N. 602 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1998

                                N. 602
  Ordinanza emessa il 18 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria di
 primo  grado  di  Trento  sul  ricorso  proposto  da  E.N.E.L. S.p.a.
 provincia autonoma di Trento
 Imposte e tasse in genere - Tassa per  l'occupazione  degli  spazi  e
    delle  aree  pubbliche  di  pertinenza dei comuni e delle province
    (T.O.S.A.P)  -  Criteri  di  determinazione  della  tassa  per  le
    occupazioni  del  sottosuolo  e del soprassuolo stradale con cavi,
    condutture e simili - Inosservanza di principi e criteri direttivi
    fissati dalla legge delega n. 421/1992.
 - D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
 - Cost., art. 76, in relazione alla legge 23 ottobre  1992,  n.  421,
    art. 4, comma 4.
(GU n.44 del 3-11-1999 )
                        LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
   Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 838/1997 depositato
 il 3 giugno 1997, avverso avv. di  accert. n. 1368/C.16 - Tosap, 96 -
 contro provincia di Trento da: E.N.E.L. S.p.a. residente a Venezia in
 Dorsoduro 3488/U, difeso da: Piovesan Ornella residente a Venezia  in
 Dorsoduro 3488/U.
                        Motivi della decisione
   Con  atto  depositato in data 3 giugno 1997 l'Enel S.p.a. proponeva
 ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato in data 13 giugno
 1997 avente ad oggetto la richiesta di  pagamento  della  complessiva
 somma  di L. 37.481.000 per la tassa di occupazioni di aree pubbliche
 (Tosap) per l'anno 1996, oltre la sanzione per  tardivo  pagamento  e
 gli interessi di mora per complessive L. 9.919.600.
   Preliminarmente,  la  societa'  ricorrente  sollevava  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs.   15
 novembre   1993,   n.   507,   per   violazione  dell'art.  76  della
 Costituzione.
   Piu' specificamente, la societa' che l'art. 4, comma 4, della legge
 23 ottobre 1992, n. 421, con la quale era stata conferita  delega  al
 Governo  per  la razionalizzazione e la revisione della disciplina in
 materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e  di  finanza
 territoriale,  con effetto a far tempo dal 1 gennaio 1994, in materia
 di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  di  pertinenza
 dei comuni e delle province, aveva stabilito che "per quanto riguarda
 la  tassa  di  occupazione di spazi e di aree pubbliche di pertinenza
 dei comuni  e  delle  province  la  rideterminazione  sarebbe  dovuta
 avvenire  in  modo  da  realizzare  una  piu' adeguata rispondenza al
 beneficio   economico   ritraibile,   nonche'   in   relazione   alla
 ripartizione  dei  comuni in non piu' di cinque classi" ed ancora che
 "per  le  occupazioni  permanenti,  le  variazioni  in  aumento   non
 avrebbero  potuto  superare  il  50 per cento delle misure massime di
 tassazione vigenti", aggiungeva che, in applicazione della richiamata
 disposizione, era stato emanato il d.lgs. 15 novembre 1993,  n.  507,
 il quale, in evidente violazione dell'art. 76 della Costituzione, nel
 determinare,  agli  artt.  46 e 47, i criteri di determinazione della
 tassa per l'occupazione  del  sottosuolo  e  soprassuolo,  non  aveva
 rispettato i principi direttivi della legge delega, atteso che:
     1)  la  misura  massima e minima della tassazione e' stabilita in
 modo identico, per tutti i comuni e tutte le  province  senza  tenere
 conto   affatto  del  diverso  beneficio  economico  che  le  aziende
 erogatrici  di  pubblico  servizio  possono  realizzare  nei  diversi
 territori interessati;
     2)  non  risulta  rispettato  il  criterio della ripartizione dei
 comuni in classi;
     3) il limite del 50% delle misure massime di  tassazione  vigenti
 alla  data  del  31 dicembre 1993 risulta superato di molto, tanto da
 comportare, nel caso specifico, un incremento di quasi 9 volte  della
 tassa   richiesta   per  l'anno  1995  rispetto  a  quella  dovuta  e
 determinata nel 1993, senza, peraltro, che tale aumento possa trovare
 giustificazione in alcun modo nelle nuove occupazioni successivamente
 realizzate, in aggiunta a quelle prese a base per la  tassazione  nel
 1993.
