N. 392 SENTENZA 13 - 22 ottobre 1999

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.
 
 Responsabilita'  amministrativa  -  Giudizio  di responsabilita' per
 danno erariale - Promovimento da parte della  Procura regionale della
 Corte  dei  conti  per  la  Lombardia  -  Citazione  a  giudizio  del
 Presidente del Consiglio regionale e di alcuni componenti dell'Uffcio
 di  Presidenza,  in  relazione  alle  spese  autorizzate,  con talune
 delibere  nel  periodo  1992-1994,   per   missioni   all'estero   di
 consiglieri  e  funzionari  - Ricorso della Regione per  conflitto di
 attribuzione - Accoglimento del ricorso, per  lesione  dell'autonomia
 funzionale   garantita   alle   regioni  -  Annullamento  conseguente
 dell'atto impugnato.
 
 (Atto di citazione del Procuratore regionale (presso   la  Sezione  g
 iurisdizionale) della Corte dei conti per la Lombardia (notificato il
 7 novembre 1997)).
 
 (Cost.,  art.  122,  quarto  comma,  (e artt. 5, 117, 118, 119, 121 e
 123); legge 22 maggio 1971, n. 339; legge 6 dicembre 1973, n. 853).
 
(GU n.43 del 27-10-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,   prof. Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  per conflitto di attribuzione in relazione all'atto di
 citazione emesso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la
 Lombardia, in data 3 aprile 1997, nei confronti di Zaccaria Francesco
 ed  altri,  rispettivamente  Presidente  del  Consiglio  regionale  e
 componenti dell'Ufficio di Presidenza nella V Legislatura, per talune
 deliberazioni  di spesa assunte negli anni dal 1992 al 1994, promosso
 con ricorso della Regione Lombardia, recante istanza di  sospensione,
 notificato  il  2  gennaio  1998,  depositato  in  Cancelleria  il 13
 successivo ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 1998;
   Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il  giudice  relatore
 Massimo Vari;
   Udito   l'avv.   Beniamino  Caravita  di  Toritto  per  la  Regione
 Lombardia;
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso notificato il 2 gennaio 1998 (R. confl. n.  4  del
 1998) la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei
 confronti dello Stato, in relazione all'atto di citazione, notificato
 il 7 novembre 1997, con il quale il Procuratore regionale della Corte
 dei  conti  per  la  Lombardia  ha  convenuto  in giudizio, per danno
 erariale, il Presidente  del  Consiglio  regionale  ed  i  componenti
 dell'Ufficio di presidenza che avevano approvato talune deliberazioni
 di  spesa (numeri 623, 389 e 690, tutte del 1992 e numeri 833 e 1028,
 entrambe del 1994), con le quali erano state autorizzate missioni  di
 consiglieri  e  funzionari  regionali  in vari Paesi europei ed extra
 europei.
   Secondo la Procura regionale della Corte dei conti non risulterebbe
 innanzitutto evidenziata l'utilita'  di  tali  iniziative;  al  tempo
 stesso,  mancherebbero  "progetti,  opere,  atti,  programmi"  in cui
 risultino trasfuse le cognizioni acquisite ed i contatti  commerciali
 e  culturali  avuti  dai  partecipanti; sarebbe, altresi', palese "la
 mancata   acquisizione   di   cognizioni   tecniche   o   commerciali
 immediatamente  utilizzabili  presso la struttura di appartenenza e a
 favore  di  imprese operanti nella Regione", come pure l'eccessivita'
 della spesa a causa del numero dei partecipanti ai viaggi.
   1.1. - La ricorrente, sostenendo che l'atto di citazione reca grave
 pregiudizio all'autonomia costituzionalmente garantita  alla  Regione
 ed   ai   suoi  organi,  chiede  che,  previa  sospensione  dell'atto
 impugnato, la Corte  costituzionale  dichiari  che  non  spetta  allo
 Stato,  e  per  esso alla Procura regionale della Corte dei conti, il
 potere  di citare in giudizio, per responsabilita' amministrativa, il
 Presidente del Consiglio  regionale  ed  i  componenti    pro-tempore
 dell'Ufficio di presidenza e che, di conseguenza, annulli il medesimo
 atto di citazione.
