N. 394 SENTENZA 13 - 22 ottobre 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Diritto  di  proprieta' - Rapporti di vicinato - Diritto di veduta -
 Distanza  delle  costruzioni  dalle  vedute  -   Esclusione   di   un
 bilanciamento,   in  sede  giudizionale,  tra  le  opposte  esigenze,
 collegate alla tutela  della  riservatezza    (assegnata  alla  nuova
 costruzione)  e al diritto alla veduta (del proprietario limitrofo) -
 Prospettata   irrazionalita'   della   norma   denunziata,    nonche'
 compressione del diritto fondamentale alla riservatezza e del diritto
 di difesa - Non fondatezza della questione.
 
 (Codice civ., art. 907).
 
 (Cost., artt. 2, 3 e 24).
 
(GU n.43 del 27-10-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  907  del  cod.
 civ.,  promosso  con ordinanza emessa il 4 settembre 1998 dal pretore
 di Ancona, sezione distaccata di Fabriano,  nei  procedimenti  civili
 riuniti vertenti tra Marasca Velio ed altra e Borioni Mario ed altri,
 iscritta  al  n.  778  del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  43,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1998;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  luglio 1999 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
                           Ritenuto in fatto
   Nel corso di un procedimento per denuncia di nuova opera - promosso
 dai  condomini,  proprietari  di  un  appartamento, nei confronti dei
 proprietari dell'appartamento sottostante, i quali, al  piano  terra,
 avevano  avviato la realizzazione di una tettoia di legno in aderenza
 all'edificio, senza il rispetto delle distanze minime previste  dalla
 legge  -  il  pretore  di  Ancona, sezione distaccata di Fabriano, ha
 sollevato, con ordinanza emessa il 4  settembre  1998,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento agli artt. 2, 3 e 24
 della Costituzione - dell'art. 907 del codice civile, nella parte  in
 cui  preclude al giudice "ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione
 di tutela della riservatezza della  costruzione  e  la  difesa  della
 veduta spettante al proprietario limitrofo".
   Il  rimettente  deduce  l'irrazionalita'  di  una  disciplina  che,
 introdotta dal codice civile del 1865 quale limitazione  del  diritto
 di  proprieta'  a  tutela  dei  rapporti di vicinato, non tiene conto
 dell'esigenza   di    tutela    della    riservatezza    nell'a'mbito
 dell'abitazione  e delle sue pertinenze, quando si tratti, come nella
 specie, di costruzioni aventi la funzione di riparare  dagli  sguardi
 di  chi  si  trovi  sul balcone soprastante. A suo giudizio, la norma
 denunciata sacrificherebbe in modo definitivo il diritto fondamentale
 alla riservatezza, senza consentire (in  violazione  del  diritto  di
 difesa),  previa  una  valutazione  comparativa  degli  interessi, la
 "compressione" del diritto alla veduta.
                         Considerato in diritto
   1. - Il pretore di Ancona, sezione distaccata di  Fabriano,  dubita
 della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 907 del codice civile,
 nella parte in  cui  preclude  al  giudice  "ogni  bilanciamento  tra
 l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e
 la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo".
   Secondo il rimettente, la norma impugnata si pone in contrasto:  a)
 con   l'art.   3   Cost.,   per  irrazionalita',  non  tenendo  conto
 dell'esigenza   di    tutela    della    riservatezza    nell'a'mbito
 dell'abitazione e delle sue pertinenze; b) con l'art. 2 Cost., per il
 sacrificio  del diritto fondamentale alla riservatezza della persona,
 rispetto al diritto di  veduta;  c)  con  l'art.  24  Cost.,  per  la
 conseguente violazione del diritto di difesa del convenuto, cui viene
 inibito  di  opporre  al diritto dominicale di controparte il proprio
 diritto alla riservatezza.
   2. - La questione non e' fondata.
   2.1.  -  La  ratio  sottesa  alla  vigente  normativa   codicistica
 sull'apertura  e  la tutela delle vedute e' mutuata dal codice civile
 del 1865, che - ribadendo il nesso di necessaria complementarita' tra
 la c.d. servitus ne luminibus officiatur  e  il  diritto  di  veduta,
 senza  inoltre  distinguere  tra  i  diversi  modi d'acquisto di tale
 diritto - aveva predeterminato  un  contemperamento  legale  tra  gli
 interessi  confliggenti dei proprietari di fondi contigui, nel quadro
