N. 405 SENTENZA 25 - 29 ottobre 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Thema decidendum della questione di  costituzionalita'  -  Esclusivo
 riferimento,   nel   giudizio  di  costituzionalita',  ai  termini  e
 parametri  specificamente   indicati   dal   giudice   rimettente   -
 Estraneita'  al  giudizio  di altre censure   prospettate dalla parte
 privata (eccezioni ed estensioni gia' sollevate nel giudizio a quo  o
 proposte alla Corte costituzionale).
 
 Infortuni   sul  lavoro  -  Assicurazione  obbligatoria  -  Obblighi
 risarcitori in sede civile - Infortunio conseguente a responsabilita'
 penale del datore  di  lavoro  -  Azione  di  regresso  dell'Istituto
 previdenziale  (INAIL)  nei confronti del datore di lavoro - Ritenuta
 irrazionalita' del  sistema,  incidente  anche  sul  principio  della
 liberta' di iniziativa economica - Non fondatezza della questione.
 
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 e 11)
 
 (Cost., artt. 3 e 41).
 
(GU n.44 del 3-11-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11 del
 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico  delle  disposizioni  per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 13  gennaio
 1998  dal  pretore  di  Brescia  nel procedimento civile vertente tra
 l'INAIL e la Filatura di Montirone s.p.a. ed altro,  iscritta  al  n.
 272 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti di costituzione della Filatura di Montirone s.p.a.
 e dell'INAIL;
   Udito nell'udienza  pubblica  del  28  settembre  1999  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Uditi  gli  avvocati  Luciano  Nardino per la Filatura di Montirone
 s.p.a., Marcello Britti e Lucio Di Giorgio per l'INAIL.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso della controversia promossa dall'Istituto  nazionale
 per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro nei confronti
 della s.p.a. Filatura di Montirone il pretore di Brescia, in funzione
 di  giudice  del  lavoro,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
 (Testo  unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione obbligatoria
 contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali),  in
 riferimento agli artt.  3 e 41 della Costituzione.
   Il  giudice  a  quo  premette che la societa' convenuta ha eccepito
 l'illegittimita' costituzionale  della  permanenza,  nell'ambito  del
 vigente  ordinamento,  dell'azione  di regresso dell'INAIL in caso di
 infortunio  sul  lavoro  conseguente  a  responsabilita'  penale  del
 datore.    Rileva  quindi  il  pretore  che  non occorre attardarsi a
 motivare  la  rilevanza  della  prospettata  questione,  poiche'   il
 giudizio  in  corso  e'  stato promosso in via di regresso dall'INAIL
 proprio sulla base delle norme impugnate.
   Cio'  posto,   il   giudicante   osserva   che   l'eccezione,   non
 adeguatamente  motivata  dalla  parte privata in relazione agli artt.
 23,  25  e  32  Cost.,  dev'essere  invece  sollevata,  siccome   non
 manifestamente  infondata,  per  sospetta  violazione  dei  parametri
 costituzionali in precedenza indicati.
   Ed infatti l'istituto  del  regresso,  cui  si  collega,  nei  casi
 previsti   dalla   legge,   l'esonero  del  datore  di  lavoro  dalla
 responsabilita'  civile,  appare  atipico  ed  ormai   anacronistico,
 specialmente  in  un  momento  come quello attuale, nel quale bisogna
 cercare  di  accrescere  le  risorse  disponibili  per  lo   sviluppo
 dell'iniziativa  imprenditoriale  privata. Le imprese, in conseguenza
 della possibilita' di vedersi citate dall'INAIL per  il  rimborso  di
 quanto  erogato  dall'ente  previdenziale  in  favore  del lavoratore
 infortunato, debbono stipulare delle ulteriori polizze  assicurative,
 col  risultato  che  la  sottrazione  di risorse economiche, oltre ad
 essere irrazionale, viola anche l'art. 41 della
  Costituzione.
   Il  pretore  richiama,  inoltre,  la giurisprudenza di questa Corte
 (che  definisce  adeguatrice)  in  forza  della   quale   i   termini
 dell'azione   di   regresso  (e  di  surroga)  si  sono  notevolmente
 modificati, con conseguente  riduzione  della  concreta  operativita'
 dell'istituto  dell'esonero;  tutto  cio'  impone la rimessione della
 questione al giudice delle  leggi,  affinche'  valuti  la  permanente
 compatibilita'   delle   norme  impugnate  coi  richiamati  parametri
 costituzionali.