   1.2.  -  A  sostegno  delle  proprie doglianze la Regione Lombardia
 deduce, in primo luogo, la invasione della sfera di autonomia ad essa
 costituzionalmente garantita dagli artt. 5, 117, 118, 119, 121,  122,
 quarto  comma,  e  123 della Costituzione, in relazione alla legge 22
 maggio 1971, n. 339 (Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  123,  comma
 secondo,  della  Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia)
 ed alla  legge  6  dicembre  1973,  n.  853  (Autonomia  contabile  e
 funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario),
 nonche' il difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti.
   Sulla  base  dell'autonomia contabile e funzionale, di cui l'organo
 consiliare godrebbe non solo nell'ambito dei  rapporti  interorganici
 regionali,  ma  altresi' con riguardo ai rapporti intersoggettivi con
 lo Stato, la  Regione  sostiene  che  non  spetta  alla  magistratura
 contabile   di   ingerirsi   nell'autorganizzazione   del   Consiglio
 regionale, come pure di sottoporre a sindacato di ragionevolezza o di
 opportunita' le deliberazioni  di  spese  concernenti  le    esigenze
 funzionali del Consiglio medesimo.
   Precisato,    altresi',    che   fra   le   funzioni   coperte   da
 insindacabilita' sono ricomprese quelle relative alla amministrazione
 e gestione dei  fondi  di  bilancio  intestati  alla  Presidenza  del
 Consiglio    regionale,    in    relazione    ad   attivita'   legate
 all'espletamento del mandato rappresentativo, il ricorso osserva  che
 l'art.  4, terzo comma, della legge  statale 6 dicembre 1973, n. 853,
 ha escluso dal controllo  di  legittimita',  previsto  dall'art.  125
 della Costituzione, gli atti relativi, tra l'altro, alle spese per le
 indennita'   di   missione  spettanti  ai  componenti  del  Consiglio
 regionale.
   Donde la conclusione che le deliberazioni concernenti queste ultime
 spese  atterrebbero,  senz'altro,  a  quel  nucleo  essenziale  delle
 funzioni  consiliari  da  ritenere  sindacabile soltanto dalla stessa
 assemblea consiliare e nei casi stabiliti dai regolamenti interni.
   1.3. - Anche  sotto  un  ulteriore  profilo  la  Regione  Lombardia
 denuncia   la   lesione   delle   sue  attribuzioni,  lamentando,  in
 particolare,  la  violazione  degli  artt.  5,  118   e   122   della
 Costituzione, in relazione alla legge 6 dicembre 1973, n. 953 (recte:
 n. 853), nonche' il correlato difetto assoluto di giurisdizione della
 Corte dei conti.
   Secondo  la  ricorrente  le  contestazioni  della Procura regionale
 involgerebbero valutazioni di merito, e  non    di  legittimita',  in
 quanto  sarebbero  attinenti  all'"utilita'"  delle autorizzazioni di
 spesa deliberate dall'Ufficio di  presidenza, cosi'  trascurando  che
 ogni  apprezzamento  circa  il  valore  politico delle manifestazioni
 internazionali, cui il Consiglio intende partecipare,  rientra  nella
 sfera delle valutazioni di discrezionalita' politica spettanti a
  detto organo.
   L'iniziativa   della   stessa   Procura,   ponendosi   in  evidente
 controtendenza  rispetto  all'evoluzione  in  senso     autonomistico
 dell'ordinamento  statale,  risulterebbe,  percio',  nella pretesa di
 valutare l'utilita' di atti interni del Consiglio  regionale,  lesiva
 sia  dell'autonomia  amministrativa  della Regione sia dell'autonomia
 funzionale  del suo massimo organo politico-rappresentativo.
   1.4. - Nelle more della pronuncia di merito, la  ricorrente  chiede
 alla   Corte   "l'immediata  sospensione"    dell'atto  di  citazione
 impugnato, adducendo che l'iniziativa della Procura regionale sarebbe
 fonte di gravi danni alla Regione.
