga a mezzo del concessionario della riscossione tributi; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Ordina la comunicazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, nonche' la sua notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Padova, addi' 22 marzo 1999 Il giudice dell'esecuzione: Tinarelli 99C1055