N. 647 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 1999

                                N. 647
  Ordinanza  emessa  il  16  luglio  1999  dal tribunale di Napoli nel
 procedimento civile vertente tra Aliperti Rosa e Ministero del tesoro
 ed altri
 Poste e telecomunicazioni - Servizi di  bancoposta  -  Buoni  postali
    fruttiferi  - Riduzione dei tassi d'interesse disposta con decreto
    ministeriale - Estensione della variazione ai titoli  gia'  emessi
    di  una  o piu' serie precedenti - Possibilita', pur in assenza di
    apposita clausola sottoscritta per accettazione dal cliente e  pur
    se  la  variazione  non  sia stata comunicata al suo domicilio per
    l'eventuale esercizio del  diritto  di  recesso  -  Disparita'  di
    trattamento  rispetto  alla disciplina degli analoghi servizi resi
    dalle banche - Eccesso di potere  legislativo  -  Incidenza  sulla
    tutela del risparmio e dei diritti fondamentali dell'individuo.
     D.P.R.  29  marzo 1973, n. 156, art. 173, modificato dal d.-l. 30
    settembre 1974, n. 460, convertito in legge  25 novembre 1974,  n.
    588.
  Costituzione, artt. 3, 43, 47 e 97.
(GU n.48 del 1-12-1999 )
                               Il TRIBUNALE
   Ha  pronunziato  la  seguente ordinanza prevista dall'art. 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87 nella causa civile vertente  tra  Aliperti
 Rosa residente in Saviano (NA), Corso Umberto I n. 181, elettivamente
 domiciliata  in  Comiziano (NA), Piazza S. Severino con i suoi procc.
 legali avv. Andrea Falco del Foro di Adria  e  Pietrantonio  Ciccone,
 dai  quali  e'  rappresentata e difesa in virtu' di procura a margine
 dell'atto di citazione; parte attrice, e:
     1) Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore, con
 sede in Roma, elettivamente domiciliato in Napoli, via Diaz n.    11,
 presso  la  sede  dell'Avvocatura  Distrettuale dello Stato da cui e'
 rappr. e difeso ope legis;
     2) Ministero delle poste  e  telecomunicazioni,  in  persona  del
 Ministro  pro-tempore  con sede in Roma, elettivamente domiciliato in
 Napoli, via Diaz n. 11, presso la sede  dell'Avvocatura  Distrettuale
 dello Stato da cui e' rappresentato e difeso ope legis;
     3)  Ente  poste  italiane,  in  persona del legale rappresentante
 pro-tempore, con sede in Roma, viale  Europa  n.  175,  elettivamente
 domiciliato  in  Napoli, Piazza Garibaldi n. 19 (Ufficio Legale della
 sezione di Napoli), rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Mariarosaria
 Librera  dell'ufficio  legale,  in  virtu' di procura a margine della
 comparsa di risposta; parti convenute.
   Oggetto: pagamento somma.
                       Svolgimento del processo
   Con atto di citazione notificato  in  data  6  ed  8  ottobre  1997
 Aliperti  Rosa  conveniva  in  giudizio  innanzi  questo  Pretore  il
 Ministero del tesoro, il Ministero delle poste e telecomunicazioni  e
 l'Ente poste italiane per sentir dichiarare:
     a)  l'illegittimita'  del  d.m.  13 giugno l986 per violazione di
 legge e, per l'effetto, disapplicare l'art. 6 di questo  nella  parte
 in  cui  non  estende  ai buoni postali fruttiferi della serie O gia'
 emessi i tassi di interesse della nuova serie Q;
     b)  essere  dovute  alla  Aliperti  Rosa le somme nella tabella a
 tergo dei titoli della serie O in suo possesso;
     c) condannare i convenuti al pagamento delle  spese  processuali,
 con attribuzione.
   Deduceva,  a  fondamento  della  richiesta, di aver sottoscritto in
 data 16 aprile 1982 alcuni buoni postali fruttiferi della serie O per
 il valore di L. l.000.000 ciascuno, emessi  dall'ufficio  postale  di
 Saviano,  a tergo dei quali era riportata una tabella con l'analitico
 calcolo degli interessi in base a tassi ivi indicati e senza  che  vi
 fosse  alcun  riferimento alla previsione di un mutamento unilaterale
 del saggio di interesse (dal 9% per i primi 3 anni fino al 16% del 16
 anno), si' che ogni buono da L. 1.000.000  rendeva  all'intestataria,
 alla scadenza dei 20 anni, la somma di L. 13.330.503 come chiaramente
 indicato.