   2.   -   Con   successiva   memoria,   depositata    nell'imminenza
 dell'udienza,  la  ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso,
 rilevando che, in base alla giurisprudenza costituzionale,  anche  le
 attivita'   svolte  dai  consiglieri  regionali  nelle  articolazioni
 interne del Consiglio,  tra  le  quali  va  ricompreso  l'Ufficio  di
 presidenza,  devono  essere considerate coperte dall'insindacabilita'
 di cui all'art. 122, quarto comma, della Costituzione.
   In proposito la ricorrente richiama quella  giurisprudenza  secondo
 la  quale  l'insindacabilita'  stessa  concerne  non solo l'esercizio
 della   funzione   legislativa,   di   indirizzo   politico   e    di
 autorganizzazione  interna,  ma  si  estende, altresi', alla funzione
 amministrativa,  ove  attribuita  al  Consiglio  regionale,  in   via
 immediata  ed  esclusiva,  dalla Costituzione e da leggi dello Stato;
 tale principio sarebbe applicabile nel caso di specie, in  quanto  la
 gestione   dei  fondi  di  bilancio  intestati  alla  Presidenza  del
 Consiglio regionale e' disciplinata dalla legge statale  n.  853  del
 1973.
   Nel  rammentare che la stessa Corte costituzionale ha, recentemente
 (cfr. sentenza n. 289 del 1997),  precisato  che  le  spese  indicate
 nella  menzionata legge n. 853 del 1973, in quanto riconducibili alla
 previsione dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione, non  sono
 soggette  al sindacato del giudice contabile, la memoria osserva che,
 con le deliberazioni di spesa per indennita'  di  missione  legate  a
 viaggi-studio  all'estero,  l'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
 regionale ha operato scelte mirate ad elevare le cognizioni culturali
 dei propri componenti, contribuendo a migliorare  le  condizioni  per
 l'espletamento del mandato rappresentativo.
   2.1.  - Osservato, altresi', che l'atto impugnato, nella pretesa di
 esercitare un controllo sulle spese di cui  alla  legge  n.  853  del
 1973,  finisce  per  violare  il  principio  di autonomia contabile e
 funzionale  dei  Consigli  regionali,   la   memoria   si   sofferma,
 contestandone  la  legittimita',  sulle  modalita'  di  esercizio del
 sindacato  giurisdizionale  da  parte  della  Corte  dei  conti,  con
 specifico  riguardo  ad  alcuni  passaggi  dell'atto di citazione che
 sarebbero,   comunque,   lesivi,   oltre   che   dell'immunita'   dei
 consiglieri,  anche  della  discrezionalita' politica dell'Ufficio di
 Presidenza del Consiglio regionale.
   In particolare  sono  richiamati  i  ripetuti  riferimenti  che  il
 Procuratore  regionale  fa  all'utilita' dei viaggi, con rilievi che,
 concernendo la mera opportunita' delle iniziative, si risolvono in un
 vero e proprio sindacato di merito sulle scelte  discrezionali,  che,
 escluso  anche  dall'art.  1  della  legge n. 20 del 1994, sarebbe in
 evidente  contrasto  con  i  principi  dell'ordinamento  in  tema  di
 autonomia funzionale ed amministrativa dei Consigli regionali.
   3. - All'udienza pubblica  del  6  luglio  1999,  la  difesa  della
 Regione  ricorrente  - nel depositare copia  dell'ordinanza 10 aprile
 1998  con  la  quale,  in  attesa   della   pronuncia   della   Corte
 costituzionale   sul   conflitto  di  attribuzione  in  epigrafe,  il
 Presidente della Sezione giurisdizionale regionale  della  Corte  dei
 conti  per  la  Lombardia  ha sospeso il giudizio di responsabilita',
 promosso con l'atto di citazione impugnato -  ha  dichiarato  di  non
 insistere nella richiesta di sospensiva.
                         Considerato in diritto
   1.  -  La  Regione  Lombardia solleva conflitto di attribuzione nei
 confronti dello Stato, in relazione  all'atto  di  citazione  con  il
 quale  il  Procuratore  regionale  presso  la Sezione giurisdizionale
 della Corte dei conti per  la Lombardia ha convenuto in  giudizio  il
 Presidente del Consiglio regionale ed alcuni componenti dell'Ufficio
  di  presidenza  per  aver  autorizzato, con talune delibere di spesa
 assunte nel periodo  dal  1992  al  1994,  missioni    all'estero  di
 consiglieri e funzionari regionali.
