N. 603 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 1998

                                N. 603
  Ordinanza emessa l'11 febbraio  1998  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio sui ricorsi riuniti proposti  da Bianchi Albino
 Carlo ed altri contro il Ministero dell'Universita' e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica ed altri
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di  uguaglianza  del libero
    accesso alle scuole.
 -  Legge  19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
 - Cost., artt. 33 e 34.
(GU n.44 del 3-11-1999 )
                       IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  nella  camera  di  consiglio
 dell'11 febbraio 1998;
   Visti  i  ricorsi  n. 716/1998 reg. gen. proposto da Bianchi Albino
 Carlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Norberto
 Pandolfi, elettivamente domiciliato presso il secondo  in  Roma,  via
 Svezia  n.  11,  n.  865/1998  reg.  gen.  proposto  da Franceschelli
 Giuseppe  Nicola  Pablito,  Lattanzi  Alessandro,  Caperna   Michele,
 Ioannucci  Francesco  e  Papa  Raffaele, rappresentati e difesi dagli
 avv.ti  Pietro   Marsili   e   Silvio   Crapolicchio,   elettivamente
 domiciliati presso i medesimi in Roma, via Frattina n. 14;
   Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica, in persona  del  Ministro  pro-tempore,  le  Universita'
 degli  studi  di  Milano  (ric.  n. 716/1998) e "La Sapienza" di Roma
 (ric. n. 865/1998), in persona  dei  rispettivi  rettori  in  carica,
 rappresentati  e  difesi  dall'avvocatura  generale dello Stato e per
 legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei  Portoghesi  n.
 12;
   Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  (ric.  n. 716/1998), in
 persona del Ministro pro-tempore, non costituito in  giudizio;    per
 l'annullamento  ric. n. 716/1998: della deliberazione dell'Univrsita'
 degli studi di Milano di  approvazione  del  bando  di  concorso  per
 l'ammissione nell'anno accademico 1997-1998 al primo anno al corso di
 laurea   in   medicina   e   chirurgia  di  n.  465  studenti;  delle
 deliberazioni di approvazione delle  relative  procedure,  di  nomina
 della  commissione,  di  approvazione  dei  criteri  di selezione, di
 istituzione dei tests e di  approvazione  della  graduatoria  finale;
 delle   deliberazioni   degli   organi  universitari  concernenti  la
 fissazione  del  numero  dei  posti  disponibili;  dei  decreti   del
 M.U.R.S.T.  21  luglio  1997, n. 245, contenente "regolamento recante
 norme  in  materia  di  accesso  all'istruzione  universitaria  e  di
 connesse   attivita'   di   orientamento",  e  31  luglio  1997;  del
 provvedimento 19  settembre  1997,  n.  S/14697  di  reiezione  della
 domanda  del ricorrente per l'ammissione al predetto corso di laurea,
 ove occorra, del d.P.R 28 febbraio 1986, n. 95 e del d.P.R.  3  marzo
 1988;  di  tutti  gli altri atti precedenti, preordinati, successivi,
 consequenziali e comunque connessi;
   Ric. n. 865/1998: del provvedimento  con  cui  l'Universita'  degli
 studi  "La  Sapienza"  di  Roma ha previsto un numero di posti pari a
 zero per l'iscrizione al corso di laurea in  odontoiatria  e  protesi
 dentaria   per   l'a.a.  1997-1998;  di  ogni  altro  atto  connesso,
 preparatorio o consequenziale;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti  i  rispettivi  atti  di  costituzione  in   giudizio   delle
 amministrazioni intimate;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Alla  camera  di  consiglio  dell'11  febbraio  1998,  relatore  il
 magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati
 nel relativo verbale;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
                            Fatto e diritto
   1.  - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la
 riunione ai soli  fini  della  trattazione  della  presente  fase  di
 giudizio  -  i  ricorrenti  investono  i provvedimenti specificati in
 epigrafe nella parte in cui determinano la  preclusione  dell'accesso
 ai  corsi  di laurea a cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per
 l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in  via  incidentale,  la
 sospensione  dell'esecuzione:  su tale richiesta cautelare la Sezione
 e' chiamata a decidere.
