N. 610 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1997

                                N. 610
  Ordinanza  emessa  il  19 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da  Ciccone  Daniele
 ed   altri   contro   Ministero   dell'Universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica ed altre
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 -  Legge  19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge del 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
 - Cost., artt. 33 e 34.
(GU n.44 del 3-11-1999 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio  del
 19 dicembre 1997.
   Visti  i  ricorsi  n.  15455/1997  reg.  gen.  proposto  da Ciccone
 Daniele, rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  Donato  Mondelli  e
 Antonio  Marini, elettivamente domiciliato presso i medesimi in Roma,
 via Gradisca n. 7;  n.  15456/1997  reg.  gen.  proposto  da  Durante
 Valeria,  e  n.  15457/1997  reg. gen. proposto da Spinozzi Maurizio,
 entrambi rappresentati e difesi dagli  avv.ti  Maria  C.  Olivieri  e
 Donato Mondelli, elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma,
 via  Gradisca  n.  7;  n.  15816/1997 reg. gen. proposto da Ottaviani
 Veronica e Brugiatelli Ginseppe; n. 15818/1997 reg. gen. proposto  da
 Sbaraglia  Sergio,  Sbaraglia Sandro, Nucci Giampiero, Nucci Roberto,
 Pilla  Claudio,  Zucchini  Luca,  Pompei  Patrizia, Riccio Gianluigi,
 Gismondi Alessio e Simone, Canga Mimoza, Milani Gabriele,  Del  Buono
 Carlo,  Calvani  Massimiliano,  Forletta  Claudio,  La  Posta Enrico,
 Civero  Piernatale,  Ruggieri  Angelo,  Frisardi  Roberta,   Ceccacci
 Alessandro, Macrini Simone, Russo Luca, Lauenstein Annette Elisabeth,
 Pietroluongo   Paola,  Bizzoschi  Walter,  Rivetti  Emilio,  Spizzica
 Matteo, Di Nicolo' Guido, Valle Valerio, De  Angelis  Antonio,  Nardi
 Alessandro,  Piepo  Giordano e Pallottino Giulia; n.  15823/1997 reg.
 gen. proposto da Sbaraglia Sergio, Sbaraglia Sandro, Nucci Giampiero,
 Nucci Roberto, Pilla Claudio, Zucchini Luca, Pompei Patrizia,  Riccio
 Gianluigi,  Gismondi  Alessio  e Simone,   Milani Gabriele, Del Buono
 Carlo, Calvani  Massimiliano,  Forletta  Claudio,  La  Posta  Enrico,
 Civero   Piernatale,  Ruggieri  Angelo,  Frisardi  Roberta,  Ceccacci
 Alessandro, Macrini Simone, Russo Luca, Lauenstein Annette Elisabeth,
 Pietroluongo  Paola,  Bizzoschi  Walter,  Rivetti  Emilio,   Spizzica
 Matteo,  Di  Nicolo'  Guido, Valle Valerio, De Angelis Antonio, Nardi
 Alessandro, Piepo Giordano e Pallottino Giulia, tutti rappresentati e
 difesi  dagli  avv.ti   Pietro   Marsili   e   Silvio   Crapolicchio,
 elettivamente  domiciliati presso i medesimi in Roma, via Frattina n.
 14; n.  16130/1997  reg.  gen.  proposto  da  Scipioni  Elena  Lydia,
 rappresentata  e  difesa  dall'avv. Rosanna Serafini ed elettivamente
 domiciliata presso il  medesimo  in  Roma,  via  Mordini  n.  14;  n.
 16198/1997 reg. gen. proposto da La Ferlita Annalisa, rappresentata e
 difesa  dall'avv.  Giuseppe  Gallinaro  ed  elettivamente domiciliata
 presso il medesimo in Roma, viale delle Provincie n. 2;
   Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica, in persona del Ministro pro tempore le universita' degli
 studi  dell'Aquila (ric. n. 15455/1997). "La Sapienza" di Roma (ricc.
 nn. 15456, 15818, 16130 e  16198/1997),  "G.  D'Annunzio"  di  Chieti
 (ric.  n.  15457/1997)  e  "Tor  Vergata"  di Roma (ricc. nn. 15816 e
 15823/1997),  in  persona   dei   rispettivi   Rettori   in   carica,
 rappresentati  e  difesi  dall'avvocatura  generale dello Stato e per
 legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei  Portoghesi  n.