   2. - Si e' costituita in giudizio la s.p.a. Filatura di  Montirone,
 in  persona  del  legale rappresentante, chiedendo la declaratoria di
 illegittimita' costituzionale delle  norme  impugnate  e,  in  quanto
 possa  occorrere,  anche dell'art. 1916 cod. civ., nella parte in cui
 consentono  la  rivalsa  ovvero  il  regresso  dell'INAIL  contro  il
 responsabile civile dell'infortunio assicurato.
   Premette  la  societa'  costituita  che  l'eccezione  sollevata nel
 giudizio
  a quo e' stata accolta dal pretore soltanto in rapporto all'art.   3
 Cost.,  avendo  il  giudicante  individuato  un  ulteriore  parametro
 costituzionale (l'art. 41) alternativo rispetto agli artt. 23, 25, 32
 e 38 richiamati dalla  stessa  societa'.  La  parte  privata,  pero',
 ritiene  che  le  doglianze non recepite nell'ordinanza di rimessione
 possano essere ugualmente scrutinate da questa Corte.
   Sulla base di  dette  premesse  la  s.p.a.  Filatura  di  Montirone
 osserva  che la giurisprudenza costituzionale da un lato ha ridotto e
 quasi eliminato la pregiudiziale penale, dall'altro ha evidenziato la
 totale estraneita' del danno biologico e del danno morale dall'ambito
 di operativita' dell'esonero. Ne consegue che l'invito  gia'  rivolto
 da  questa  Corte  al legislatore, con le sentenze n. 87 e n. 485 del
 1991, affinche' venga rivisitata l'intera materia deve ritenersi oggi
 quanto mai attuale  ed  urgente.  Poiche',  infatti,  l'assicurazione
 gestita  dall'INAIL  ha  perso  il proprio connotato assicurativo, il
 regresso  si  traduce  in   una   chiara   violazione   del   dettato
 costituzionale,  dal  momento  che il datore di lavoro, oltre a dover
 sopportare il carico della contribuzione verso l'ente  previdenziale,
 non   viene   poi   a   beneficiare   dell'esonero,  con  conseguente
 duplicazione degli  oneri  economici.  Ben  diverso  e',  invece,  il
 trattamento  riservato  dalle  norme  in materia di azione di surroga
 (artt. 1900, 1916 e 1917 cod. civ.), perche'  qui  la  rivalsa  viene
 esercitata  solo  nei  confronti  del terzo responsabile, e mai anche
 contro l'assicurato.
   Le osservazioni contenute nelle sentenze n. 22 del 1967, n. 134 del
 1971 e n. 319 del 1989  di  questa  Corte,  percio',  sono  ormai  da
 ripensare,  poiche'  il  vigente  quadro  normativo  e' evidentemente
 sbilanciato ad esclusivo danno dei datori di lavoro.
   3. - Nel giudizio davanti a questa Corte si e' costituito  l'INAIL,
 chiedendo  che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero non
 fondata.  L'ente previdenziale osserva innanzitutto che il pretore di
 Brescia ha evidentemente posto alla Corte una questione  di  politica
 legislativa,  con cio' dimostrando di superare i limiti della propria
 funzione  giurisdizionale.    Nel  merito,  l'INAIL  rileva  che  gli
 istituti   dell'esonero   e  del  regresso,  cosi'  come  attualmente
 strutturati, rappresentano un punto di equilibrio imprescindibile per
 il rispetto delle garanzie di  cui  all'art.  38  della  Costituzione
 Infatti,  da  una  parte  il  lavoratore viene indennizzato dall'ente
 previdenziale con carattere di automaticita', anche quando il  datore
 di  lavoro  non  sia  in  regola  con  il  versamento  dei contributi
 assicurativi;   dall'altra   l'INAIL   tutela  il  datore  di  lavoro
 esonerandolo  da  ogni  responsabilita',  a  condizione  che  la  sua
 condotta  non integri gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio.
