N. 638 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1999
N. 638 Ordinanza emessa il 24 giugno 1999 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Montella Saverio Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Sistema del cosiddetto tetto pensionabile - Pensioni anteriori al 1 gennaio 1988 e riliquidate successivamente a tale data - Rivalutazione della quota aggiuntiva fino alla data di decorrenza del trattamento originario - Rivalutazione di detta quota fino alla data di riliquidazione del trattamento pensionistico - Mancata previsione - Violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparita' di trattamento di situazioni omogenee in base a mero elemento temporale - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 72/1990. Legge 29 marzo 1982, n. 297 (recte: 29 maggio 1982) art. 3, comma 11, in relazione alla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 21, comma 6; d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2-bis, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160. Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.48 del 1-12-1999 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva che precede; Il collegio osserva quanto segue. 1.1. - Con ricorso depositato il 18 settembre 1995 nella cancelleria della pretura di Bologna il sig. Montella Saverio, titolare dal 1 settembre 1985 di pensione di vecchiaia Inps ha convenuto in giudizio l'istituto assicuratore, lamentando; che la propria pensione era stata calcolata originariamente con il sistema del cosiddetto "tetto pensionabile"; che successivamente a questa liquidazione il sistema in questione era stato mitigato dall'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, poi interpretato dall'art. 3 della legge 20 maggio 1988, n. 160; che la Corte costituzionale era stata investita della questione della legittimita' costituzionale di queste norme in relazione alla loro pretesa inapplicabilita' alle pensioni liquidate prima del primo gennaio 1988, ed aveva dichiarato, con sentenza n. 72 del 20-22 febbraio 1990 non fondate le questioni sottoposte al suo esame, ma aveva chiarito che il nuovo sistema di computo della retribuzione annua pensionabile superiore al "tetto" si riferiva "anche alle pensioni liquidate successivamente al 1 gennaio 1988"; che l'istituto assicuratore si era adeguato all'interpretazione della Corte ed aveva disposto, con circolare del 30 novembre 1990, n. 254 (che richiamava la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 27 dell'8 giugno 1990), che la valutazione ai fini pensionistici delle quote di retribuzione eccedenti il "tetto" venisse effettuata anche per le pensioni che avevano decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988. che l'istituto aveva riliquidato anche la pensione del ricorrente, ma in maniera erronea, in quanto aveva omesso di imputare l'aumento sulla pensione fin dalla data della sua decorrenza (nel caso dal 1 settembre 1985) e di assoggettarla alla perequazione automatica relativa al tempo intercorrente fra la data di liquidazione e quella di decorrenza dei benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 21 della legge n. 67 del 1988. Il ricorrente chiedeva percio' che l'Inps fosse dichiarato tenuto, e condannato, a riliquidargli la pensione di vecchiaia di cui era titolare "con l'aumento dato dal ricalcolo della retribuzione media settimanale ex art. 21, legge n. 67/1988 da imputare sin dall'origine sulla pensione e rivalutato", e percio' a corrispondergli le differenze relative, con interessi e rivalutazione monetaria. 1.2. - Si costituiva l'Inps contrastando le richieste del sig. Montella e chiedendo che fossero respinte perche' infondate. Dopo avere istruito la causa tramite una consulenza tecnica contabile, il pretore, con sentenza in data 20 maggio-2 settembre 1996, accoglieva la domanda del sig. Montella e, per l'effetto, condannava l'istituto assicuratore ad erogargli la somma complessiva di L. 5.006.732, comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi legali fino al 7 maggio 1996 sull'importo (di L. 2.962.420) riconosciuto in linea capitale. Ha impugnato l'Inps, con ricorso in appello depositato il 15 ottobre 1996 nella cancelleria del tribunale di Bologna, contestando la sentenza, e chiedendo che fosse integralmente riformata, e che la pretesa del sig. Montella fosse dichiarata totalmente infondata in fatto ed in diritto. Si costituiva l'appellato sig. Montella Saverio, con memoria di costituzione e difesa, nella quale ribadiva le proprie tesi, contrastando l'impugnazione, e chiedendone il rigetto. In corso di causa il collegio invitava le parti a trattare specificamente le questioni di costituzionalita' non ancora sollevate dinanzi alla Corte, e, al termine di un'apposita discussione preliminare, tratteneva la causa in riserva. 