N. 404 SENTENZA 25 - 29 ottobre 1999

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Agricoltura - Regime comunitario della produzione lattiera 1995-1996
 -  Attuazione  legislativa  e  applicativa - Accertamento delle quote
 latte  individuali  -  Procedura  per  i  ricorsi  in  opposizione  e
 modalita'  di  esecuzione delle compensazioni - Ricorso per conflitto
 di  attribuzione  della   regione   Veneto   avverso   la   circolare
 ministeriale  emessa  per  l'applicazione del d.-l. 15 marzo 1996, n.
 124 - Prospettata carenza di fondamento legislativo  della  circolare
 impugnata,  con  incidenza  sulla  autonomia regionale - Sopravvenuto
 provvedimento legislativo, nelle  more  del  giudizio  -  Innovazione
 retroattiva  della preesistente disciplina - Cessazione della materia
 del contendere.
 
 (Circolare  del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari   e
 forestali 29 marzo 1996, n. 6).
 
 (Cost., artt. 5, 117 e 118; d.-l. 15 marzo 1996, n. 124, artt. 1 e 2)
 
(GU n.44 del 3-11-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio per conflitto di  attribuzione  sorto  a  seguito  della
 circolare   del   Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
 forestali - Azienda di Stato per gli interventi sul mercato  agricolo
 del  29  marzo 1996, n. 6, recante "Applicazione del d.-l. n. 124 del
 15  marzo  1996,  contenente  disposizioni  in   ordine   al   regime
 comunitario  di  produzione  lattiera",  promosso  con  ricorso della
 Regione  Veneto,  notificato  il  24  maggio  1996,   depositato   in
 cancelleria  il  3  giugno  1996  ed  iscritto  al n. 17 del registro
 conflitti 1996.
   Udito nell'udienza  pubblica  del  28  settembre  1999  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Veneto.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - La Regione Veneto, con ricorso notificato il 24 maggio 1996 e
 depositato  il  successivo  3  giugno,  ha  sollevato  conflitto   di
 attribuzione  nei confronti dello Stato in riferimento alla circolare
 del Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  -
 Azienda  di  Stato  per gli interventi sul mercato agricolo, 29 marzo
 1996, n. 6, intitolata "Applicazione del d.-l. n. 124  del  15  marzo
 1996,  contenente  disposizioni  in  ordine  al regime comunitario di
 produzione lattiera".
   La  circolare  accompagna  il  bollettino  AIMA  n.  2   1995-1996,
 trasmesso contestualmente, contenente l'accertamento definitivo delle
 quote  latte  individuali  valevoli  per il periodo aprile 1995-marzo
 1996, ed in essa viene definita la procedura per la presentazione dei
 ricorsi in opposizione alle determinazioni del bollettino  e  vengono
 impartite  istruzioni alle Associazioni dei produttori di latte (APL)
 circa le modalita' di esecuzione della compensazione, da  effettuarsi
 dalle  medesime associazioni secondo le priorita' di cui all'articolo
 2 del d.-l. n. 124 del 1996.
   Ad  avviso  della   ricorrente,   l'impugnata   circolare   sarebbe
 illegittima per assoluta carenza di fondamento legislativo e, dunque,
 per  violazione  degli  articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, che
 solo ad atti forniti di tale fondamento consentirebbero  di  incidere
 sulla  autonomia  regionale.  Il decreto-legge, al quale la circolare
 da'  applicazione,  all'epoca del ricorso non era stato, infatti, ne'
 convertito in legge, ne' ancora sanato, ma  solo  reiterato;  d'altra
 parte,  il  fondamento  normativo  dell'atto  impugnato,  secondo  la
 Regione  Veneto,  non   potrebbe   rintracciarsi   nella   disciplina
 comunitaria della materia, giacche' la circolare ne prescinderebbe.
   La  circolare ministeriale violerebbe ancora gli artt. 5, 117 e 118
 della Costituzione e gli artt. 1 e 2 del d.-l. n. 124  del  1996,  in
 quanto  irrigidirebbe,  in  modo  penalizzante  per l'autonomia delle
 Regioni e  per  le  loro  competenze  costituzionali  in  materia  di
 agricoltura,   il   procedimento   di   adozione  dei  bollettini  di
 aggiornamento delle quote spettanti ai produttori di  latte  con  una
 serie di previsioni non rinvenibili nel decreto-legge.
