N. 649 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 1998

                                N. 649
  Ordinanza  emessa  il  25 novembre 1998 dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Costa  Angela  ed
 altre   contro   il   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica ed altre
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
     Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
  Costituzione, artt. 33 e 34.
(GU n.48 del 1-12-1999 )
                  IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sui ricorsi nn. 12949/98 e
 12959/98,  proposti,  rispettivamente,  da  Costa  Angela  e   Cardea
 Clementina  (ric.  n.  12949) e da Matera Annunziata (ric. n. 12959),
 rappresentate e  difese  dall'avv.  Domenico  Sorace,  con  domicilio
 eletto  nello studio dell'avv. Raffaele Gullo, in Roma, via Tudaio n.
 38;
   Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e
 tecnologica;  l'Universita'  degli  studi di Catania (ric. n. 12949);
 Universita'  degli  studi   di   Messina   (ric.   n.   12959);   per
 l'annullamento previa sospensione:
     a)  dei  provvedimenti  di esclusione, in data 19 settembre 1998,
 dalla iscrizione nella facolta' di medicina e chirurgia relativamente
 all'anno accademico 1998/1999;
     b) del decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e tecnologica dell'11 giugno 1998;
     c)  del  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
 scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997;
     d) del bando a firma dei rettori delle Universita' degli studi di
 Catania e di Messina in data 1  agosto  1998,  recante  apertura  dei
 termini  per la ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia
 relativamente  all'anno  accademico   1998/1999;   quindi,   per   la
 declaratoria  di  ammissione delle ricorrenti al primo anno del corso
 di laurea di medicina e chirurgia;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
 intimata;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato  relatore, per la Camera di consiglio del 25 novembre 1998
 il consigliere Bruno Mollica;
   Uditi,  altresi',  i  difensori  delle  parti,  come   da   verbale
 d'udienza;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:
                            Fatto e diritto
   I.  -  I  ricorsi  all'esame  della sezione - di cui va disposta la
 riunione ai soli  fini  della  trattazione  della  presente  fase  di
 giudizio  -  le  ricorrenti  investono i provvedimenti specificati in
 epigrafe nella parte in cui determinano la  preclusione  dell'accesso
 ai corsi universitari cui le medesime aspirano ad essere iscritte per
 l'anno  accademico  1998-99,  e  ne  chiedono, in via incidentale, la
 sospensione:  e su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata  a
 decidere.
   Trattasi  di  corsi  per i quali l'amministrazione, attraverso atti
 regolamentari e di attuazione,  ha  imposto  consistenti  limitazioni
 nelle iscrizioni.
   L'agire  dell'amministrazione,  -  in particolare il d.m. 21 luglio
 1997, n. 245 "Regolamento recante norme in materia  di  accessi  alla
 istruzione  universitaria  e di connesse attivita' di orientamento" -
 trova dichiaratamente supporto normativo nell'art.  9, comma 4, legge
 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art.  17,  comma  116,
 legge  15  maggio  1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato
 dal  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
 tecnologica  il potere di determinare la limitazione degli accessi di
 cui trattasi.
   Ed  invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta   modifica,
 stabilisce che il Ministro "definisce, su conforme parere del C.U.N.,
 i  criteri  generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole
 di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a  quelli  per  i
 quali  l'atto  emanato  dal  Ministro  preveda  una limitazione nelle
 iscrizioni".
   La sezione dubita della legittimita'  costituzionale  della  norma,
 pertanto,  ritiene  di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili
 non   trattati   dalle   ricorrenti,   la   relativa   questione   di
 costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge
 e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.
   II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da  un  lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui
 mira l'azione intrapresa  discende,  nella  specie,  dalla  eventuale
 eliminazione   dalla   realta'   giuridica  della  disposizione  che,
 conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla  stessa
 di  precludere  o  limitare  l'accesso ai corsi universitari: si' che
 viene a configurarsi un'assoluta priorita'  -  anche  in  ragione  di
 principi  attinenti  all'economia  di giudizio - di trattazione della
 detta questione.
   E' infatti evidente che la caducazione delle norme  che  consentono
 al  Ministro  dell'universita'  di  porre limitazioni alle iscrizioni
 consentirebbe  la  soddisfazione  piena  dell'interesse  dedotto   in
 giudizio  dalle  ricorrenti,  consentendo  loro l'iscrizione ai corsi
 senza sottomettersi a procedure selettive, mentre  le  altre  censure
 sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore
 di   soddisfazione  all'interesse  dei  ricorrenti  e  si  presentano
 subordinate  all'esito  eventualmente  negativo   dell'incidente   di
 costituzionalita'.