 Il pagamento del  premio,  infine,  avviene  sulla  base  di  calcoli
 statistici,   onde   assicurare   all'istituto   il   suo  fabbisogno
 finanziario.  Ne deriva che l'esperibilita' dell'azione  di  regresso
 e' uno strumento necessario per garantire al lavoratore il tempestivo
 indennizzo  per  l'infortunio attraverso il reperimento delle risorse
 da  parte  dell'INAIL,  tenendo   presente   che   l'attuale   regime
 assicurativo e' finalizzato a liberare il lavoratore dal bisogno.  La
 questione,  quindi,  dovrebbe comunque essere ritenuta inammissibile,
 poiche' l'eventuale creazione di un sistema  alternativo  rispetto  a
 quello vigente e' di spettanza esclusiva del legislatore.
   4. - In prossimita' dell'udienza la s.p.a. Filatura di Montirone ha
 presentato   una   memoria,   insistendo   per  l'accoglimento  della
 questione.
   La   parte   privata   ha   osservato   che,   in    considerazione
 dell'ampliamento  delle possibilita' di esperire l'azione di regresso
 anche in assenza di una sentenza penale di condanna, e tenendo  conto
 delle  pronunce costituzionali sull'autonoma risarcibilita' del danno
 biologico, l'originario disegno di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965  e'
 totalmente  mutato,  con  la  conseguenza che l'esonero del datore di
 lavoro si e' ridotto eccessivamente. Ne deriva che la possibilita' di
 essere chiamato a rispondere in via di regresso costituisce una sorta
 di sanzione privata indeterminata; il che vale a fondare il  sospetto
 di  violazione  degli  artt.  23  e  25,  secondo  comma, della Carta
 fondamentale.
   Oltre a cio', con l'azione di regresso l'INAIL procede al  recupero
 immediato  non  solo  delle  somme  realmente anticipate, ma anche di
 quelle che costituiscono la capitalizzazione di una rendita futura ed
 incerta, che forse  l'Istituto non dovra' mai effettivamente pagare.
   L'azione di regresso, che non e' prevista da ordinamenti  stranieri
 che  pure  hanno un sistema di assicurazione contro gli infortuni sul
 lavoro, va dunque eliminata.
   5. -  Anche  l'INAIL  ha  presentato  una  memoria,  chiedendo  una
 declaratoria  di  inammissibilita'  o di manifesta infondatezza della
 questione.
   L'ente previdenziale ha rilevato che  l'invito  rivolto  da  questa
 Corte  al  legislatore  affinche' provveda ad una rivisitazione della
 normativa in questione e' stato  recentemente  raccolto;  l'art.  55,
 comma  1, lett. s), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel conferire
 al Governo  un'apposita  delega  per  la  riforma  dell'assicurazione
 INAIL,  stabilisce che la normativa che si andra' ad elaborare dovra'
 prevedere un'idonea copertura e valutazione  indennitaria  del  danno
 biologico  con  la  conseguente  impossibilita'  per il lavoratore di
 chiedere autonomamente al datore il risarcimento  di  tale  ulteriore
 forma di danno. Detta riforma legislativa, che ridurra' sensibilmente
 la  sfera  di  responsabilita'  patrimoniale  del  datore  di lavoro,
 dovrebbe condurre alle conclusioni in precedenza rassegnate dall'ente
 previdenziale.
                         Considerato in diritto
   1. - Il pretore di Brescia sottopone allo scrutinio della Corte gli
 artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo  unico  delle
 disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
 sul  lavoro  e  le  malattie  professionali),  nella  parte  in   cui
 consentono all'INAIL l'azione di regresso nei confronti del datore di
 lavoro  in  caso  di  infortunio conseguente a responsabilita' penale
 dello stesso, in deroga alla  regola  generale,  che  prevede  invece
 l'esonero.
   I  parametri  richiamati  sono  gli  artt. 3 e 41 Cost., sia per la
 presunta irrazionalita' del sistema, che non copre  ogni  ipotesi  di
 responsabilita'  del  datore  di  lavoro,  sia  per la violazione del
 principio della liberta' di iniziativa  economica,  poiche'  la  sola
 possibilita' che il datore sia chiamato a rispondere civilmente per i
 danni     conseguenti     all'infortunio     sottrae    all'attivita'
 imprenditoriale privata cospicue risorse  economiche  che  potrebbero
 essere altrimenti utilizzate.