   La  circolare  impugnata  sarebbe  poi  affetta da tutti i vizi del
 d.-l. n. 124 del 1996, cui da' attuazione,  e  del  d.-l.  16  maggio
 1996,  n.  260 (Regime comunitario di produzione lattiera), che lo ha
 una prima volta  reiterato,  vizi  gia'  fatti  valere  con  distinti
 ricorsi.
   2.  -  In prossimita' dell'udienza, la Regione Veneto ha depositato
 una memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
   Dopo avere richiamato gli interventi normativi e la  giurisprudenza
 costituzionale    nel   settore   delle   quote   latte   intervenuti
 successivamente  alla   circolare   impugnata   -   con   particolare
 riferimento  alla  sanatoria  degli effetti prodotti dal d.-l. n. 124
 del  1996,  operata  con  la  legge  20  dicembre  1996  n.  642,  di
 conversione,  con  modificazioni,  del  d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552
 (Interventi urgenti nei settori  agricoli  e  fermo  biologico  della
 pesca  per  il 1996) e alla sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte,
 con  cui  e'  stata  dichiarata  la  cessazione  della  materia   del
 contendere  in  ordine  al contenzioso sul d.-l. n.  124 del 1996 per
 essere stata la normativa di questo profondamente e  retroattivamente
 mutata  dal successivo d.-l. 1 dicembre 1997, n.  411 (Misure urgenti
 per gli accertamenti in materia di produzione lattiera),  convertito,
 con  modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, sia in tema di
 bollettini AIMA, che di ricorsi in opposizione, che di  compensazione
 -  la  ricorrente  respinge  l'ipotesi  che, in relazione al presente
 conflitto,  sia  cessata  la  materia  del  contendere,  ovvero   sia
 sopravvenuta una situazione di carenza di interesse.
   Secondo  la Regione, alla luce della giurisprudenza costituzionale,
 l'interesse persisterebbe anche se l'atto impugnato avesse esaurito i
 propri  pur   temporanei   e   parziali   effetti   o   fosse   stato
 successivamente sostituito, poiche' l'interesse verrebbe meno solo in
 caso  di espressa ed integrale sostituzione dell'atto prima della sua
 applicazione.
   Per configurare la cessazione  della  materia  del  contendere  nei
 conflitti  sarebbe poi necessaria non solo la non avvenuta produzione
 di effetti da parte dell'atto impugnato, ma la  sua  sostituzione  in
 termini   satisfattivi   delle   richieste   del   ricorrente  ovvero
 l'adeguamento del ricorrente ai suoi contenuti.
   Nella fattispecie, secondo  la  Regione  Veneto,  non  ricorrerebbe
 nessuno   degli   anzidetti  presupposti,  in  quanto:  la  circolare
 impugnata avrebbe trovato integrale applicazione con l'emissione  del
 bollettino  n.  2  del 1995-1996 e l'effettuazione da parte dell'AIMA
 delle procedure di compensazione; la  circolare  stessa  non  sarebbe
 stata  mai  sostituita;  la  Regione  Veneto  non le avrebbe mai dato
 attuazione;  la  Regione  stessa ha impugnato tutti i successivi atti
 statali nel settore lattiero-caseario.
  Nel  merito,  richiamati  i  motivi  del  ricorso  introduttivo,  la
 ricorrente   ribadisce   l'asserita   violazione   delle   competenze
 regionali.
                         Considerato in diritto
   1. - La Regione Veneto ha proposto conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  dello Stato in relazione alla circolare del 29 marzo 1996,
 n. 6 intitolata "Applicazione del d.-l. n. 124  del  15  marzo  1996,
 contenente disposizioni in ordine al regime comunitario di produzione
 lattiera",   proveniente   dal   Ministero  delle  risorse  agricole,
 alimentari e forestali - Azienda di  Stato  per  gli  interventi  nel
 mercato agricolo.
   La  circolare  fa seguito alla emanazione del d.-l. n. 124 del 1996
 (Regime  comunitario  di  produzione  lattiera)  ed   accompagna   il
 bollettino AIMA n. 2 1995-1996, trasmesso contestualmente, contenente
 l'accertamento  delle quote latte individuali valevoli per il periodo
 aprile 1995-marzo 1996.