   Dall'altro,  la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita'  in  ordine  alla norma precitata, che costituisce,
 allo stato, la  fonte  del  potere  esercitato  dall'amministrazione,
 preclude  al  Collegio  una pronuncia definitiva, sia pure in sede di
 sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus  della  pretesa
 azionata,  non  potendo  tale  valutazione  essere  svincolata  dalla
 decisione della Corte sulla portata della  norma  sottoposta  al  suo
 esame.
   III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene  la  sezione  che,  in materia di accesso agli studi, anche
 universitari,  sussista,  in  base  agli  artt.   33   e   34   della
 Costituzione,  una riserva relativa di legge, con la conseguenza che,
 in    mancanza    di    norme    legislative    che     attribuiscano
 all'amministrazione  -  nel  rispetto dei caratteri costitutivi della
 riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni  alle  iscrizioni
 ai  corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari
 o di attuazione che tali limitazioni prevedano.
   La configurabilita', nella materia,  di  una  riserva  relativa  di
 legge  costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del giudice
 amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez., 3 aprile  1996,
 n.  763  e  14  settembre  1994,  n. 1632; t.a.r. Toscana, I sez., 24
 aprile 1997, n. 78, t.a.r. Veneto, I Sez., 13 giugno 1992, n. 222  e,
 II  Sez.,  13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, II Sez., 21 marzo
 1995, n. 197).
   Ed invero, e'  l'art.  33,  secondo  comma,  della  Costituzione  a
 stabilire  espressamente  che  "la Repubblica detta le norme generali
 sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e  grado",
 nel  quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma,
 che sancisce che "la scuola e' aperta a  tutti"  (e  che  ha  trovato
 attuazione,  per  le Universita', con   la legge 11 dicembre 1969, n.
 910).
   E laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre  limitazioni
 all'accesso,   vi   ha  provveduto,  di  norma,  direttamente  (basti
 ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbrao 1958, n. 88  che,
 in  ordine  all'iscrizione  al primo anno degli Istituti superiori di
 educazione  fisica,  prevede  un  numero  di  posti  determinati   da
 assegnare  mediante  concorso  per  esami;  l'art. 3, legge 21 luglio
 1961, n. 85, che limitava  l'accesso  dei  diplomati  degli  Istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al
 1964/65,  per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante
 concorso per  titoli  ed  esami)  ovvero  mediante  attribuzione  del
 relativo  potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge
 stessa (ci si riferisce, ad es., all'art.  38, legge 14 agosto  1982,
 n.  590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi
 di laurea, si  e'  attribuito  all'amministrazione  universitaria  il
 potere  di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale -
 ai primi sei anni successivi  all'attivazione  di  ciascun  corso  di
 laurea - il numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene,  la  previsione costituzionale di riserva relativa di legge
 per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario  di
 demandare  ad  altre  fonti sottoordinate la disciplina della materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria  possa essere integrato da atti di normazione secondaria che
 lo rendano meglio aderente alla multiforme  realta'  socio-economica,
 ma  cio'  e'  possibile  solo  previa  determinazione di una serie di
 precetti idonei ad indirizzare e vincolare la  normazione  secondaria
 entro  confini  ben  delineati  o,  quantomeno, previa determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In proposito, e' costante l'insegnamento del  giudice  delle  leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa Pubblica
 amministrazione,  ma  sussistano  nella  previsione   legislativa   -
 considerata  nella complesiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati  criteri"  (Corte  cost.  5   febbraio   1986,   n.   34   e
 giurisprudenza  ivi  richiamata: sentt.  nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70
 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982;
 ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
   Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, quarto  comma,  legge
 n.  341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra
 esente da precitati profili di incostituzionalita'.
   La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia'  ricordato,  il
 potere  di  determinare  la  limitazione degli accessi all'istruzione
 universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna  individuazione  delle
 linee  essenziali  della disciplina - pur vertendo in materia coperta
 da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro
 stesso, con l'ausilio di altro organo dell'Amministrazione  (C.U.N.),
 la  stessa  definizione dei "criteri generali per la regolamentazione
 dell'accesso ... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del   principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di  meccanismi
 di  produzione  giuridica non conformi al dettato costituzionale, del
 principio  della  tutela  postulato  dagli  artt,  33  e   34   della
 Costituzione.
   IV.  -  Per  le  considerazioni  che precedono, va conseguentemente
 sollevata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
 quarto  comma  cit., per contrasto col principio costituzionale della
 riserva relativa di legge  nonche'  con  gli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione.
   Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
 costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio  ai
 sensi  dell'art.    23,  legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente  infonda  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre
 1990, n. 341, come modificato  dall'art.  17,  comma  116,  legge  15
 maggio  1997,  n. 127, in relazione al principio costituzionale della
 riserva  relativa  di  legge  nonche'  agli  artt.  33  e  34   della
 Costituzione.
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella camera di consiglio del 25 novembre
 1998.
                         Il presidente:  Cossu
                                         Il consigliere est.:  Mollica
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