   Le  doglianze del giudice a quo vengono riferite, piu' in generale,
 alle  conseguenze  dell'avvenuto   ridimensionamento   dell'effettiva
 operativita'  dell'esonero,  che  e'  escluso  non  solo  nel caso di
 responsabilita' penale, ma anche per il  danno  biologico,  il  danno
 morale   e   per  ogni  danno  estraneo  all'ambito  della  copertura
 assicurativa    dell'INAIL.    Ne  deriva  che  il  datore,   benche'
 assoggettato  all'onere  contributivo  in  misura nettamente maggiore
 rispetto al lavoratore, si  vede  spesso  costretto  a  stipulare  un
 ulteriore  contratto  di assicurazione onde cautelarsi dall'eventuale
 regresso dell'INAIL e dalle altre domande avanzate dai dipendenti per
 i danni non risarciti dall'ente previdenziale.
   2. - Occorre  innanzitutto  affrontare  una  preliminare  questione
 processuale:  la  parte  privata  Filatura  di  Montirone  s.p.a.  ha
 sollecitato questa  Corte  a  scrutinare  le  norme  in  oggetto  con
 riguardo  ad  ulteriori  parametri costituzionali, diversi rispetto a
 quelli di cui all'ordinanza di rimessione, per di piu'  chiedendo  di
 estendere il presente giudizio all'art. 1916 del codice civile.
   Costituisce  affermazione  costante  della giurisprudenza di questa
 Corte (v., da ultimo, le sentenze n. 49 del 1999 e n.  63  del  1998)
 che  nei  giudizi  in  via incidentale i termini della questione ed i
 parametri in base ai quali si compie la verifica di costituzionalita'
 non possono essere altri che quelli indicati dal giudice  rimettente,
 rimanendo  percio'  estranee al giudizio le altre censure prospettate
 dalla parte. E tale conclusione riguarda sia le eccezioni  da  questa
 sollevate  nel  giudizio    a  quo  e  non recepite nell'ordinanza di
 rimessione, sia le successive estensioni o  modificazioni  del  thema
 decidendum.
   3.- Nel merito, la questione non e' fondata.
   Come  questa  Corte  ha piu' volte osservato (v. le sentenze n. 350
 del 1997, n. 74 del 1981 e n. 134 del 1971),  l'assicurazione  contro
 gli  infortuni  sul  lavoro,  fondata  sul  rapporto  trilaterale tra
 lavoratore, datore di  lavoro  ed  ente  previdenziale,  realizza  un
 contemperamento  dei  reciproci  diritti  ed interessi: il lavoratore
 riceve automaticamente  le  prestazioni,  pero'  con  precisi  limiti
 qualitativi   (franchigia   per   gli   infortuni   con   diminuzione
 dell'attitudine  al  lavoro  inferiore  al   dieci   per   cento)   e
 quantitativi  (commisurazione  della rendita alla capacita' di lavoro
 generica, con esclusione di quella specifica); il  datore  di  lavoro
 sopporta  la  maggior  parte  dell'onere contributivo, ricevendone in
 cambio l'esonero dalla  responsabilita';  l'INAIL  paga  le  rendite,
 agendo  in  regresso  contro i datori di lavoro che siano dalla legge
 ritenuti responsabili dell'infortunio occorso al lavoratore.
   Nell'ambito di un rapporto siffatto, non basato sul principio della
 totale  socializzazione  del  rischio  ed  ispirato "piuttosto ad una
 logica di tipo  assicurativo  che  non  ad  una  di  tipo  pienamente
 solidaristico" (v. sentenza n. 297 del 1999), si inserisce in maniera
 coerente  la  regola  per  cui il datore di lavoro e' esonerato dalla
 responsabilita' civile  soltanto  se  il  suo  comportamento  non  e'
 penalmente    sanzionabile;    altrimenti   non   troverebbe   alcuna
 giustificazione l'esonero medesimo, poiche' e' primario il dovere del
 datore di garantire l'incolumita' del lavoratore.