   Secondo  le contestazioni mosse dalla Procura regionale le predette
 delibere  sarebbero  fonte  di  danno  all'erario   in   quanto   non
 risulterebbe,    innanzitutto,   evidenziata   l'utilita'   di   tali
 iniziative; al tempo stesso  mancherebbero  "progetti,  opere,  atti,
 programmi"  in  cui  risultino  trasfuse  le cognizioni acquisite e i
 contatti commerciali e culturali  avuti  dai  partecipanti;  sarebbe,
 altresi',  palese  "la  mancata acquisizione di cognizioni tecniche o
 commerciali  immediatamente  utilizzabili  presso  la  struttura   di
 appartenenza e a favore di imprese operanti nella Regione", come pure
 l'eccessivita'  della  spesa  a  causa del numero dei partecipanti ai
 viaggi.
   2. - Deduce, dal canto suo, la  Regione  Lombardia  che  l'atto  in
 parola   sarebbe   lesivo   della   sfera   di   autonomia   ad  essa
 costituzionalmente garantita:
     dagli artt. 5, 117, 118, 119, 121, 122, quarto comma, e 123 della
 Costituzione,  in  relazione  alla  legge  22  maggio  1971,  n.  339
 (Approvazione,   ai   sensi   dell'art.  123,  comma  secondo,  della
 Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia) ed alla legge  6
 dicembre 1973, n.  853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli
 regionali  delle  Regioni  a  statuto  ordinario),  atteso che fra le
 funzioni  coperte  da  immunita'  sono   comprese   quelle   relative
 all'amministrazione   ed   alla  gestione  di  fondi  intestati  alla
 Presidenza del Consiglio regionale, in relazione ad "attivita' legate
 strettamente all'esplicazione del mandato rappresentativo" e, quindi,
 non ricadenti sotto la  giurisdizione contabile;
     dagli artt. 5, 118 e 122 della Costituzione,  in  relazione  alla
 menzionata  legge 6 dicembre 1973, n. 853, in quanto le contestazioni
 rivolte in sede contabile involgono valutazioni di merito  rientranti
 nella  discrezionalita'  politica del Consiglio, in ordine alle quali
 sussiste, anche in relazione a  quanto  previsto  dall'art.  1  della
 legge   14   gennaio   1994,   n.  20  (Disposizioni  in  materia  di
 giurisdizione e controllo della Corte dei conti), difetto assoluto di
 giurisdizione da parte della Corte dei conti.
   3.  -  Il  ricorso va accolto, essendo fondato su ragioni che, alla
 luce degli indirizzi della giurisprudenza  costituzionale  richiamati
 dalla stessa ricorrente, non possono non essere condivise.
   Secondo  l'orientamento che questa Corte ha gia' avuto occasione di
 manifestare sin dalla sentenza n. 81 del 1975, e di ribadire piu'  di
 recente  con  la  sentenza  n.  289  del  1997,  l'immunita' prevista
 dall'art.  122,  quarto  comma,  della  Costituzione   attiene   alla
 particolare  natura  delle  attribuzioni del Consiglio regionale, che
 costituiscono esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita,
 risultando "in parte disciplinate  dalla  stessa  Costituzione  e  in
 parte  dalle  altre  fonti normative cui la prima rinvia". Anche alla
 luce di tale giurisprudenza (per cui vedi, altresi', sentenze  numeri
 69  e 70 del 1985) e' da ritenere che il nucleo caratterizzante delle
 predette attribuzioni, quale definito dall'art. 121,  secondo  comma,
 della  Costituzione,  ricomprenda  non solo le funzioni legislative e
 regolamentari,   di   indirizzo   politico,   di   controllo   e   di
 autorganizzazione,  ma anche quelle di amministrazione attiva, quando
 siano assegnate all'organo in via diretta ed  immediata  dalle  leggi
 dello Stato.