2.1. - Come e' noto, nel sistema di liquidazione in vigore fino al 1988 nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps esisteva un limite massimo di retribuzione pensionabile, il cosiddetto "tetto" pensionabile, per la determinazione dei trattamenti pensionistici. La parte di retribuzione effettiva superiore a questo limite non concorreva al calcolo della pensione (ancorche' i contributi venissero versati sull'intera retribuzione, senza limiti specifici). Con la legge n. 67 dell'11 marzo 1988, questo sistema e' stato modificato. Il sesto comma dell'art. 21 dispone, infatti, a questo proposito, che "a decorrere dall'1 gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponiblle eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui all'allegata tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gIi effetti, parte integrante di essa". Il pratica soltanto la quota parte di retribuzione pensionabile che rientrava nel limite usufruiva del rendimento pieno previsto dalla legge, le quote parti che superavano quel limite erano soggette, invece, a rendimenti minori, progressivamente decrescenti, secondo le aliquote riportate appunto nella tabella. Questa norma e' stata interpretata dall'art. 3. comma 2-bis, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, che stabilisce - nella parte che interessa in questa sede - che "l'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 marzo 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione". La disposizione cosi' richiamata, appunto l'undicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982, prevede, infine, che "la retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ... e' rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione". 2.2. - In sintesi, e semplificando, per determinare il trattamento spettante ad un pensionato in base alla normativa sopra riportata occorre procedere a queste operazioni: a) si assumono come riferimento le ultime 260 settimane di contribuzione (in pratica, se non vi sono state interruzioni, gli ultimi cinque anni) antecedenti il pensionamento; b) si calcola la retribuzione media settimanale, vale a dire il valore medio delle retribuzioni settimanali ricomprese in ciascun anno solare; c) si rivaluta ciascuna di queste retribuzioni medie settimanali, anno per anno, in misura corrispondente all'indice ISTAT del costo della vita riferito alla differenza tra l'anno cui si riferisce la retribuzione stessa e quello immediatamente anteriore al pensionamento; d) si sommano i dati cosi' ottenuti, e se ne fa una media, per ottenere la retribuzione pensionabile annua; e) la retribuzione pensionabile cosi' ottenuta viene moltiplicata per gli indici di rendimento previsti dalla legge; f) in particolare, la quota parte che rientra nel primo limite di legge viene moltiplicata per l'indice di rendimento pieno, ed il risultato di questa operazione costituisce la quota base del trattamento pensionistico; g) le quote di retribuzione pensionabile che superano quel limite vengono moltiplicate, secondo aliquote progressive, per i vari indici di rendimento progressivamente piu' ridotti previsti dalla tabella allegata all'art. 21 della legge n. 86 del 1988; h) il risultato di questa operazione, o la somma dei vari risultati (ove la retribuzione eccedente il limite ordinario abbia comportato l'utilizzazione di piu' aliquote successive, moltiplicate per indici diversi) costituisce la quota aggiuntiva di trattamento pensionistico prevista dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 21 della legge n. 86 del 1988; i) la quota base di trattamento pensionistico, di cui al precedente punto f), e la quota aggiuntiva di trattamento pensionistico, di cui al precedente punto h), vanno sommati tra di loro per formare il trattamento pensionistico complessivo, che, a sua volta, costituisce la base per eventuali quote aggiuntive, o per successivi adeguamenti. 