N. 399 ORDINANZA 13 - 22 ottobre 1999

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' del ricorso per conflitto di
 attribuzione tra poteri dello Stato.
 
 Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Atto introduttivo
 -  Forma  dell'ordinanza  dell'autorita' giurisdizionale ricorrente -
 Idoneita' a instaurare il conflitto.
 
 (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37).
 
 Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Opinioni espresse
 da un parlamentare nei riguardi di un magistrato (della Procura della
 Repubblica presso il  Tribunale  di  Milano)  -  Procedimento  penale
 instaurato  nei confronti del parlamentare, per reato di diffamazione
 a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilita'  della  Camera  di
 appartenenza  -  Ricorso  per  conflitto  tra poteri del Tribunale di
 Torino  procedente  -  Preliminare  deliberazione  in   ordine   alla
 esistenza  della  materia  di un conflitto - Presupposti soggettivi e
 oggettivi del conflitto -  Sussistenza - Ammissibilita' del conflitto
 - Adempimenti conseguenti (comunicazioni  e  notificazioni,  deposito
 del ricorso) e termini relativi.
 
 (Deliberazione della Camera dei deputati 18 febbraio 1999).
 
 (Cost.,  art.  68,  primo  comma;legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37;
 norme integrative per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,
 art. 26).
 
(GU n.43 del 27-10-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri  dello  Stato
 sorto  a seguito della delibera del 18 febbraio 1999 della Camera dei
 deputati  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse
 dall'on.  Tiziana Parenti nei confronti del dott. Piercamillo Davigo,
 promosso dal Tribunale di Torino, con ricorso depositato il 22 maggio
 1999 ed iscritto al n. 118 del registro ammissibilita' conflitti.
   Udito nella camera di consiglio del 29 settembre  1999  il  Giudice
 relatore Annibale Marini.
   Ritenuto  che nel corso di un procedimento penale nei confronti del
 deputato Tiziana Parenti - imputata del reato di diffamazione a mezzo
 stampa per avere offeso la reputazione del dott. Piercamillo  Davigo,
 magistrato  della  Procura  della  Repubblica  presso il Tribunale di
 Milano - il Tribunale di Torino sezione prima  penale  ha  sollevato,
 con ordinanza del 24 marzo 1999, conflitto di attribuzione tra poteri
 dello  Stato in relazione alla deliberazione, adottata il 18 febbraio
 1999, con la quale la Camera dei deputati,  accogliendo  la  proposta
 della  Giunta  per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i
 fatti per i quali e'  in  corso  il  procedimento  penale  concernono
 opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
 sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
     che,  secondo  il  ricorrente  Tribunale,  la Camera dei deputati
 avrebbe illegittimamente esercitato il  proprio potere affermando  la
 esistenza  di  un  collegamento  tra  le  dichiarazioni rese dall'on.
 Parenti e l'esercizio della funzione parlamentare;
     che, ad avviso del ricorrente, infatti, nella stessa delibera  di
 insindacabilita'  e  nella relazione della Giunta in essa richiamata,
 sarebbe  espressamente  escluso  "un  collegamento  specifico  (delle
 dichiarazioni rese dal  deputato) con atti e documenti parlamentari",
 anche  se  poi  tale collegamento viene ritenuto "implicito>" "attesa
 l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione  tanto
 sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico";
     che, conseguentemente, la Camera avrebbe esteso, in contrasto con
 la costante giurisprudenza di questa Corte, la prerogativa all'intera
 attivita'  in  senso  lato  politica del parlamentare, vanificando di
 fatto il nesso funzionale richiesto dall'art. 68, primo comma,  della
 Costituzione  e rischiando di trasformare la tutela costituzionale in
 un privilegio personale.
   Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art.  37,
 terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa  Corte
 e'   chiamata   a   deliberare,   senza  contraddittorio,  in  ordine
 all'ammissibilita' del conflitto sotto  il  profilo  della  esistenza
 della  "materia  di  un  conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
 competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione,  anche
 in punto di ammissibilita';
     che,  in  linea  preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata
 dal Tribunale di Torino, deve ritenersi in se' idonea ad integrare il
 ricorso  di  cui  all'art.  37  della  legge  n.  87  del  1953   per
 l'instaurazione del conflitto, come ripetutamente affermato da questa
 Corte  (ordinanze  nn. 469 e 37 del 1998, n. 469 del 1997, n. 339 del
 1996);
     che deve essere riconosciuta la legittimazione del  Tribunale  di
 Torino a sollevare conflitto in quanto organo competente a dichiarare
 definitivamente  la  volonta'  del  potere cui appartiene nell'ambito
 delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformita'  al
 principio,  costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale
 i singoli organi  giurisdizionali,  svolgendo  le  loro  funzioni  in
 posizione  di  piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono
 legittimati  a  essere   parti   in   conflitti   costituzionali   di
 attribuzione (ordinanze nn. 319 e 130 del 1999, n. 37 del 1998);
     che,  del  pari,  la Camera dei deputati e' legittimata ad essere
 parte del presente conflitto,  quale  organo  cui  spetta  dichiarare
 definitivamente  la  propria volonta' in ordine all'applicabilita' ai
 suoi  componenti  dell'art.  68,  primo  comma,  della   Costituzione
 (ordinanze nn. 319 e 130 del 1999, nn. 469, 407 e 37 del 1998);
     che,  quanto  al  profilo  oggettivo del conflitto, il ricorrente
 lamenta  la  lesione  della   propria   sfera   di      attribuzioni,
 costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
 illegittimo,  per  inesistenza  dei relativi presupposti, del potere,
 spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare
 l'insindacabilita' delle opinioni espresse da  quest'ultimo  a  norma
 dell'art.  68,  primo  comma, della Costituzione (ordinanze nn. 319 e
 130 del 1999, nn.  469, 407 e 37 del 1998);
     che  dal  ricorso  si  ricavano  "le ragioni del conflitto" e "le
 norme  costituzionali  che  regolano  la  materia",  come   richiesto
 dall'art.    26  delle  norme  integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della  legge  11  marzo
 1953,  n. 87, il conflitto di attribuzione proposto  dal Tribunale di
 Torino nei confronti della Camera dei  deputati  con  il  ricorso  in
 epigrafe;
   Dispone:
     a)  che  la  cancelleria  della Corte dia immediata comunicazione
 della presente ordinanza al Tribunale di Torino, ricorrente;
     b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
 siano notificati  alla  Camera  dei  deputati,  in  persona  del  suo
 Presidente,  entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione,
 per essere successivamente depositati  nella  cancelleria  di  questa
 Corte  entro  il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo
 l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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