N. 602 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1998
N. 602 Ordinanza emessa il 18 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento sul ricorso proposto da E.N.E.L. S.p.a. provincia autonoma di Trento Imposte e tasse in genere - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.A.P) - Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture e simili - Inosservanza di principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 421/1992. - D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2. - Cost., art. 76, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4.(GU n.44 del 3-11-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 838/1997 depositato il 3 giugno 1997, avverso avv. di accert. n. 1368/C.16 - Tosap, 96 - contro provincia di Trento da: E.N.E.L. S.p.a. residente a Venezia in Dorsoduro 3488/U, difeso da: Piovesan Ornella residente a Venezia in Dorsoduro 3488/U. Motivi della decisione Con atto depositato in data 3 giugno 1997 l'Enel S.p.a. proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato in data 13 giugno 1997 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della complessiva somma di L. 37.481.000 per la tassa di occupazioni di aree pubbliche (Tosap) per l'anno 1996, oltre la sanzione per tardivo pagamento e gli interessi di mora per complessive L. 9.919.600. Preliminarmente, la societa' ricorrente sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Piu' specificamente, la societa' che l'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con la quale era stata conferita delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, con effetto a far tempo dal 1 gennaio 1994, in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province, aveva stabilito che "per quanto riguarda la tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province la rideterminazione sarebbe dovuta avvenire in modo da realizzare una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi" ed ancora che "per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non avrebbero potuto superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigenti", aggiungeva che, in applicazione della richiamata disposizione, era stato emanato il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale, in evidente violazione dell'art. 76 della Costituzione, nel determinare, agli artt. 46 e 47, i criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo, non aveva rispettato i principi direttivi della legge delega, atteso che: 1) la misura massima e minima della tassazione e' stabilita in modo identico, per tutti i comuni e tutte le province senza tenere conto affatto del diverso beneficio economico che le aziende erogatrici di pubblico servizio possono realizzare nei diversi territori interessati; 2) non risulta rispettato il criterio della ripartizione dei comuni in classi; 3) il limite del 50% delle misure massime di tassazione vigenti alla data del 31 dicembre 1993 risulta superato di molto, tanto da comportare, nel caso specifico, un incremento di quasi 9 volte della tassa richiesta per l'anno 1995 rispetto a quella dovuta e determinata nel 1993, senza, peraltro, che tale aumento possa trovare giustificazione in alcun modo nelle nuove occupazioni successivamente realizzate, in aggiunta a quelle prese a base per la tassazione nel 1993. Nel merito, la ricorrente evidenziava l'illegittimita' dei criteri di tassazione utilizzati dalla provincia autonoma di Trento, atteso che quest'ultima aveva interpretato l'art. 47 del d.lgs. citato richiedendo la corresponsione della tassa, riguardando le singole occupazioni realizzate, distinte per concessione rilasciata, arrotondando al chilometro lineare, non gia' la somma delle stesse, come sostenuto dall'ENEL, ma a ciascun tratto di occupazione. Ne derivava, secondo la ricorrente, un'irrazionale interpretazione della norma, che andava a tassare un occupazione fittizia e non gia' effettiva dello spazio pubblico. Rilevava, infine, l'illegittimita' dell'applicazione della soprattassa per mancato versamento e degli interessi moratori. Si costituiva in giudizio la P.A.T. sostenendo la leggittimita' dei criteri di tassazione utilizzati, atteso che il regolamento approvato con deliberazione n. 4369/1994, aveva recepito i criteri indicati dagli articoli 46 e 47 della legge nazionale ed aveva superato il controllo della direzione centrale per la la fiscalita' locale del Ministero delle finanze e, in ogni caso, sostenendo la validita' nel merito dell'interpretazione adottata sull'arrotondamento della quantificazione al chilometro superiore per singolo tratto di strada e non gia' per il totale dei singoli tratti. La causa e' stata trattata in data odierna in pubblica udienza Ad avviso di questa commissione, la soluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla societa' ricorrente ha rilevanza per la decisione della controversia di merito (ovvero la norma contestata riguarda l'oggetto della controversia e la relativa questione e' pregiudiziale e indispensabile per la decisione) e la stessa questione di legittimita' costituzionale siccome prospettata puo' ritenersi non manifestamente infondata. Secondo quanto gia' rilevato da diverse commissioni tributarie (v. ad es. quelle di Cagliari e di Brindisi ), vale, infatti, evidenziare che l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 delegava, tra l'altro, il Governo della Repubblica ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della detta legge, uno o piu' decreti legislativi, diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1 gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: "... spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province: 1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con r.