   Trattasi di corsi per i quali  l'amministrazione,  attraverso  atti
 regolamentari  e  di  attuazione,  ha imposto consistenti limitazioni
 nelle iscrizioni (n. 465  posti,  di  cui  15  riservati  a  studenti
 extracomunitari,  per  il  corso  di  laurea  in medicina e chirurgia
 dell'Universita' degli studi di  Milano);  limitazioni  che,  talora,
 consistono  nell'assoluta  indisponibilita' di posti (corso di laurea
 in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' degli  studi  "La
 Sapienza" di Roma).
   L'agire  dell'amministrazione  -  in  particolare il d.m. 21 luglio
 1997, n. 245 "Regolamento recante norme in materia  di  accessi  alla
 istruzione  universitaria  e  di connesse attivita' di orientamento -
 trova dichiaratamente supporto nominativo nell'art. 9, comma 4, della
 legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato  dall'art  17,  comma
 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto
 emanato  dal  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi  di
 cui trattasi.
   Ed   invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta  modifica,
 stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del CUN, i
 criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole  di
 specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali
 l'atto   emanato   dal   Ministro   preveda   una  limitazione  delle
 iscrizioni".
   La Sezione dubita della legittimita'  costituzionale  della  norma;
 pertanto,  ritiene  di  dover sollevare, anche d'ufficio, la relativa
 questione di costituzionalita'  per  contrasto  col  principio  della
 riserva  di  legge  e,  conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della
 Costituzione.
   2. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela  prevalente  cui
 mirano  le  azioni  intraprese  discende,  nella  specie,  solo dalla
 eventuale eliminazione dalla  realta'  giuridica  della  disposizione
 che,  conferendo  il  detto potere all'amministrazione, consente alla
 stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi  universitari:  si
 che viene a configurarsi un'assoluta priorita'  - anche in ragione di
 principi  attinenti  all'economia  di giudizio - di trattazione della
 detta questione.
   E' infatti evidente che la caducazione delle norme  che  consentono
 al  Ministro di porre limitazioni alle immatricolazioni consentirebbe
 la  soddisfazione  piena  dell'interesse  dedotto  in  giudizio   dai
 ricorrenti,    consentendo   loro   l'iscrizione   al   corso   senza
 sottomettersi  a  procedure  selettive,  mentre  le   altre   censure
 sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore
 di  soddisfazione  al  predetto interesse e si presentano subordinate
 all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'.
   Dall'altro,  la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita'  in  ordine  alla norma precitata, che costituisce,
 allo stato, la  fonte  del  potere  esercitato  dall'amministrazione,
 preclude  al  Collegio  una pronuncia definitiva, sia pure in sede di
 sommaria deliberazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa
 azionata,  non  potendo  tale  valutazione  essere  svincolata  dalla
 decisione  della  Corte  sulla  portata della norma sottoposta al suo
 esame.
   3. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene al sezione che, in materia di  accesso  agli  studi,  anche
 universitari,   sussista,   in   base   agli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza  che,
 in     mancanza    di    norme    legislative    che    attribuiscano
 all'amministrazione - nel rispetto dei  caratteri  costitutivi  della
 riserva  stessa  - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni
 ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti  regolamentari
 o di attuazione che tali limitazioni prevedano.
   La  configurabilita',  nella  materia,  di  una riserva relativa di
 legge costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del  giudice
 amministrativo  (in tal senso, t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1996,
 n. 763 e 14 settembre 1994, n.  1632;  t.a.r.  Toscana,  sez.  I,  24
 aprile  1997,  n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222 e
 sez. II, 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. II,  21  marzo
 1995, n.  197).