   Recatasi, invece, nel settembre 1997 all'ufficio postale di Saviano
 per  riscuotere  quanto  maturato  fino a quel momento, aveva appreso
 che, in virtu' del d.m. 13 giugno 1986 che  disciplinava  l'emissione
 di  una  nuova  serie  Q  di  B.P.F., erano stati approvati interessi
 notevolmente inferiori a quelli convenuti e stabiliti con i dd.mm. 15
 giugno 1981 e 16 giugno 1984 che si applicavano  indistintamente  sul
 montante dei B.P.F. di tutte le serie precedenti, tra cui la serie O,
 per  cui,  dopo  20  anni  la cifra finale del buono era notevolmente
 inferiore a quella che appariva  dalla  tabella  a  tergo  dei  buoni
 medesimi  (8%  per  5 anni, 9% fino a 10 anni, 10,50% fino a 15 anni,
 12% fino a 20 anni).
   Deduceva in conclusione che il d.m. 13  giugno  1986  era  pertanto
 illegittimo  perche'  aveva  violato  il  principio  giuridico  della
 irretroattivita' delle disposizioni di legge, in quanto nessuna seria
 ragione giustificatrice esisteva nella specie  e  non  trattavasi  di
 legge  in senso stretto.  Tanto piu' che solo col d.m. 20 maggio 1987
 era stato disposto, mediante inclusione della clausola nella  tabella
 a  tergo  dei  buoni,  che  "i  tassi sono suscettibili di variazioni
 successive a norma di legge e l'ammontare degli interessi e' soggetto
 alle trattenute fiscali previste dalla legge".
   Contestatasi la lite si costituivano tutti i convenuti chiedendo il
 rigetto della domanda con vittoria di spese.
   In particolare  il  Ministero  delle  pp.tt.  deduceva  il  proprio
 difetto  di  legittimazione  passiva,  avendo l'Ente poste assunto, a
 norma degli artt. 1 e 6  della  legge  29  gennaio  1994,  n.  71  la
 titolarita'  dei  rapporti attivi e passivi e la gestione dei servizi
 facenti capo all'ex amministrazione P.T.
   Il Ministero del tsoro e l'Ente poste italiane deducevano,  invece,
 la  piena  legittimita'  del  d.m.  13 giugno 1986 in quanto la nuova
 formulazione dell'art. 173 del  d.P.R.  29  marzo  1973,  n.  156  (a
 seguito  delle modifiche apportate con il d.-l. 30 settembre 1974, n.
 460 convertito nella legge 25 novembre 1974, n. 588)  consentiva  che
 le  variazioni  del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi,
 da disporsi con decreto dal  Ministro  del  tesoro  in  concerto  con
 quello  delle  pp.tt.,  non  solo erano applicabili ai buoni di nuova
 serie (come recitava la vecchia formulazione del citato articolo)  ma
 potevano essere estesi ad una o piu' delle precedenti serie.
   In tal caso, la tabella riportata a tergo dei buoni, per i titoli i
 cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, e' integrata
 con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso
 gli uffici postali.
   In  sede  di  precisazione  delle  conclusioni,  all'udienza del 19
 febbraio 1999  la  Aliperti  sollevava  eccezione  di  illegittimita'
 costituziorale  del  testo riformulato del citato art. 173 del d.P.R.
 29 marzo 1973, n. 156 nella parte:
     a) in cui disponeva che le  variazioni  del  saggio  di  interese
 potessero essere estese ad una o piu' serie precedenti;
     b)in  cui non disponeva che tali variazioni sfavorevoli dovessero
 espressamente risultare dalla tabella a tergo del buono con  clausola
 da sottoscriversi dal cliente;
     c)  in  cui  non  disponeva  che,in  caso di mancata previsione e
 sottoscrizione, la variazione  sfavorevole  del  tasso  di  interesse
 dovesse  essere  comunicata al domicilio del cliente per consentirgli
 l'esercizio  del  diritto  di  recesso  in  senso  utile.  Tanto  con
 riferimento:
      1)   all'art.   3   della   Costituzione  per  irragionevole  ed
 ingiustificata disparita' di trattamento, in  violazione  di  diritti
 fondamentali e del principio di eguaglianza;
      2)  agli  artt. 43, 47 e 3 della Costituzione per ingiustificato
 ed irragionevole esonero dell'amministrazione postale dai vincoli  di
 pubblicita'  e  trasparenza  contrattuale  connessi  ad  un  servizio
 pubblico gestito in forma di impresa; per  violazione  del  principio
 secondo  cui  la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte
 le  sue  forme;  per  disparita'  di   trattamento   irrazionale   ed
 ingiustificata  con  il  t.u.  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
 creditizia.
      3) all'art. 97 della Costituzione per violazione di legge.
   Nessuno compariva all'udienza fissata per le parti convenute ed  il
 pretore si riservava di decidere sull'eccezione.
