N. 647 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 1999
N. 647 Ordinanza emessa il 16 luglio 1999 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Aliperti Rosa e Ministero del tesoro ed altri Poste e telecomunicazioni - Servizi di bancoposta - Buoni postali fruttiferi - Riduzione dei tassi d'interesse disposta con decreto ministeriale - Estensione della variazione ai titoli gia' emessi di una o piu' serie precedenti - Possibilita', pur in assenza di apposita clausola sottoscritta per accettazione dal cliente e pur se la variazione non sia stata comunicata al suo domicilio per l'eventuale esercizio del diritto di recesso - Disparita' di trattamento rispetto alla disciplina degli analoghi servizi resi dalle banche - Eccesso di potere legislativo - Incidenza sulla tutela del risparmio e dei diritti fondamentali dell'individuo. D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 173, modificato dal d.-l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito in legge 25 novembre 1974, n. 588. Costituzione, artt. 3, 43, 47 e 97.(GU n.48 del 1-12-1999 )
Il TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza prevista dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 nella causa civile vertente tra Aliperti Rosa residente in Saviano (NA), Corso Umberto I n. 181, elettivamente domiciliata in Comiziano (NA), Piazza S. Severino con i suoi procc. legali avv. Andrea Falco del Foro di Adria e Pietrantonio Ciccone, dai quali e' rappresentata e difesa in virtu' di procura a margine dell'atto di citazione; parte attrice, e: 1) Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Napoli, via Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato da cui e' rappr. e difeso ope legis; 2) Ministero delle poste e telecomunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Napoli, via Diaz n. 11, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato da cui e' rappresentato e difeso ope legis; 3) Ente poste italiane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, viale Europa n. 175, elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Garibaldi n. 19 (Ufficio Legale della sezione di Napoli), rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosaria Librera dell'ufficio legale, in virtu' di procura a margine della comparsa di risposta; parti convenute. Oggetto: pagamento somma. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 6 ed 8 ottobre 1997 Aliperti Rosa conveniva in giudizio innanzi questo Pretore il Ministero del tesoro, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e l'Ente poste italiane per sentir dichiarare: a) l'illegittimita' del d.m. 13 giugno l986 per violazione di legge e, per l'effetto, disapplicare l'art. 6 di questo nella parte in cui non estende ai buoni postali fruttiferi della serie O gia' emessi i tassi di interesse della nuova serie Q; b) essere dovute alla Aliperti Rosa le somme nella tabella a tergo dei titoli della serie O in suo possesso; c) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali, con attribuzione. Deduceva, a fondamento della richiesta, di aver sottoscritto in data 16 aprile 1982 alcuni buoni postali fruttiferi della serie O per il valore di L. l.000.000 ciascuno, emessi dall'ufficio postale di Saviano, a tergo dei quali era riportata una tabella con l'analitico calcolo degli interessi in base a tassi ivi indicati e senza che vi fosse alcun riferimento alla previsione di un mutamento unilaterale del saggio di interesse (dal 9% per i primi 3 anni fino al 16% del 16 anno), si' che ogni buono da L. 1.000.000 rendeva all'intestataria, alla scadenza dei 20 anni, la somma di L. 13.330.503 come chiaramente indicato. Recatasi, invece, nel settembre 1997 all'ufficio postale di Saviano per riscuotere quanto maturato fino a quel momento, aveva appreso che, in virtu' del d.m. 13 giugno 1986 che disciplinava l'emissione di una nuova serie Q di B.P.F., erano stati approvati interessi notevolmente inferiori a quelli convenuti e stabiliti con i dd.mm. 15 giugno 1981 e 16 giugno 1984 che si applicavano indistintamente sul montante dei B.P.F. di tutte le serie precedenti, tra cui la serie O, per cui, dopo 20 anni la cifra finale del buono era notevolmente inferiore a quella che appariva dalla tabella a tergo dei buoni medesimi (8% per 5 anni, 9% fino a 10 anni, 10,50% fino a 15 anni, 12% fino a 20 anni). Deduceva in conclusione che il d.m. 13 giugno 1986 era pertanto illegittimo perche' aveva violato il principio giuridico della irretroattivita' delle disposizioni di legge, in quanto nessuna seria ragione giustificatrice esisteva nella specie e non trattavasi di legge in senso stretto. Tanto piu' che solo col d.m. 20 maggio 1987 era stato disposto, mediante inclusione della clausola nella tabella a tergo dei buoni, che "i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge e l'ammontare degli interessi e' soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge". Contestatasi la lite si costituivano tutti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese. In particolare il Ministero delle pp.tt. deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo l'Ente poste assunto, a norma degli artt. 1 e 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 71 la titolarita' dei rapporti attivi e passivi e la gestione dei servizi facenti capo all'ex amministrazione P.T. Il Ministero del tsoro e l'Ente poste italiane deducevano, invece, la piena legittimita' del d.m. 13 giugno 1986 in quanto la nuova formulazione dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (a seguito delle modifiche apportate con il d.