   Non  ha  pregio,  quindi,  l'osservazione  del  giudice  rimettente
 secondo  cui  a  carico del datore di lavoro verrebbe posto un doppio
 onere, ossia  quello  del  pagamento  dei  contributi  e  quello  del
 rimborso  all'INAIL  delle  somme  da  questo  versate  al lavoratore
 infortunato.  Ed  invero,  in   caso   di   responsabilita'   penale,
 l'intervento    dell'INAIL  non  ha  altra  finalita'  che  quella di
 favorire il  lavoratore,  secondo  lo  spirito  dell'art.  38  Cost.,
 anticipando   le   somme   che   poi   dovranno   essere   restituite
 dall'effettivo responsabile (v. sentenza n. 134 del 1971), perche' in
 detta ipotesi il rischio non e' coperto dai contributi versati.
   4. - Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione sta il rilievo per
 cui le sentenze di questa Corte che  hanno  inciso  sulla  cosiddetta
 pregiudiziale  penale  (sentenze n. 499 del 1995, n. 118 del 1986, n.
 102 del 1981 e n. 22 del 1967) non hanno eliminato  il  principio  di
 fondo  che  ispira  il  sistema, limitandosi ad ampliare i margini di
 cognizione del reato, incidenter tantum da parte del giudice  civile,
 la'  dove  l'art.  10  oggi in esame ancorava in origine il risorgere
 della responsabilita' civile del datore al caso di sentenza penale di
 condanna per il fatto dal quale l'infortunio e' derivato.
   Richiamare  poi,  come  fa  il  pretore  di  Brescia,  le  sentenze
 costituzionali  che hanno stabilito la piena risarcibilita', a titolo
 di danno differenziale, del danno biologico e del danno  morale,  non
 ha  influenza  ai  fini  della  presente questione. E' vero che dette
 pronunce  hanno,  in  concreto,  ancor  piu'  ridotto   l'ambito   di
 operativita' della regola dell'esonero, ma cio' si deve in realta' al
 fatto  che  la  rendita  che  l'INAIL  paga al lavoratore infortunato
 costituisce risarcimento del solo  danno  conseguente  a  diminuzione
 della  capacita'  lavorativa,  sicche'  l'esonero  non  avrebbe alcun
 fondamento giuridico in presenza di altre voci  di  danno.  Anche  il
 legislatore  considera  tale  differenza, com'e' confermato dall'art.
 55, comma 1, lett. s), della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  che
 prevede  un'espressa  riforma  in  tal senso del sistema assicurativo
 gestito dall'INAIL.
   In base a tutte le  precedenti  osservazioni,  dunque,  emerge  che
 nelle  norme  impugnate  non  e'  ravvisabile  un'irrazionalita'  che
 determini violazione dell'art. 3 della Costituzione.
   5. - Parimenti infondata e' la denunziata violazione dell'art.   41
 della Costituzione prospettata dal giudice a quo.
   Come questa Corte ha gia' avuto modo di osservare nella sentenza n.
 22  del  1994,  "recuperando  le  somme  anticipate,  l'INAIL  e'  in
 condizione di continuare ad  indennizzare  i  lavoratori  infortunati
 quando  il  datore  di lavoro non provvede subito o non e' coperto da
 assicurazione, cosi' salvaguardandosi anche i limiti  entro  i  quali
 puo'  esercitarsi  l'iniziativa  economica privata". In altre parole,
 non  puo'  esservi  contrapposizione  tra  il meccanismo assicurativo
 contro gli infortuni sul lavoro e l'esercizio  dell'impresa  privata,
 ma   semmai  integrazione.     Da  un  lato,  infatti,  la  legge  e'
 strutturata, secondo quanto gia' detto, in  modo  da  contemperare  i
 vari  interessi  in  gioco,  ed  in  tale prospettiva l'esercizio del
 regresso da parte dell'INAIL si collega con l'onere per detto ente di
 pagare automaticamente e  comunque  le  prestazioni,  allo  scopo  di
 tutelare piu' efficacemente il lavoratore infortunato; d'altro canto,
 l'esercizio  di  un'attivita'  imprenditoriale  che  si traduca in un
 illecito penale non puo' essere privo di obblighi risarcitori in sede
 civile, tanto  che  l'invocato  art.  41  della  Costituzione  limita
 espressamente  la  tutela  dell'iniziativa  economica  privata quando
 questa ponga in pericolo la "sicurezza" del lavoratore.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico
 delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli
 infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali) sollevata dal
 pretore  di  Brescia,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  41   della
 Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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