   Peraltro,  quanto  al  presupposto  sistematico  della disposizione
 sull'immunita', la Corte ha gia' avuto occasione  di  precisare  che,
 pur  rinvenendosi il criterio di delimitazione della insindacabilita'
 dei consiglieri regionali nella fonte attributiva della  funzione,  e
 non  nella  forma  degli atti, cio' non significa che l'immunita' sia
 diretta ad assicurare una posizione di privilegio per  i  consiglieri
 regionali,  giacche'  essa  si  giustifica  solo  in  quanto  vale  a
 preservare   da   interferenze   e   condizionamenti    esterni    le
 determinazioni  inerenti  alla sfera di autonomia propria dell'organo
 (cfr. la gia' menzionata sentenza n. 289 del 1997).
   4. - Da detti principi va fatta discendere la soluzione del caso in
 esame, considerando che, a salvaguardia  dell'autonomia  contabile  e
 funzionale  dei  Consigli  regionali,  la  legge  n.  853 del 1973 ha
 previsto, da un lato, che, "per  le  esigenze  funzionali"  di  detti
 organi,  siano istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli
 di spesa tra i quali sono ricompresi espressamente anche  quelli  per
 le  indennita' di missione, come pure per convegni, studi e ricerche,
 mentre ha escluso, dall'altro,  che  gli  atti  amministrativi  e  di
 gestione  dei  fondi  siano  soggetti ai controlli ex art. 125, primo
 comma, della Costituzione (vedi legge n. 853 del 1973, artt. 1,  2  e
 4, terzo comma).
   Il  che  comporta  la  riconducibilita' all'art. 122, quarto comma,
 della Costituzione delle  opinioni  espresse  e  dei  voti  dati  dai
 consiglieri  regionali  nell'ambito  delle  attivita' di gestione dei
 fondi stanziati in bilancio per le esigenze  di  cui  sopra,  con  la
 doverosa  precisazione,  peraltro, che non si tratta di una immunita'
 assoluta, in quanto  essa  non  copre  gli  atti  non  riconducibili,
 secondo  ragionevolezza,  all'autonomia  ed  alle  esigenze  ad  essa
 sottese (v. sentenza n. 289 del 1997, gia' citata).
   L'addebito rivolto ai componenti  dell'Ufficio  di  presidenza  del
 Consiglio  regionale  non  e'  formulato,  tuttavia,  in  termini  di
 estraneita' o, comunque, di non riconducibilita', alla stregua di  un
 criterio    di   ragionevolezza,   dell'autorizzazione   dei   viaggi
 all'autonomia funzionale del Consiglio regionale (cosi' come  desunta
 dagli  artt.  121 e 122 della Costituzione). L'addebito della Procura
 regionale della Corte dei conti e' essenzialmente imperniato, invece,
 su  valutazioni  negative in ordine all'utilita', alla proficuita' o,
 addirittura, alla ricaduta pratica concreta dei suddetti viaggi,  con
 apprezzamenti  riferibili  al  merito  delle  spese  e, pertanto, non
 idonei  ad  essere  elevati  a  criterio   di   verificazione   della
 riconducibilita'  o  meno delle spese stesse al suddetto principio di
 autonomia.
   Per i motivi sopra indicati la  partecipazione  all'adozione  delle
 delibere  oggetto  del  giudizio promosso   dal Procuratore regionale
 della Corte dei conti -  delibere  concernenti  spese  per  missioni,
 rientranti  come  tali tra quelle contemplate dalla predetta legge n.
 853 del 1973 - non e' suscettibile di sindacato da parte del  giudice
 contabile.
   5. - Per le esposte considerazioni, assorbito ogni altro motivo, il
 ricorso va accolto.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non  spetta  allo  Stato,  e  per  esso alla Procura
 regionale della Corte dei conti per la  Lombardia,  di  convenire  in
 giudizio  per  responsabilita',  con  l'atto di citazione in epigrafe
 indicato, il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia ed  i
 componenti  pro-tempore dell'Ufficio di presidenza di detto Consiglio
 e, di conseguenza, annulla l'atto di citazione medesimo.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C1081