 12;  e  nei confronti di Macchia Massimo, n. c. (ric. n. 16130/1997),
 per  l'annullamento  del  D.M.U.R.S.T.  21  luglio  1997,   n.   245,
 contenente   "regolamento   recante   norme  in  materia  di  accesso
 all'istruzione   universitaria   e   di   connesse    attivita'    di
 orientamento",  nonche' ricc. n. 15455, 15456 e 15457/1997: dei bandi
 delle universita' intimate per l'ammissione mediante esame  ai  corsi
 di  laurea in odontoiatria e protesi dentaria, medicina e chirurgia e
 odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997-1998;  dei
 pareri  20  giugno  e  17  luglio  1997  del  CUN;  della graduatoria
 concorsuale, limitatanente alle posizioni dei  ricorrenti;  di  tutti
 gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
     ricc.  nn.  15816,  15818 e 15823/1997: del D.M.U.R.S.T. 3 luglio
 1997; dei bandi delle universita' intimate per l'ammissione  mediante
 esame  ai  corsi  di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria e
 medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-1998; di  ogni  altro
 atto  precedente,  coevo o successivo comunque connesso, ivi comprese
 le deliberazioni degli organi universitari.
     ric. n. 16130/1997: della graduatoria per l'ammissione  nell'anno
 accademico   1997-1998   al   corso   di   laurea   in   architettura
 dell'universita' "La Sapienza" di Roma, della relativa approvazione e
 del provvedimento di esclusione della ricorrente; del bando rettorale
 4  luglio  1997;  del D.M.U.R.S.T. 31 luglio 1997; di ogni altro atto
 connesso, presupposto o conseguente.
     ric. n. 16198/1997: del provvedimento di preclusione assoluta  da
 parte  dell'universita' "La Sapienza" di Roma all'ammissione al corso
 di laurea in odontoiatria e protesi dentaria  per  l'anno  accademico
 1997-1998;    di   ogni   altro   atto   connesso,   preparatorio   o
 consequenziale.
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti  i  rispettivi  atti  di  costituzione  in   giudizio   delle
 Amministrazioni intimate;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Alla  camera  di  consiglio  del  19  dicembre  1997,  relatore  il
 magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati
 nel relativo verbale;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                            Fatto e diritto
   I. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta  la
 riunione  ai  soli  fini  della  trattazione  della  presente fase di
 giudizio - i ricorrenti  investono  i  provvedimenti  specificati  in
 epigrafe  nella  parte in cui determinano la preclusione dell'accesso
 ai corsi di laurea a cui i medesimi aspirano ad essere  iscritti  per
 l'anno  accademico  1997-1998,  e ne chiedono, in via incidentale, la
 sospensione dell'esecuzione: su tale richiesta cautelare  la  sezione
 e' chiamata a decidere.
   Trattasi  di  corsi  per i quali l'amministrazione, attraverso atti
 regolamentari e di attuazione,  ha  imposto  consistenti  limitazioni
 nelle  iscrizioni (n. 19 posti per il corso di laurea in odontoiatria
 dell'universita' dell'Aquila; n. 616 posti per il corso di laurea  in
 medicina  e  n. 720 posti per quello di architettura dell'universita'
 "La Sapienza" di Roma;  n.  30  posti  per  il  corso  di  laurea  in
 odontoiatria dell'universita' di Chieti); limitazioni che, per talune
 facolta',  consistono  nell'assoluta indisponibilita' di posti (corsi
 di laurea in  odontoiatria  delle  Universita'"La  Sapienza"  e  "Tor
 Vergata" di Roma).
   L'agire  dell'amministrazione  -  in  particolare il D.M. 21 luglio
 1997 m. 245 "Regolamento recante norme in  materia  di  accessi  alla
 istruzione  universitaria  e di connesse attivita' di orientamento" -
 trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4,  della
 legge  19  novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma
 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto
 emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il potere di determinare la limitazione degli accessi di
 cui trattasi.
   Ed invero,  l'art.  9  citato,  a  seguito  della  detta  modifica,
 stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del CUN, i
 criteri  generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di
 specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali
 l'atto  emanato  dal   Ministro   preveda   una   limitazione   delle
 iscrizioni".
   La  sezione  dubita  della legittimita' costituzionale della norma;
 pertanto, ritiene di dover sollevare, anche   d'ufficio, la  relativa
 questione  di  costituzionalita'  per  contrasto  col principio della
 riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost.
   II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
     da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui
 mirano  le  azioni  intraprese  discende,  nella  specie,  solo dalla
 eventuale eliminazione dalla  realta'  giuridica  della  disposizione
 che,  conferendo  il  detto potere all'amministrazione, consente alla
 stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari:   si
 che  viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di
 principi  attinenti  all'economia  di giudizio - di trattazione della
 detta questione.
 E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono  al
 Ministro  di porre limitazioni alle immatricolazioni consentirebbe la
 soddisfazione  piena   dell'interesse   dedotto   in   giudizio   dai
 ricorrenti,   consentendo   loro      l'iscrizione   al  corso  senza
 sottomettersi  a  procedure  selettive,  mentre  le   altre   censure
 sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore
 di  soddisfazione  al  predetto interesse e si presentano subordinate
 all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'.
     dall'altro, la indicata rilevanza  deve  ritenersi  configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita' in ordine alla norma  precitata,  che  costituisce,
 allo  stato,  la  fonte  del  potere esercitato dall'amministrazione,
 preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure  in  sede  di
 sommaria  delibazione,  sull'esistenza o meno del fumus della pretesa
 azionata,  non  potendo  tale  valutazione  essere  svincolata  dalla
 decisione  della  Corte  sulla  portata della norma sottoposta al suo
 esame.