                        Motivi della decisione
   A  parere  del  giudicante  l'eccezione  di incostituzionalita' del
 testo riformulato dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156  non
 appare  manifestamente infondata e va disposta, pertanto, l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con sospensione del
 giudizio in corso, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
 87.
   Da tutta l'attivita' della Corte  costituzionale  svolta  nell'anno
 1997,  ampiamente  illustrata  nella  relazione tenuta dal Presidente
 della Corte in data 11  febbraio  1998,  appare  chiaramente  che  il
 d.P.R.    29  marzo 1973, n. 156 (codice postale) e' stato piu' volte
 oggetto di pronuncie di incostituzionalita', specie  degli  artt.  6,
 28,  48  e 93, in special modo con la sentenza n. 463 del 16 dicembre
 1997 per violazione degli artt. 3  e  43  della  Costituzione  stante
 l'ingiustificata   disparita'   di   trattamento  tra  i  servizi  di
 bancoposta in relazione agli analoghi servizi resi dalle banche.
   La citata sentenza, nella premessa in fatto e nella motivazione, ha
 ampiamente messo in risalto che deve  intendersi  ormai  superata  la
 concezione  puramente  amministrativa  del  servizio  postale essendo
 venuta   meno   la   possibilita'   di   collegare   le   prerogative
 dell'amministrazione   postale   alla   necessita'  di  garantire  la
 discrezionalita'  dell'amministrazione,  e  che   il   rapporto   tra
 amministrazione  postale ed utenti dei servizi offerti al pubblico si
 estrinseca in atti che perdono il carattere autoritativo ed  assumono
 connotazioni     contrattuali     per     l'attuata    trasformazione
 dell'amministrazione  postale in ente pubblico economico ed in quella
 prevista ed in corso di realizzazione di societa' per  azioni  (legge
 29  gennaio  1994,  n.  71;  legge 23 dicembre 1996, n.  662, art. 2,
 comma 27).
   Risultano cosi' confermati  la  natura  contrattuale  dei  rapporti
 relativi   ai   servizi   resi   al   pubblico  ed  il  carattere  di
 corrispettivo, non  piu'  qualificabile  come  tassa,  del  pagamento
 richiesto  per essi; e negli aspetti generali i servizi di bancoposta
 (emissione e pagamento di titoli di credito, riscossione di  crediti,
 conti   correnti  e  buoni  postali  fruttiferi)  non  si  discostano
 sostanzialmente, per struttura e  funzione,  dagli  analoghi  servizi
 propri dell'attivita' bancaria.
   Nella   fattispecie   il  caso  dei  Buoni  postali  fruttiferi  e'
 perfettamente analogo a quello gia' affrontato dalla Corte, in quanto
 nella  suddetta  sentenza   n.   436/1997   si   e'   ravvisata   una
 ingiustificata  disparita'  di trattamento tra il servizio reso dalle
 poste  e  quello  reso  dalle  banche,  di  guisa  che   si   ritiene
 ragionevolmente   che   per   l'identica   questione  (disparita'  di
 trattamento  con  i  servizi  analoghi  bancari)  si  debba  ritenere
 costituzionalmente illegittimo l'art. 173 del codice postale.
   Invero,  come  rilevasi dalla citata relazione del Presidente della
 Corte relativa all'anno 1997, il principio dell'eguaglianza e'  stato
 inteso  dalla  giurisprudenza della stessa Corte a volte come "canone
 di parificazione di  situazioni  normative  omogenee"  a  volte  come
 "chiave  ermeneutica  per rivendicare un necessaria omogeneita' delle
 discipline, alla luce di criteri di  ragionevolezza,  razionalita'  o
 congruita'".
   Nella  prima  concezione  una  disparita'  di trattamento recata in
 violazione dell'art.  3  della  Costituzione  puo'  riconoscersi  dal
 raffronto  tra  due  normative dettate per situazioni che si assumono
 uguali, di cui  una  sia  posta  a  termine  di  paragone  di  quella
 denunziata (tertium comparationis).
   In  questo  modo il tertium comparationis deve corrispondere ad una
 disciplina che il legislatore abbia effettivamente dettato; cioe'  il
 presupposto   per   la   corretta  proposizione  di  un  giudizio  di
 comparazione, necessario per valutare la parita'  di  trattamento  di
 situazioni  che  si  assumono  eguali,  e' che la situazione indicata
 quale termine di raffronto  non  costituisca  la  violazione  di  una
 norma,   rispettando  la  quale  non  si  determinerebbe  la  dedotta
 diseguaglianza.