   Quanto al contenuto della circolare,  viene  in  essa  definita  la
 procedura  per  la  presentazione  dei  ricorsi  in  opposizione alle
 determinazioni del nuovo bollettino, e vengono  impartite  istruzioni
 alle Associazioni tra produttori di latte (APL) circa le modalita' di
 esecuzione   della   compensazione,  da  effettuarsi  dalle  medesime
 associazioni ai sensi della legge n. 468 del 1992 (Misure urgenti nel
 settore lattiero-caseario), del d.P.R. n. 569 del  1993  (regolamento
 di  esecuzione  della legge) e secondo la priorita' di cui all'art. 2
 del d.-l. n. 124 del 1996.
   2. - Nelle more del giudizio  e'  entrato  in  vigore  il  d.-l.  1
 dicembre  1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27
 gennaio 1998, n. 5, il quale, con i  suoi  articoli  2  e  3,  innova
 retroattivamente  la preesistente disciplina delle quote latte per il
 periodo aprile 1995-marzo 1996, sia in relazione al contenzioso,  sia
 in  relazione  ai  criteri  e  alle  modalita'  di  esecuzione  della
 compensazione: vale a dire, su entrambi gli oggetti  della  impugnata
 circolare.  Come  nella  sentenza  n.  398  del  1998 questa Corte ha
 dichiarato cessata la materia del contendere in relazione ai  ricorsi
 a  suo  tempo  proposti  da  alcune  Regioni,  fra le quali la stessa
 Regione Veneto, nei confronti del d.-l. n. 124 del 1996,  cosi'  ora,
 per  le  medesime  ragioni, deve essere dichiarata cessata la materia
 del contendere in relazione alla impugnata circolare AIMA che di quel
 d.-l. intendeva costituire attuazione.
   Ne' si puo' accedere alla tesi avanzata in pubblica  udienza  dalla
 difesa  della Regione, secondo la quale la clausola di salvezza degli
 effetti del d.-l. n. 124 del 1996, contenuta nella legge 20  dicembre
 1996,  n. 642, renderebbe tuttora operante la circolare censurata per
 il  periodo  lattiero-caseario  1995-1996  ed   efficaci   gli   atti
 applicativi   nel  frattempo  compiuti.  La  disciplina  sopravvenuta
 (articoli 2 e 3 del d.-l. n. 411 del 1997, convertito dalla legge  n.
 5  del  1998)  ha  ad  oggetto  per  l'appunto  anche  la campagna di
 produzione 1995-1996 e in relazione a questa rende privi di  effetti,
 come chiarito nella richiamata sentenza di questa Corte, i bollettini
 gia' pubblicati dall'AIMA per lo stesso periodo, e fa venire meno, in
 relazione   alla   compensazione,   l'efficacia   degli   adempimenti
 eventualmente assolti dalle associazioni  dei  produttori  di  latte,
 imponendo  nuove operazioni di compensazione da parte dell'AIMA sulla
 base dei nuovi dati derivanti dagli accertamenti di cui  all'articolo
 2  del  d.-l.  n.  411  del  1997, come si evince dall'univoco tenore
 dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge. Le nuove  norme
 non  prevedono  piu'  per il periodo 1995-1996 ricorsi in opposizione
 rivolti all'AIMA, ma ricorsi di riesame da presentare alle Regioni  e
 alle  Province  autonome  che  queste  sono  chiamate  a decidere con
 provvedimento  motivato  previa  istruttoria   e   convocazione   del
 ricorrente  in  contraddittorio (art.   2, commi 5 e 6). Si puo' solo
 aggiungere che una persistente operativita' della circolare censurata
 o di suoi atti applicativi non puo'  certo  derivare  dai  successivi
 interventi  legislativi,  contenuti  nel  d.-l.   1 marzo 1999, n. 43
 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario),  convertito,
 con modificazioni, nella legge 27 aprile 1999, n. 118, nella parte in
 cui   hanno  avuto  ancora  ad  oggetto  la  campagna  di  produzione
 lattiero-casearia 1995-1996.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  conflitto
 di  attribuzione  sollevato  dalla  Regione  Veneto  con  il  ricorso
 indicato in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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