2.3. - In causa non e' in discussione che il "nuovo" sistema cosi' delineato dovesse essere applicato anche alle pensioni liquidate in epoca anteriore al 1988 (tanto e' vero che e' pacifico che l'istituto assicuratore ha provveduto a riliquidare a partire dal 1988 il trattamento pensionistico dell'assicurato sig. Montella). Sono in discussione invece le modalita' attraverso le quali procedere a questa riliquidazione. L'istituto non ha provveduto, infatti, alla perequazione automatica della quota aggiuntiva di trattamento pensionistico (quella, per chiarezza, individuata al punto h) dello schema sopra elaborato) mentre si trattava di un trattamento riferito ad anni prima (nel caso di specie al primo settembre del 1985), e liquidato soltanto con decorrenza dal primo gennaio 1998: in questo modo e' rimasto "scoperto", non soggetto a rivalutazione monetaria l'intervallo di tempo dal 1985 al 1988, in realta' non sono state prese in considerazione, ne' risarcite in alcun modo, le perdite di valore reale della moneta intervenute in quel periodo. Rispetto al sistema di liquidazione antecedente alla parziale abolizione (o, piu' esattamente, alla mitigazione) degli effetti del "tetto" pensionistico, sono stati eliminati il danno e la differenza di trattamento che derivavano dalla mancata considerazione delle aliquote di retribuzione che superavano il limite massimo pensionabile, ma rimangono pur sempre, a sfavore del pensionato, un danno ed una differenza di trattamento (sia pure - forse - di minor rilievo economico) quelli derivanti dalla mancata rivalutazione della quota aggiunta di trattamento pensionistico (come sopra individuata e conteggiata) per il periodo intercorrente tra la data del pensionamento originario e la nuova riliquidazione che parte dal primo gennaio 1988. Se, in ipotesi, il sistema introdotto a partire dal 1988 fosse gia' stato in vigore al momento del suo pensionamento (se, cioe' gli effetti del "tetto" pensionabile non avessero portato, allora, ad un totale disconoscimento delle quote di retribuzione che eccedevano il limite), l'interessato avrebbe ottenuto non solo che, con le modalita' indicate nella tabella, la sua retribuzione pensionabile venisse commisurata, sia pure con alcuni contemperamenti, all'intera retribuzione effettiva sottoposta a prelievo contributivo, ma che il trattamento pensionistico complessivo venisse aggiornato (sia per la quota base sia per la quota aggiuntiva) secondo le normali forme di perequazione automatica, fino al momento di decorrenza del nuovo trattamento (primo gennaio 1988) e non soltanto, invece, fino a quello di decorrenza della liquidazione originaria (primo settembre 1985). In sostanza il trattamento pensionistico dell'appellato alla data di riferimento del primo settembre 1988 sarebbe stato piu' elevato, non solo perche' commisurato, sia pure con le limitazioni derivanti dalla tabella, all'intera retribuzione, ma perche' i valori di riferimento sarebbero stati rivalutati, nelle misure di legge, in rapporto alla perdita di valore reale della moneta nel periodo intermedio tra l'anno precedente al pensionare quello precedente alla liquidazione. 2.4. - Il primo di questi due diversi danni e' stato eliminato il secondo no. Se si ritiene - come ha fatto la Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 20-22 febbraio 1990 - che anche ai pensionati che hanno conseguito il pensionamento prima del 1988 debbano essere applicati i benefici derivati dall'art. 21 della legge n. 67 del 1988, che percio' abbiano anch'essi diritto allo stesso trattamento degli altri pensionati che hanno ottenuto il pensionamento dopo quella data, non sembra razionale che i primi siano penalizzati dalla mancata perequazione della retribuzione pensionabile per il periodo intercorrente tra il loro pensionamento originario e la successiva riliquidazione. 3.1. - Sembra percio' non manifestamente infondato il dubbio che le norme su cui si basa questa differenza di trattamento in loro sfavore, che e' alla base, a sua volta, del danno lamentato dall'appellato, non contrastino con le norme costituzionali in materia di uguaglianza, e di trattamento pensionistico. Sul piano strettamente giuridico il problema si incentra sull'art. 3 della legge n. 297 del 1982, che prevede, come si e' detto, la rivalutazione della retribuzione media pensionabile "in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione". Applicata al caso in esame la norma comporta, come conseguenza, che l'anno finale cui riferire la rivalutazione e' costituito da quello che precede il pensionamento originario, di per se considerato (nel caso di specie l'anno 1984 in relazione al 1985), e non da quello che precede l'anno in cui viene effettuata la riliquidazione della pensione, e, comunque la liquidazione integrale di quella parte "aggiuntiva" di trattamento rapportata alle aliquote retributive che superavano il "tetto" (nel caso di specie l'anno 1987 in relazione al 1988). Una problematica di illegittimita' costituzionale concerne dunque innanzi tutto questa norma, l'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 marzo 1982, n. 297, riferita all'intero complesso normativo che interessa la fattispecie, in relazione, cioe', al sesto comma dell'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160. 