   Ed  invero,  e'  l'art.  33  secondo  comma,  della  Costituzione a
 stabilire espressamente  che  "la  Repubblica  detta  norme  generali
 sull'istruzione  e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado",
 nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo  comma,
 che  sancisce  che  "la  scuola  e' aperta a tutti" (e che ha trovato
 attuazione, per le Universita', con la legge  11  dicembre  1969,  n.
 910).
   E  laddove  il  legislatore  ha  ritenuto di introdurre limitazioni
 all'accesso,  vi  ha  provveduto,  di  norma,   direttamente   (basti
 ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che,
 in  ordine  all'iscrizione  al primo anno degli istituti superiori di
 educazione  fisica,  prevede  un  numero  di  posti  determinati   da
 assegnare  mediante  concorso  per  esami;  l'art.  3, della legge 21
 luglio 1961, n. 685,  che  limitava  l'accesso  dei  diplomati  degli
 istituti  tecnici  a determinate facolta' per gli anni accademici dal
 1961/1962 al 1964/1965, per un  numero  predeterminato  di  posti  da
 assegnare  mediante  concorso  per  titoli  ed esami) ovvero mediante
 attribuzione del relativo potere  alla  p.a.  nell'ambito,  peraltro,
 fissato  dalla  legge  stessa  (ci  si riferisce, ad es., all'art. 38
 legge 14 agosto 1982, n. 590 con cui, al fine di  consentire  l'avvio
 programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'amministrazione
 universitaria   il  potere  di  determinare,  peraltro  con  espressa
 limitazione temporale - ai primi sei anni successivi  all'attivazione
 di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene,  la  previsione costituzionale di riserva relativa di legge
 per la determinata materia non preclude al legislatore  ordinario  di
 demandare  ad  altre  fonti sottoordinate la disciplina della materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria  possa essere integrato da atti di normazione secondaria che
 lo rendano meglio aderente alla multiforme  realta'  socio-economica,
 ma  cio'  e'  possibile  solo  previa  determinazione di una serie di
 precetti idonei ad indirizzare e vincolare la  normazione  secondaria
 entro  confini  ben  delineati  o,  quantomeno, previa determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In proposito, e' costante l'insegnamento del  giudice  delle  leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa pubblica
 amministrazione,  ma  sussistano  nella  previsione   legislativa   -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati   criteri";   (Corte   cost.   5  febbraio  1986,  n.  34  e
 giurisprudenza ivi richiamata: sentt.  nn. 4,  30 e 122 del 1957;  70
 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982;
 ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
   Se  cio'  e' vero, la disposizione dell'art. 9, quarto comma, legge
 n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma  116,  legge  n.
 127   del   1997,   non   sembra  esente  dai  precitati  profili  di
 incostituzionalita'.
   La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia'  ricordato,  il
 potere  di  determinare  la  limitazione degli accessi all'istruzione
 universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna  individuazione  delle
 linee  essenziali  della disciplina - pur vertendo in materia coperta
 da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro
 stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (CUN),  la
 stessa  definizione  dei  "criteri  generali  per la regolamentazione
 dell'accesso ... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del   principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di  meccanismi
 di  produzione  giuridica non conformi al dettato costituzionale, del
 principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt.
 33 e 34 Cost..
   4. - Per  le  considerazioni  che  precedono,  va  conseguentemente
 sollevata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
 quarto comma cit., per contrasto col principio  costituzionale  della
 riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost.
   Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
 costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio  ai
 sensi  dell'art.    23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, per la
 pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.
                               P. Q. M.
   Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III,
  previa  riunione  dei  ricorsi  in  epigrafe  ai  soli  fini   della
 trattazione della presente fase incidentale, dichiara rilevante e non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341 come  modificato
 dall'art.   17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione
 al principio costituzionale della riserva relativa di  legge  nonche'
 degli artt.  33 e 34 Cost.
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio,  dell'11  febbraio
 1998.
                          Il presidente: Cossu
                                                L'estensore: Dell'Utri
 99C1063