 d'un armonico assetto dei rapporti di  vicinato.  Il  legislatore  ha
 tenuto   presente   che  il  conflitto  si  pone  essenzialmente  tra
 l'interesse del proprietario  del  muro  di  ricevere  luce,  aria  e
 amenita'   all'interno  della  sua  costruzione,  anche  mediante  la
 possibilita' di spaziare con lo sguardo al  di  fuori  di  questa,  e
 l'interesse  del  vicino  di  impedire che l'esercizio delle facolta'
 altrui incida sull'esclusivita' del suo dominio cagionando la lesione
 o la messa in pericolo della sua sfera di sicurezza  e  riservatezza.
 La normativa (che comunque, per diritto vivente, fa salva una diversa
 regolamentazione  pattizia)  compone  appunto  il contrasto immanente
 alle reciproche interferenze che derivano dall'uso  normale  di  beni
 immobili  contigui  appartenenti  a  soggetti diversi: conformando il
 diritto di proprieta' in modo da tutelare gli interessi contrapposti.
 Infatti, da un lato, si impone a ciascun proprietario  di  rispettare
 una  determinata  distanza  per  aprire  vedute  dirette,  laterali o
 oblique verso il fondo confinante (artt. 905 e 906), cosi' garantendo
 il vicino da sguardi indiscreti; dall'altro lato, si stabilisce  che,
 una  volta acquisito il diritto alla veduta, la fruizione di esso non
 puo' essere neutralizzata unilateralmente dal  confinante,  al  quale
 viene   inibito   di  costruire  a  una  distanza  tale  da  impedire
 l'esercizio della veduta stessa (art. 907).
   La  priorita'  dell'acquisto  del  diritto  di  veduta  giustifica,
 all'evidenza, la corrispondente compressione dell'altrui diritto alla
 riservatezza.     Compressione  che,  del  resto,  puo'  considerarsi
 intrinseca a quel diritto,  regolato  da  una  normativa  (appunto  i
 citati  artt.  905 e 906) di cui il successivo art. 907 non e' che lo
 sviluppo logico-giuridico.
   Ne' appare irragionevole  che  a  codesto  contemperamento  si  sia
 provveduto  attraverso  la fissazione di misure rigidamente oggettive
 delle distanze minime, cosi' prescindendo  dalle  particolarita'  del
 caso  di  specie  e,  quindi,  non  rimettendosi  alla valutazione in
 concreto del giudice.   La necessita'  di  prevenire  un  contenzioso
 dalle   imprevedibili   dimensioni  tra  soggetti  confinanti  offre,
 infatti,  adeguata  ragione  d'una  consimile  scelta   di   politica
 legislativa,  ispirata  al criterio dell'uso normale della proprieta'
 nel rispetto dei diritti fondamentali, i cui modi  e  limiti  -  come
 questa  Corte  ha  piu'  volte  precisato  -  spetta  al  legislatore
 individuare, restando poi affidato alla sua  stessa  discrezionalita'
 valutare  se  rimettere alla intermediazione del giudice la soluzione
 caso per caso dei relativi conflitti.
   2.2.  -  La  denunciata  disposizione,   dunque,   va   letta   non
 isolatamente  ma  nel contesto del sistema legale di regolamentazione
 dei suindicati contrapposti interessi,  finalizzato  a  consentire  -
 attraverso  la  previsione di reciproche limitazioni - il tendenziale
 massimo sfruttamento possibile delle rispettive  proprieta'  e  delle
 connesse  facolta'.   In tal modo, risulta anche palese che la tutela
 della riservatezza, la quale e' qui da intendere in senso  obiettivo,
 trova  gia' un suo particolare rilievo nell'operato bilanciamento con
 l'interesse alla salvaguardia del diritto di veduta, il cui contenuto
 ha  innegabilmente  un  suo  valore  sociale  poiche'  luce  e   aria
 assicurano l'igiene degli edifici soddisfacendo bisogni elementari di
 chi li abita.
   2.3.   -   Ne  consegue  che  non  e'  ravvisabile  la  prospettata
 violazione, ne' dell'art. 2, ne' dell'art. 3 Cost.
   Quanto poi all'art. 24 Cost., trattasi di parametro evocato in modo
 non pertinente,  poiche'  esso  attiene  all'a'mbito  delle  garanzie
 processuali  della  parte  e  non  gia'  al diverso atteggiarsi della
 disciplina dei rapporti sostanziali (v., proprio  con  riguardo  alla
 materia  delle distanze nelle costruzioni, sentenza n. 120 del 1996 e
 ordinanza n. 205 del 1988).
                            Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 907 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt.
 2, 3  e  24  della  Costituzione,  dal  pretore  di  Ancona,  sezione
 distaccata di Fabriano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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