3.2. - La normativa in questione produce, in realta', delle oggettive differenze di trattamento, e percio' sembra contrastare con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione, per il quale "tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Non sfugge, a questo proposito, che si potrebbe ribattere che la differenza temporale, liberamente valutata dal legislatore, poteva anche giustificare differenze di regime, ma e' facile rilevare che nella fattispecie in esame - dei trattamenti liquidati prima del 1988 ad assicurati la cui retribuzione superava quello che, allora, era il limite massimo pensionabile - e' opinione comune (espressa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 72 del 1990 e dalla giurisprudenza ordinaria che costituisce nel suo complesso il cosiddetto "diritto vivente", ed accettata dallo stesso istituto assicuratore che si e' adeguato a questa interpretazione con un'apposita circolare amministrativa diretta ai propri uffici periferici, ed a provveduto, almeno nel caso di specie, all'adeguamento del trattamento spettante al pensionato) che anche i pensionati, divenuti tali prima del 1988 potessero usufruire del nuovo regime. Sembra allora non ragionevole - e comunque estraneo ad una specifica volonta' di differenziazione prevista, anche implicitamente, come tale da parte del legislatore - che ne possano fruire soltanto in parte, per quel che riguarda il parziale conteggio delle aliquote di retribuzione pensionabile che eccedevano il "tetto", e non per un'altra parte, quella relativa all'integrale rivalutazione, e con la medesima decorrenza del nuovo trattamento, dell'intera retribuzione pensionabile, compresa la quota aggiuntiva, su cui viene calcolato quest'ultimo. Sotto un altro profilo il complesso normativo in esame sembra contrastare con il secondo comma dell'art. 38 della Costituzione, a norma del quale, "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia disoccupazione involontaria". La mancata rivalutazione dei valori monetari relativi alla retribuzione pensionabile si riflette sul trattamento pensionistico, diminuendone il valore economico effettivo e rendendolo non piu' idoneo a fornire agli interessati quei mezzi adeguati, di vita, di cui abbisognano, e che la norma costituzionale vuole siano assicurati loro in una serie di circostanze non favorevoli per la vita dell'uomo, e, tra le altre, anche in caso di invalidita' o di vecchiaia. 4. - Appare dunque non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 marzo 1982, n. 297, in relazione al sesto comma dell'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui non prevede - in favore degli assicurati collocati in pensione in data anteriore al primo gennaio 1988, ed il cui trattamento venga riliquidato successivamente a tale data a seguito della mitigazione degli effetti del limite massimo della retribuzione pensionabile - che la quota aggiuntiva di trattamento pensionistico venga rivalutata fino alla data di decorrenza del trattamento riliquidato, e non soltanto fino a quella di decorrenza del trattamento originario. La decisione su questo punto assume, d'altra parte, carattere preliminare rispetto a quella dell'intera controversia, che non puo' essere definita senza di essa. Occorre dunque sollevare, siccome non manifestamente infondata ed indispensabile per la definizione del procedimento, la questione di illegittimita' costituzionale cosi' come sopra prospettata. A questo fine deve essere disposta la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Si deve inoltre ordinare che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87. Solleva questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 marzo 1982, n. 297, in relazione al sesto comma dell'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui non prevede - in favore degli assicurati collocati in data anteriore al primo gennaio del 1988, ed il cui trattamento venga riliquidato successivamente a tale data a seguito della mitigazione degli effetti del limite massimo della retribuzione pensionabile - che la quota aggiuntiva di trattamento pensionistico venga rivalutata fino alla data di decorrenza del trattamento riliquidato, e non soltanto fino a qulla di decorrenza del trattamento originario. Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 24 giugno 1999. Il presidente estensore: Monaci 99C1148