-d. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione; 2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi". L'art. 47 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, emanato per la "revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale, ed avente a specifico oggetto "criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprasuolo", ai punti numeri 1 e 2 stabiliva che: 1. - La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'articolo precedente, e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali occupate, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio; 2. - La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi: a) strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km lineare o frazione; b) strade provinciali, da L. 150.000 a L.300.000 per km lineare o frazione". Orbene: e' di tutta evidenza che il legislatore delegato, il quale pure all'art. 38 del decreto legislativo in commento e per la tipologia di occupazioni da quella norma previste si e' puntualmente attenuto al criterio direttivo indicato dal richiamato punto 1 della lett. b) dell'art. 4 della legge delega, nel procedere alla individuazione dei criteri dai quali enucleare la determinazione delle tasse per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, ha, inspiegabilmente ed immotivatamente, ritenuto di poter disciplinare la fattispecie in assoluta liberta' e completa autonomia, cosi' omettendo, nella esplicitazione degli articoli 46 e 47, che qui ci occupano, in quanto base normativa in applicazione della quale e' stato emesso l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione nel presente procedimento, di dividere i comuni in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e di rispettare i limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore. Ne' puo' trascurarsi che la circolare della direzione centrale per la fiscalita' locale in data 25 marzo 1994 ha di poi dettato, giusta legge delegata, i criteri concreti cui i comuni in sede regolamentare dovevano attenersi, precisando che gli importi siccome determinati alle richiamate lettere a) e b) del piu' volte citato art. 47 rappresentano non gia' tariffe, bensi' misure di tassazione, non assoggettate ai criteri di cui al punto 1 del n. 4 dell'art. 4 della legge delega. Non puo' pertanto revocarsi in dubbio la necessita' di esaminare e valutare se il legislatore delegato sia o meno posto in contrasto con i rappresentanti principi di cui alla legge delega e, pertanto, con l'art. 76, primo comma, della Costituzione, laddove ha ritenuto di attenersi, ed infatti si e' attenuto, esclusivamente ad un criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione previgente oltre ogni limite, siccome si evince ictu oculi dal confronto fra le attuali misure della tassa e quelle risultanti dalla precedente normativa di cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive modifiche. Per converso, non appare a questa commissione che la legge delega, di assoluta chiarezza, possa lasciare e lasci spazio all'interprete, laddove, fissando i criteri di cui al piu' volte citato art. 1 ha stabilito dei principi di carattere generale, applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione, demandando all'ulteriore criterio integrativo (ovvero quello dei c.d. "parametri significativi") l'esclusivo fine di specificare, in particolare, per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo la modalita', che deve essere forfettaria, di determinazione, sempre nell'ambito e nel rispetto dei quind'innanzi esplicati principi, delle concrete misure di tassazione. Ed a conferma, ove occorra, del suddetto rilievo, valga altresi' osservare come anche il criterio di cui al punto 3) della lettera b) dell'art. 4 della legge delega, in tema di tassa sui passi carrabili "criterio certo"), sia evidentemente integrativo del principio, da ritenersi pertanto inequivocamente generale, di cui al precedente punto 1).
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4 comma 4; Dispone, che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei Deputati, mandando alla segreteria della commissione per gli incombenti di legge. Cosi' deciso in Trento, 18 dicembre 1998. Il presidente: Guastella L'estensore: Spina 99C1062