   Nel  merito, la ricorrente evidenziava l'illegittimita' dei criteri
 di tassazione utilizzati dalla provincia autonoma di  Trento,  atteso
 che  quest'ultima  aveva  interpretato  l'art.  47  del d.lgs. citato
 richiedendo la corresponsione della  tassa,  riguardando  le  singole
 occupazioni   realizzate,   distinte   per   concessione  rilasciata,
 arrotondando al chilometro lineare, non gia' la somma  delle  stesse,
 come sostenuto dall'ENEL, ma a ciascun tratto di occupazione.
   Ne  derivava, secondo la ricorrente, un'irrazionale interpretazione
 della norma, che andava a tassare un occupazione fittizia e non  gia'
 effettiva  dello  spazio pubblico. Rilevava, infine, l'illegittimita'
 dell'applicazione della soprattassa per mancato  versamento  e  degli
 interessi moratori.
   Si costituiva in giudizio la P.A.T. sostenendo la leggittimita' dei
 criteri di tassazione utilizzati, atteso che il regolamento approvato
 con  deliberazione  n.  4369/1994,  aveva recepito i criteri indicati
 dagli articoli 46 e 47 della legge nazionale  ed  aveva  superato  il
 controllo  della  direzione  centrale per la la fiscalita' locale del
 Ministero delle finanze e, in ogni caso, sostenendo la validita'  nel
 merito   dell'interpretazione   adottata   sull'arrotondamento  della
 quantificazione al chilometro superiore per singolo tratto di  strada
 e non gia' per il totale dei singoli tratti.
    La causa e' stata trattata in data odierna in pubblica udienza
   Ad  avviso  di  questa commissione, la soluzione della questione di
 legittimita' costituzionale sollevata dalla  societa'  ricorrente  ha
 rilevanza  per  la  decisione della controversia di merito (ovvero la
 norma contestata riguarda l'oggetto della controversia e la  relativa
 questione  e'  pregiudiziale  e indispensabile per la decisione) e la
 stessa questione di legittimita' costituzionale  siccome  prospettata
 puo' ritenersi non manifestamente infondata.
   Secondo  quanto gia' rilevato da diverse commissioni tributarie (v.
 ad es. quelle di Cagliari e di Brindisi ), vale, infatti, evidenziare
 che l'art. 4 della legge  23  ottobre  1992,  n.  421  delegava,  tra
 l'altro,  il  Governo  della Repubblica ad emanare, entro dodici mesi
 dalla data di entrata in vigore della detta legge, uno o piu' decreti
 legislativi, diretti alla revisione ed  armonizzazione,  con  effetto
 dal  1  gennaio  1994,  di tributi locali vigenti, secondo i seguenti
 principi e  criteri  direttivi:  "...  spazi  ed  aree  pubbliche  di
 pertinenza dei comuni e delle province:
     1)  rideterminazione  delle  tariffe al fine di una piu' adeguata
 rispondenza al beneficio economico ritraibile  nonche'  in  relazione
 alla   ripartizione   dei  comuni  in  aumento,  per  le  occupazioni
 permanenti,  non  potranno  superare  il  10  per  cento  di   quelle
 stabilite,  per  ciascun  anno,  ai fini delle occupazioni permanenti
 ordinarie di cui all'art.  195 del testo unico per la finanza  locale
 approvato   con  r.-d.  14  settembre  1931,  n.  1175  e  successive
 modificazioni, e potranno essere graduate in relazione  al  tempo  di
 occupazione;
     2)  introduzione  di  forme  di  determinazione forfettaria della
 tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il  suolo
 con  linee  elettriche,  cavi,  condutture e simili, tenendo conto di
 parametri significativi".
   L'art. 47 del d.lgs. 15 novembre  1993,  n.  507,  emanato  per  la
 "revisione  ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita'
 e  del  diritto  sulle  pubbliche   affissioni,   della   tassa   per
 l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
 nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani  a
 norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
 riordino  della  finanza  territoriale, ed avente a specifico oggetto
 "criteri  di  determinazione  della  tassa  per   l'occupazione   del
 sottosuolo e soprasuolo", ai punti numeri 1 e 2 stabiliva che:
     1.  -  La  tassa  per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo
 stradale  con  condutture,  cavi  ed  impianti  in  genere,  di   cui
 all'articolo precedente, e' determinata forfettariamente in base alla
 lunghezza  delle  strade comunali e provinciali occupate, comprese le
 strade soggette a servitu' di pubblico passaggio;
     2. - La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi  e
 massimi:
      a)  strade comunali, da L. 250.000 a L. 500.000 per km lineare o
 frazione;
      b) strade provinciali, da L. 150.000 a L.300.000 per km  lineare
 o frazione".