-l. 30 settembre 1974, n. 460 convertito nella legge 25 novembre 1974, n. 588) consentiva che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi, da disporsi con decreto dal Ministro del tesoro in concerto con quello delle pp.tt., non solo erano applicabili ai buoni di nuova serie (come recitava la vecchia formulazione del citato articolo) ma potevano essere estesi ad una o piu' delle precedenti serie. In tal caso, la tabella riportata a tergo dei buoni, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali. In sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19 febbraio 1999 la Aliperti sollevava eccezione di illegittimita' costituziorale del testo riformulato del citato art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 nella parte: a) in cui disponeva che le variazioni del saggio di interese potessero essere estese ad una o piu' serie precedenti; b)in cui non disponeva che tali variazioni sfavorevoli dovessero espressamente risultare dalla tabella a tergo del buono con clausola da sottoscriversi dal cliente; c) in cui non disponeva che,in caso di mancata previsione e sottoscrizione, la variazione sfavorevole del tasso di interesse dovesse essere comunicata al domicilio del cliente per consentirgli l'esercizio del diritto di recesso in senso utile. Tanto con riferimento: 1) all'art. 3 della Costituzione per irragionevole ed ingiustificata disparita' di trattamento, in violazione di diritti fondamentali e del principio di eguaglianza; 2) agli artt. 43, 47 e 3 della Costituzione per ingiustificato ed irragionevole esonero dell'amministrazione postale dai vincoli di pubblicita' e trasparenza contrattuale connessi ad un servizio pubblico gestito in forma di impresa; per violazione del principio secondo cui la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; per disparita' di trattamento irrazionale ed ingiustificata con il t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3) all'art. 97 della Costituzione per violazione di legge. Nessuno compariva all'udienza fissata per le parti convenute ed il pretore si riservava di decidere sull'eccezione. Motivi della decisione A parere del giudicante l'eccezione di incostituzionalita' del testo riformulato dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 non appare manifestamente infondata e va disposta, pertanto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con sospensione del giudizio in corso, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Da tutta l'attivita' della Corte costituzionale svolta nell'anno 1997, ampiamente illustrata nella relazione tenuta dal Presidente della Corte in data 11 febbraio 1998, appare chiaramente che il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale) e' stato piu' volte oggetto di pronuncie di incostituzionalita', specie degli artt. 6, 28, 48 e 93, in special modo con la sentenza n. 463 del 16 dicembre 1997 per violazione degli artt. 3 e 43 della Costituzione stante l'ingiustificata disparita' di trattamento tra i servizi di bancoposta in relazione agli analoghi servizi resi dalle banche. La citata sentenza, nella premessa in fatto e nella motivazione, ha ampiamente messo in risalto che deve intendersi ormai superata la concezione puramente amministrativa del servizio postale essendo venuta meno la possibilita' di collegare le prerogative dell'amministrazione postale alla necessita' di garantire la discrezionalita' dell'amministrazione, e che il rapporto tra amministrazione postale ed utenti dei servizi offerti al pubblico si estrinseca in atti che perdono il carattere autoritativo ed assumono connotazioni contrattuali per l'attuata trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico ed in quella prevista ed in corso di realizzazione di societa' per azioni (legge 29 gennaio 1994, n. 71; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 27). Risultano cosi' confermati la natura contrattuale dei rapporti relativi ai servizi resi al pubblico ed il carattere di corrispettivo, non piu' qualificabile come tassa, del pagamento richiesto per essi; e negli aspetti generali i servizi di bancoposta (emissione e pagamento di titoli di credito, riscossione di crediti, conti correnti e buoni postali fruttiferi) non si discostano sostanzialmente, per struttura e funzione, dagli analoghi servizi propri dell'attivita' bancaria. Nella fattispecie il caso dei Buoni postali fruttiferi e' perfettamente analogo a quello gia' affrontato dalla Corte, in quanto nella suddetta sentenza n. 436/1997 si e' ravvisata una ingiustificata disparita' di trattamento tra il servizio reso dalle poste e quello reso dalle banche, di guisa che si ritiene ragionevolmente che per l'identica questione (disparita' di trattamento con i servizi analoghi bancari) si debba ritenere costituzionalmente illegittimo l'art. 173 del codice postale. Invero, come rilevasi