   III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene la sezione che, in materia di  accesso  agli  studi,  anche
 universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva
 relativa  di  legge,  con  la  conseguenza  che, in mancanza di norme
 legislative che attribuiscano all'amministrazione - nel rispetto  dei
 caratteri  costitutivi  della riserva stessa - il potere di stabilire
 limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi  i
 provvedimenti  regolamentari  o  di  attuazione  che tali limitazioni
 prevedano.
   La configurabilita', nella materia,  di  una  riserva  relativa  di
 legge  costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del giudice
 amministrativo (in tal senso t.a.r. Lazio, sez. III, 3  aprile  1996,
 n. 763 e 14 settembre 1994 n. 1632; t.a.r. Toscana, sez. I, 24 aprile
 1997  n.  78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992 n. 222 e sez. II,
 13 giugno 1997 n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. II, 21  marzo  1995,  n.
 197).
   Ed   invero   e'  l'art.  33,  secondo  comma,  Cost,  a  stabilire
 espressamente   che   "la    Repubblica    detta    norme    generali
 sull'istituzione  e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado"
 nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo  comma,
 che  sancisce  che  "la  scuola  e' aperta a tutti" (e che ha trovato
 attuazione per le universita', con la  legge  11  dicembre  1969,  n.
 910).
   E  laddove  il  legislatore  ha  ritenuto di introdurre limitazioni
 all'accesso,  vi  ha  provveduto,  di  norma,   direttamente   (basti
 ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che,
 in  ordine  all'iscrizione  al primo anno degli istituti superiori di
 educazione   fisica,  prevede  un  numero  di  posti  determinati  da
 assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 legge 21 luglio  1961
 n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a
 determinate  facolta'  per  gli  anni  accademici  dal  1961/1962  al
 1964/1965,  per  un  numero  predeterminato  di  posti  da  assegnare
 mediante  concorso  per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione
 del relativo potere alla p.a.  nell'ambito, peraltro,  fissato  dalla
 legge  stessa  (ci  si riferisce, ad es., all'art. 38 legge 14 agosto
 1982, n. 590 con cui, al fine di consentire l'avvio  programmato  dei
 corsi  di  laurea, si e' attribuito all'amministrazione universitaria
 il potere di determinre, peraltro con espressa limitazione  temporale
 -  ai  primi  sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di
 laurea - il numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa  di  legge
 per  la  determinata materia non preclude al legislatore ordinario di
 demandare ad altre fonti sottoordinate la  disciplina  della  materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria  che
 lo  rendano  meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica,
 ma cio' e' possibile solo  previa  determinazione  di  una  serie  di
 precetti  idonei  ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria
 entro confini ben  delineati  o,  quantomeno,  previa  determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In  proposito,  e'  costante l'insegnamento del giudice delle leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa  pubblica
 amministrazione,   ma   sussistano  nella  previsione  legislativa  -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati criteri" (Corte costituzionale 5  febbraio  1986,  n.  34  e
 giurisprudenza  ivi richiamata:   sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70
 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982;
 ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
   Se cio' e' vero, la disposizione dell'art.9, comma 4, legge n.  341
 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, legge n.  127  del
 1997, non sembra esente dai precitati profili di incostituzionalita'.
   La  norma,  invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il
 potere di determinare la  limitazione  degli  accessi  all'istruzione
 universitaria,  e  cio'    non solo senza alcuna individuazione delle
 linee essenziali della disciplina - pur vertendo in  materia  coperta
 da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro
 stesso,  con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (CUN), la
 stessa definizione dei  "criteri  generali  per  la  regolamentazione
 dell'accesso... ai corsi universitari".
   Sembra   pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del  principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare  altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi
 di produzione giuridica non conformi al  dettato  costituzionale  del
 principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt.
 33 e 34 Cost.
   IV.  -  Per  le  considerazioni  che precedono, va conseguentemente
 sollevata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.   9,
 comma  4  cit.,  per  contrasto  col  principio  costituzionale della
 riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost.
   Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
 costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio  ai
 sensi  dell'art.    23  legge  11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.
                               P. Q .M.
   Il t.a.r. per il Lazio, sezione III, previa riunione dei ricorsi in
 epigrafe  ai  soli  fini  della  trattazione  della   presente   fase
 incidentale.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge  19  novembre
 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio
 1997,  n.  127 in relazione al principio costituzionale della riserva
 relativa di legge nonche' degli attt. 33 e 34 Cost.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
   Ordina,  che,  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  19  dicembre
 1997.
                          Il presidente: Cossu
                                                L'estensore: Dell'Utri
 99C1070