   Orbene, il t.u. approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993,
 n. 385 nel titolo VI  (trasparenza  delle  condizioni  contrattuali),
 capo  I,  art. 117, prevede che i contratti sono redatti per iscritto
 con un esemplare da consegnare al cliente (comma 1), che i  contratti
 indicano  il  tasso  di  interesse  ed ogni altro prezzo e condizioni
 praticate  (comma  4),  che  la  possibilita'  di  variare  in  senso
 sfavorevole  al  cliente il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e
 condizione deve  essere  espressamente  indicata  nel  contratto  con
 clausola  approvata  specificamente  dal cliente (comma 5),e che sono
 nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio
 agli usi per la determinazione dei tassi di interessi e di ogni altro
 prezzo e condizione praticati, nonche' quelle  che  prevedono  tassi,
 prezzi  e  condizioni  piu'  sfavorevoli  per  i  clienti  di  quelli
 pubblicizzati (comma 6).
   L'art.  118,  a  sua  volta, (Modifica unilaterale delle condizioni
 contrattuali) stabilisce che le variazioni sfavorevoli circa i tassi,
 i prezzi e le altre condizioni sono comunicate al cliente nei modi  e
 termini  stabiliti  dal contratto al fine di esercitare il diritto di
 recesso dal contratto senza penalita' e  di  ottenere  l'applicazione
 delle condizioni precedentemente praticate.
   Pertanto, se e' vero come e' vero che nella disciplina contrattuale
 dei servizi finanziari analoghi resi dagli Istituti di Credito non e'
 assolutamente  prevista  e  giustificata  una variazione dei tassi di
 interesse in senso  sfavorevole  al  cliente,  se  non  espressamente
 indicata  nel  contratto  con  clausola  approvata specificamente dal
 cliente, ne consegue che l'art. 173 del  codice  postale  cosi'  come
 modificato  dalla  anzidetta  disposizione  di  legge  e'  obsoleto e
 costituzionalmente  illegittimo  perche'  ancora  espressione  di  un
 eccesso  di  potere legislativo assolutamente ingiustificato, tale da
 ingenerare de facto una ingiustificata ed irragionevole disparita' di
 trattamento in capo ai cittadini  utenti  di  analoghi  servizi  resi
 dalle banche.
   Il  servizio  postale,  invero, non puo' essere considerato un bene
 patrimoniale dell'erario ma si configura invece, secondo  il  modello
 delineato  dall'art. 43 della  Costituzione, come una impresa gestita
 dallo Stato in regime di monopolio  con  la  quale  lo  Stato  stesso
 partecipa alla attivita' economica.
   Inoltre  la suddetta disparita' di trattamento comporta un assoluto
 scoraggiamento del risparmio in  capo  al  cittadino  ed  una  totale
 assenza  di tutela del risparmio medesimo, che rimane privo di quelle
 garanzie  di  trasparenza   e   chiarezza   tecnico-formale   fissate
 inderogabilmente   invece  nel  su  ripetuto  t.u.  bancario  per  il
 risparmio ed investimento presso Istituti di Credito.
   Nel caso specifico la norma obsoleta  dell'ultimo  comma  dell'art.
 173 del c. postale modificato obbliga il cittadino, al fine di potere
 eventualmente  esercitare  il legittimo diritto di recesso, a recarsi
 ogni giorno negli uffici postali per conoscere se per caso la tabella
 degli  interessi  risultante  dal  buono  postale  e'  stata  o  meno
 modificata, considerando quindi la conoscenza delle modifiche come un
 onere  del  privato, laddove la conoscenza tempestiva delle modifiche
 in pejus e' un importante aspetto della tutela del  risparmio  e  dei
 diritti  fondamentali  dell'individuo di cui deve rispondere solo chi
 ha proposto al contraente piu' debole la sottoscrizione del titolo.
   Pertanto ed in conclusione,  gli  atti  vanno  rimessi  alla  Corte
 costituzionale  ed  il  giudizio in corso deve essere necessariamente
 sospeso.
                               P. Q .M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,  cosi'
 come  modificato  dal  d.-l.  30 settembre 1974, n. 460 convertito in
 legge 25 novembre 1974, n. 588, in relazione agli artt. 3, 43,  47  e
 97  della  Costituzione  nella parte in cui estende la variazione del
 tasso di interesse anche a precedenti serie emesse di  buoni  postali
 fruttiferi,   senza   che  di  tale  modifica  vi  sia  previsione  e
 sottoscrizione  per  accettazione  del  cliente  nel  buono   postale
 acquistato   e  senza  che  la  modifica  del  tasso  successivamente
 intervenuta con d.m. sia stata comunicata al  domicilio  del  cliente
 per consentirgli l'esercizio del diritto di recesso in tempo utile.
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina   la   immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
 costituzionale;
   Ordina che, a cura della  Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  a  norma  di  legge  ai procuratori costituiti nonche' al
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Ordina che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza sia comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi' deciso in Napoli, addi' 16 luglio 1999.
                          Il pretore: Coltorti
 99C1157