N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 1999

                                 N. 36
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 29 ottobre 1999  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Edilizia e urbanistica - Norme della regione Friuli-Venezia Giulia in
    materia  di  controllo  degli  impianti  termici - Controlli sugli
    impianti con potenza inferiore ai 35 kw  -  Prevista  possibilita'
    che  siano  effettuati esclusivamente con la verifica del libretto
    di impianto e senza oneri a carico dei  proprietari  -  Denunciato
    contrasto  con la normativa statale in materia (legge n. 10/1991 e
    d.P.R.  n.  412/1993).    Legge  regionale  Friuli-Venezia  Giulia
    riapprovata il 4 ottobre 1999, art. 1, comma 5.
     Costituzione, art. 117.
 Edilizia e urbanistica - Norme della regione Friuli-Venezia Giulia in
    materia di controllo degli impianti termici - Prevista non debenza
    delle  somme  eventualmente  gia'  percepite  da comuni e province
    (relative all'accatastamento degli impianti con autocertificazione
    ovvero alle denunce previste dall'art. 11,  comma  20,  d.P.R.  n.
    412/1993)  - Denunciato contrasto con le norme statali che pongono
    l'onere dei controlli a carico dei proprietari (artt. 31, legge n.
    10/1991 e 11, comma 18, d.P.R. n. 412/1993).
     Legge regionale Friuli-Venezia Giulia riapprovata  il  4  ottobre
    1999, art. 1, comma 6.
  Costituzione, art. 117.
(GU n.5 del 2-2-2000 )
   Ricorso  per  il  Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona
 del  Ministro  in  carica,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma ope legis domicilia,
 alla via dei Portoghesi n. 12;
   Contro  la  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del
 Presidente  della  Giunta  pro-tempore,  per   la   declaratoria   di
 incostituzionalita'  della  legge regionale riapprovata a maggioranza
 assoluta del Consiglio regionale  di  detta  regione  autonoma  nella
 seduta del 4 ottobre 1999, comunicata al Commissario del Governo il 6
 ottobre 1999, ed intitolata...  "Disposizioni in materia di controlli
 degli impianti termici...".
   Il  testo  legislativo  impugnato,  approvato  una  prima volta dal
 Consiglio regionale nella seduta del 19 febbraio 1999, era stato  dal
 Governo rinviato, con telex del 26 marzo 1999 del seguente tenore ...
 "premesso che l'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 112/1998 assegna alle
 regioni solo funzioni di coordinamento degli enti locali in relazione
 al controllo degli impianti termici; che nella fattispecie la regione
 Friuli-Venezia  Giulia ha competenza concorrente e non primaria, come
 invece affermato dalla regione  stessa,  la  legge  regionale  appare
 invasiva  della  competenza  affidata  alle  province  in  materia di
 controlli degli impianti termici laddove individua le procedure per i
 controlli e le verifiche di  cui  all'art.  31,  comma  3,  legge  n.
 10/1991 (art.  1, comma 1, legge regionale in esame).
   Quanto  sopra  premesso  la  legge  e'  censurabile  per i seguenti
 motivi:
     il comma 5, ove stabilisce che i  controlli  degli  impianti  con
 potenza  inferiore  ai 35 kw possono essere effettuati esclusivamente
 con la verifica del libretto di impianto  termico  e  senza  oneri  a
 carico  dei  proprietari, contrasta con la normativa nazionale (legge
 91/10 e d.P.R. n. 412/1993) che  stabilisce  rigorosamente  controlli
 tramite  apposite  apparecchiature ed i cui oneri sono a carico degli
 utenti;
     il  comma  6,  laddove  dispone  che  le somme eventualmente gia'
 percepite da comuni e province non sono dovute, contrasta  nettamente
 con  gli  art.  31,  legge  10/1991  e  art.  11, comma 18, d.P.R. n.
 412/1993, i quali stabiliscono che l'onere dei controlli e'  posto  a
 carico degli utenti...".
   Il  Consiglio  regionale, come sopra detto, non ha tenuto conto dei
 rilievi ed ha riapprovato il disegno  di  legge  nello  stesso  testo
 rinviato dal Governo.
   Il  disegno  di  legge  non  puo' sfuggire, pero', alla denuncia di
 incostituzionalita', giacche' in materia di controlli degli  impianti
 termici   la   competenza   legislativa  della  regione  e'  di  tipo
 concorrente,  ed  e'  soggetta,  percio',  ai  principi  fondamentali
 stabiliti dalle leggi dello Stato.
   Tra  tali principi debbono annoverarsi indubbiamente quelli che nel
 telex su trascritto si assumono violati.
   Percio' debbono  essere  dichiarati  incostituzionali  il  comma  5
 dell'art.  1, nella parte in cui si stabilisce che il controllo degli
 impianti  con  potenza  inferiore  ai 35 kw possono essere effettuati
 esclusivamente con la verifica del libretto  di  impianto  termico  e
 senza  oneri a carico dei proprietari, perche' contrasta con la legge
 n. 10 del 1991 e il  d.P.R.  n.  412/1993,  che  stabiliscono  che  i
 controlli  debbono  essere  effettuati da comuni e province (vd. art.
 11,  comma   19,   del   d.P.R.   n.   412/1993)   tramite   apposite
 apparecchiature e con oneri a carico degli utenti, nonche' il comma 6
 dello  stesso  art.  1,  nella  parte  in  cui  dispone  che le somme
 eventualmente gia' percepite da comuni e province  non  sono  dovute,
 perche'  contrasta con gli artt.  31 della legge n. 10 del 1991 e 11,
 comma 18, del d.P.R. n. 412/1993, i quali stabiliscono,  invece,  che
 l'onere dei controlli e' posto a carico degli utenti.
                                P. Q. M.
   Si  chiede  che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia dichiarare
 l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art.  117  della
 Costituzione,  della  impugnata  legge  della  regione Friuli-Venezia
 Giulia nelle disposizioni sopra indicate.
   Si produrranno i testi della  delibera  legislativa,  il  telex  di
 rinvio,  la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  che  approva la
 determinazione di impugnare la legge.
     Roma, addi' 18 ottobre 1999.
             L'avvocato dello Stato: Giuseppe Orazio Russo
 99C1108