N. 38 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 novembre 1999
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 novembre 1999 (della provincia autonoma di Trento) Istruzione pubblica - Assistenza scolastica - Fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo - Piano di riparto, operato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei fondi statali tra le regioni - Mancata inclusione della provincia autonoma di Trento tra i soggetti destinatari - Conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autonoma di Trento - Invasione della sfera di competenza spettante alla provincia ricorrente in materia e lesione della sua autonomia finanziaria. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320. - D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 27, 9, n. 2, e 16; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5.(GU n.4 del 26-1-2000 )
Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale pro-tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 7231 del 5 novembre 1999 (all. 1), rappresentata a difesa - come da procura speciale del 10 novembre 1999 (rep. n. 23880) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di escludere la provincia autonoma di Trento dalla ripartizione dei fondi statali per assicurare la gratuita' totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e per il conseguente annullamento in ragione di tale esclusione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell`art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218, serie generale, del 16 settembre 1999, con particolare riferimento alle regole di riparto di cui all'art. 3 ed alle relative tabelle A1 e A2, per violazione: dell'art. 8, n. 27, dell'art. 9, n. 2, e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione; dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386. Fatto e diritto Ai sensi dell'art. 8, n. 27, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Trento dispone della potesta' legislativa primaria in materia di "assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa": cioe', a termini dell'art. 9, n. 2, nei settori della istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica). In relazione a tale norma spetta alla provincia autonoma di Trento altresi' la potesta' amministrativa, ai sensi dell'art. 16. Apposite norme di attuazione hanno in seguito dato corpo e concretezza alle competenze provinciali. In questa materia e' intervenuto l'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, disponendo un finanziamento statale aggiuntivo volto a garantire "la gratuita', totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico", nonche' a favorire la "fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore". Tale finanziamento aggiuntivo e' ripartito tra le regioni, che a loro volta' ne prevedono la ripartizione tra i comuni. Solo in caso di inadempimento da parte delle regioni le somme possono essere direttamente ripartite tra i comuni della regione. La legge n. 448 del 1998 dispone altresi' in generale, all'art. 82, che le disposizioni in essa contenute si applicano nelle province autonome, ma nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. E' chiaro, dunque, che, nel dare attuazione all'art. 27 della legge 448 del 1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto tenere conto della competenza provinciale, e delle disposizioni statutaria e attuative che regolano i rapporti tra lo Stato e la provincia stessa. In questo quadro, viene qui in considerazione la legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), che ha modificato ed integrato il titolo VI dello Statuto, in relazione all'autonomia finanziaria. In particolare il comma 2, dell'art. 5 di tale legge dispone, come e' noto, che "i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore", mentre il comma 3 precisa che, "per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto". Se si rapporta la disposizione ora citata dell'art. 5 con il finanziamento aggiuntivo recato dall'art. 27 della legge statale n. 448 del 1998, se ne deve necessariamente trarre la conseguenza che nel riparto andava inclusa anche la provincia autonoma di Trento. Infatti, non puo' essere dubbio che la distribuzione di libri gratuiti agli alunni rientra a pieno titolo nella materia della assistenza scolastica, di cui sono titolari anche le regioni a statuto ordinario, a termini dell'art. 117 della Costituzione. Si noti che non solo la cosa e', per cosi' dire, evidente in se stessa, ma pienamente corrisponde alla definizione positiva della materia operata dall'art. 42 del d.P.R. n. 616 del 1977, secondo il quale essa e' comprensiva di "tutte le strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in danaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi": cosi' il comma 1, mentre il comma 2 precisa che tra l'altro tali funzioni comprendono "l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari". E' dunque palese che l'intervento previsto dall'art. 27 della legge n. 448 del 1998 rappresenta un finanziamento aggiuntivo statale di interventi costituzionalmente rientranti nella competenza regionale e, per quanto qui interessa, della provincia autonoma di Trento: ne' muta il quadro la circostanza che la legge statale vincoli le regioni a ripartire a loro volta tali somme tra i comuni, cui competono gli interventi diretti, sia perche' e' usuale (in relazione all'art. 118, terzo comma, Cost.) che gli interventi delle regioni si svolgano mediante i comuni, sia perche' nel caso specifico degli interventi per l'anno 1999-2000 vi erano ragioni di urgenza a consigliare - o almeno a giustificare - la diretta indicazione statale dei soggetti concretamente erogatori, nelle regioni ordinarie, degli interventi. D'altronde, la stessa legge presuppone che vi sia piena competenza regionale in materia, come mostra il cenno al fatto che, nel riparto regionale, i finanziamenti dovranno pur sempre restare "aggiuntivi rispetto a quelli gia' stanziati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge": dove e' chiaro che il finanziamento straordinario si somma alla ordinaria competenza legislativa ed amministrativa delle regioni. Cio' e' confermato anche dal qui impugnato d.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, che all'art. 3, comma 5, precisa appunto che le nuove somme statali sono aggiuntive "rispetto a quelle gia' destinate dalle regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla base di legge nazionale o regionale". In questi termini, dunque, sussistono tutte le condizioni per l'operare dell'art. 5, comma 1, della legge n. 386 del 1989, e precisamente il finanziamento statale ed il riparto a favore delle regioni, in una materia di chiara competenza regionale. Invece, inopinatamente e senza allegazione di alcuna ragione, il d.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, ignora del tutto la provincia autonoma di Trento, non includendola per nulla nella ripartizione delle somme: come all'evidenza si deduce dalle tabelle allegate A1 e A2, richiamate dall'art. 3, comma 1, del decreto. La ricorrente provincia autonoma di Trento e' bene consapevole che, trattandosi del riparto della somma massima stabilita dal comma 5 dell'art. 27 della legge n. 448 del 1999, lo sperato accoglimento della domanda da essa proposta comportera' la revisione dell'intero riparto. Essa tuttavia non porta responsabilita' alcuna della mancata inclusione, e non puo' certo rinunciare per tale motivo a chiedere il rispetto di quanto stabilito a proprio favore dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989.
P. Q. M. Chiede all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato di escludere la provincia autonoma di Trento dalla ripartizione dei fondi statali per assicurare la gratuita' totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e conseguentemente annullare in ragione di tale esclusione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448", con particolare riferimento alle regole di riparto di cui all'art. 3 ed alle tabelle di riparto A1 e A2, per violazione dei principi e norme statutari ed attuativi citati in epigrafe, nei termini sopra illustrati. Padova-Roma, addi' 12 novembre 1999. Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi 99C1176