dalla citata relazione del Presidente della Corte relativa all'anno 1997, il principio dell'eguaglianza e' stato inteso dalla giurisprudenza della stessa Corte a volte come "canone di parificazione di situazioni normative omogenee" a volte come "chiave ermeneutica per rivendicare un necessaria omogeneita' delle discipline, alla luce di criteri di ragionevolezza, razionalita' o congruita'". Nella prima concezione una disparita' di trattamento recata in violazione dell'art. 3 della Costituzione puo' riconoscersi dal raffronto tra due normative dettate per situazioni che si assumono uguali, di cui una sia posta a termine di paragone di quella denunziata (tertium comparationis). In questo modo il tertium comparationis deve corrispondere ad una disciplina che il legislatore abbia effettivamente dettato; cioe' il presupposto per la corretta proposizione di un giudizio di comparazione, necessario per valutare la parita' di trattamento di situazioni che si assumono eguali, e' che la situazione indicata quale termine di raffronto non costituisca la violazione di una norma, rispettando la quale non si determinerebbe la dedotta diseguaglianza. Orbene, il t.u. approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 nel titolo VI (trasparenza delle condizioni contrattuali), capo I, art. 117, prevede che i contratti sono redatti per iscritto con un esemplare da consegnare al cliente (comma 1), che i contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizioni praticate (comma 4), che la possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente (comma 5),e che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (comma 6). L'art. 118, a sua volta, (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) stabilisce che le variazioni sfavorevoli circa i tassi, i prezzi e le altre condizioni sono comunicate al cliente nei modi e termini stabiliti dal contratto al fine di esercitare il diritto di recesso dal contratto senza penalita' e di ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Pertanto, se e' vero come e' vero che nella disciplina contrattuale dei servizi finanziari analoghi resi dagli Istituti di Credito non e' assolutamente prevista e giustificata una variazione dei tassi di interesse in senso sfavorevole al cliente, se non espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente, ne consegue che l'art. 173 del codice postale cosi' come modificato dalla anzidetta disposizione di legge e' obsoleto e costituzionalmente illegittimo perche' ancora espressione di un eccesso di potere legislativo assolutamente ingiustificato, tale da ingenerare de facto una ingiustificata ed irragionevole disparita' di trattamento in capo ai cittadini utenti di analoghi servizi resi dalle banche. Il servizio postale, invero, non puo' essere considerato un bene patrimoniale dell'erario ma si configura invece, secondo il modello delineato dall'art. 43 della Costituzione, come una impresa gestita dallo Stato in regime di monopolio con la quale lo Stato stesso partecipa alla attivita' economica. Inoltre la suddetta disparita' di trattamento comporta un assoluto scoraggiamento del risparmio in capo al cittadino ed una totale assenza di tutela del risparmio medesimo, che rimane privo di quelle garanzie di trasparenza e chiarezza tecnico-formale fissate inderogabilmente invece nel su ripetuto t.u. bancario per il risparmio ed investimento presso Istituti di Credito. Nel caso specifico la norma obsoleta dell'ultimo comma dell'art. 173 del c. postale modificato obbliga il cittadino, al fine di potere eventualmente esercitare il legittimo diritto di recesso, a recarsi ogni giorno negli uffici postali per conoscere se per caso la tabella degli interessi risultante dal buono postale e' stata o meno modificata, considerando quindi la conoscenza delle modifiche come un onere del privato, laddove la conoscenza tempestiva delle modifiche in pejus e' un importante aspetto della tutela del risparmio e dei diritti fondamentali dell'individuo di cui deve rispondere solo chi ha proposto al contraente piu' debole la sottoscrizione del titolo. Pertanto ed in conclusione, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale ed il giudizio in corso deve essere necessariamente sospeso.
P. Q .M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, cosi' come modificato dal d.-l. 30 settembre 1974, n. 460 convertito in legge 25 novembre 1974, n. 588, in relazione agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione nella parte in cui estende la variazione del tasso di interesse anche a precedenti serie emesse di buoni postali fruttiferi, senza che di tale modifica vi sia previsione e sottoscrizione per accettazione del cliente nel buono postale acquistato e senza che la modifica del tasso successivamente intervenuta con d.m. sia stata comunicata al domicilio del cliente per consentirgli l'esercizio del diritto di recesso in tempo utile. Sospende il giudizio in corso; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata a norma di legge ai procuratori costituiti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ordina che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Napoli, addi' 16 luglio 1999. Il pretore: Coltorti 99C1157