   Orbene:  e' di tutta evidenza che il legislatore delegato, il quale
 pure all'art. 38  del  decreto  legislativo  in  commento  e  per  la
 tipologia  di occupazioni da quella norma previste si e' puntualmente
 attenuto al criterio direttivo indicato dal richiamato punto 1  della
 lett.    b)  dell'art.  4  della  legge  delega,  nel  procedere alla
 individuazione dei criteri  dai  quali  enucleare  la  determinazione
 delle  tasse  per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, ha,
 inspiegabilmente ed immotivatamente, ritenuto di  poter  disciplinare
 la  fattispecie  in  assoluta  liberta'  e  completa autonomia, cosi'
 omettendo, nella esplicitazione degli articoli 46 e 47,  che  qui  ci
 occupano,  in  quanto  base  normativa in applicazione della quale e'
 stato emesso l'avviso di accertamento  oggetto  di  impugnazione  nel
 presente procedimento, di dividere i comuni in classi, di considerare
 il  beneficio  economico  ritraibile e di rispettare i limite massimo
 della  variazione  in  aumento  del  50%  rispetto  alla   tassazione
 precedentemente in vigore.
   Ne'  puo' trascurarsi che la circolare della direzione centrale per
 la fiscalita' locale in data 25 marzo 1994 ha di poi dettato,  giusta
 legge delegata, i criteri concreti cui i comuni in sede regolamentare
 dovevano  attenersi,  precisando  che gli importi siccome determinati
 alle richiamate lettere a)  e  b)  del  piu'  volte  citato  art.  47
 rappresentano  non  gia'  tariffe,  bensi'  misure di tassazione, non
 assoggettate ai criteri di cui al punto 1 del n. 4 dell'art. 4  della
 legge delega.
   Non  puo' pertanto revocarsi in dubbio la necessita' di esaminare e
 valutare se il legislatore delegato sia o meno posto in contrasto con
 i rappresentanti principi di cui alla legge delega e,  pertanto,  con
 l'art.  76,  primo  comma, della Costituzione, laddove ha ritenuto di
 attenersi,  ed  infatti si e' attenuto, esclusivamente ad un criterio
 forfettario ed ha  aumentato  la  tassazione  previgente  oltre  ogni
 limite,  siccome  si  evince  ictu oculi dal confronto fra le attuali
 misure della tassa e quelle risultanti dalla precedente normativa  di
 cui al T.U.F.L. n. 1175 del 1931 e successive modifiche.
   Per  converso, non appare a questa commissione che la legge delega,
 di assoluta chiarezza, possa lasciare e lasci spazio  all'interprete,
 laddove,  fissando  i  criteri  di cui al piu' volte citato art. 1 ha
 stabilito dei principi di carattere  generale,  applicabili  in  ogni
 caso  e  per  tutti  i  tipi di occupazione, demandando all'ulteriore
 criterio   integrativo   (ovvero   quello   dei    c.d.    "parametri
 significativi")  l'esclusivo fine di specificare, in particolare, per
 le occupazioni del soprassuolo e del  sottosuolo  la  modalita',  che
 deve  essere forfettaria, di determinazione, sempre nell'ambito e nel
 rispetto dei quind'innanzi esplicati principi, delle concrete  misure
 di tassazione.
   Ed  a  conferma,  ove occorra, del suddetto rilievo, valga altresi'
 osservare come anche il criterio di cui al punto 3) della lettera  b)
 dell'art.  4 della legge delega, in tema di tassa sui passi carrabili
 "criterio certo"), sia evidentemente integrativo  del  principio,  da
 ritenersi  pertanto  inequivocamente  generale,  di cui al precedente
 punto 1).
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della costituzione, 23  della  legge  11  marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs.  15
 novembre 1993, n. 507, per  violazione  dell'art.  76,  primo  comma,
 della  Costituzione,  con  riferimento  alla  legge delega 23 ottobre
 1992, n. 421, art. 4 comma 4;
   Dispone, che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  sia  comunicata al
 Presidente del Senato ed al Presidente  della  Camera  dei  Deputati,
 mandando  alla  segreteria  della  commissione  per gli incombenti di
 legge.
   Cosi' deciso in Trento, 18 dicembre 1998.
                        Il presidente: Guastella
                                                    L'estensore: Spina
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