N. 39 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 novembre 1999

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22
novembre 1999 (della provincia autonoma di Bolzano)
Strade  -  ANAS - Beni gia' di proprieta' dello Stato e dell'ANAS sul
  territorio  della  provincia di Bolzano e trasferiti per legge alla
  stessa  -  Mantenimento  nel  territorio  provinciale  dell'ufficio
  dell'ANAS  di  Bolzano  per  lo svolgimento delle attivita' gia' di
  competenza   del   soppresso   compartimento   ANAS  di  Bolzano  -
  Istituzione  presso  la  sede  del suddetto ufficio di una "Sezione
  staccata  di Bolzano" dell'ufficio Autostrade di Bologna - Richiamo
  al conflitto n. 22/99, sollevato dalla stessa provincia di Bolzano,
  di  cui  il  presente  costituisce  integrazione - Violazione della
  sfera   di   competenza   provinciale  e  del  principio  di  leale
  collaborazione  -  In  subordine,  mancata  previa  intesa  con  la
  provincia - Violazione dell'autonomia provinciale e dei principi di
  imparzialita' e buon andamento della p.a.
- Nota dell'Ente Nazionale per le strade ANAS del 13 luglio 1999.
- Statuto  regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 17, 22, e 16;
  d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; Costituzione, artt. 5 e 97.
(GU n.4 del 26-1-2000 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in persona del
  presidente   pro-tempore   della   giunta  provinciale  dott.  Luis
  Durnwalder,   giusta   deliberazione   della   Giunta   provinciale
  n. 4354/1999  dell'11  ottobre  1999, rappresentata e difesa, tanto
  unitamente  quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 12
  ottobre  1999,  rogata  dall'avv.  Adolf  Auckenthaler,  segretario
  generale  della  giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 19129), dagli
  avv.ti professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di
  essi  elettivamente  domiciliata  in  Roma, corso Vittorio Emanuele
  n. 284;
    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
  presidente   del   Consiglio  in  carica;  per  il  regolamento  di
  competenza in relazione alla nota dell'Ente nazionale per le strade
  (ANAS)  -  Ufficio speciale per le Autostrade-Bologna del 13 luglio
  1999  (prot.  n. 3478);  alla  successiva nota del medesimo ufficio
  dell'ANAS, pervenuta alla provincia il 24 settembre 1999, avente ad
  oggetto  "sezione-staccata  di  Bolzano";  nonche' il provvedimento
  dell'ANAS  (non  conosciuto, ma citato nella suddetta nota) n. 6124
  del  23 marzo 1999, con cui "e' stata istituita presso la sede ANAS
  di   Bolzano   ...   una  sezione  staccata  dell'ufficio  speciale
  Autostrade di Bologna", con il compito di esercitare l'attivita' di
  vigilanza su diversi tratti autostradali fra cui anche quello della
  "Autostrada del Brennero S.p.a." (A22).

                              F a t t o

    1.  -  Il  presente  ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni  e
  strettamente  collegato ad un ricorso precedente e pendente innanzi
  a  codesta  ecc.ma  Corte  (n. 22/1999  reg.  confl.),  con  cui la
  provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  gia'  sollevato  un conflitto
  concernente la medesima materia.
    Di quello, anzi, si puo' dire che il presente ricorso costituisce
  un'appendice,  per  cui si sottolinea fin d'ora all'ecc.ma Corte la
  necessita' di discutere i due ricorsi in una medesima udienza.
    Cio'  premesso,  e  riprendendo  in  parte  quanto  gia'  si  era
  evidenziato   nell'introdurre  il  precedente  ricorso,  giova  qui
  ricordare  che,  in base all'art. 8, nn. 5, 17 e 22, ed all'art. 16
  dello  statuto  speciale,  per  il  Trentino-Alto  Adige (d.P.R. 31
  agosto  1972,  n. 670), e relative norme d'attuazione, la provincia
  autonoma  di Bolzano ha competenze legislative ed amministrative di
  rango  esclusivo in materia di "urbanistica e piani regolatori", di
  "viabilita',  acquedotti e lavori pubblici d'interesse provinciale"
  e  di "espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di
  competenza provinciale".
    Ad integrazione di tali competenze proprie, le norme d'attuazione
  statutarie   contenute   nel   d.lgs.   2  settembre  1997,  n. 320
  (modificando   quanto   gia'   stabilito   nelle  precedenti  norme
  d'attuazione  di cui specialmente agli artt. 19, 27 e 29 del d.P.R.
  22   marzo  1974,  n. 381,  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
  pubbliche)  hanno  delegato  alla provincia autonoma le funzioni in
  materia  di  viabilita'  stradale  che  erano  rimaste  allo Stato;
  attribuendo   inoltre   ad   essa   anche   i  relativi  poteri  di
  pianificazione   e   di   esproprio   (art. 19);   conseguentemente
  disponendo  la  soppressione  del  compartimento ANAS di Trento con
  sede  in Bolzano (art. 27); trasferendo ope legis alla provincia la
  proprieta'  di  tutti  i  beni  immobili  e  mobili  esistenti  nel
  territorio   provinciale   utilizzati   dal  compartimento  ANAS  e
  strumentali  all'esercizio delle funzioni delegate, e disponendo la
  successione  della  provincia  allo  Stato  ed  all'ANAS in tutti i
  rapporti  giuridici in atto con terzi inerenti le funzioni delegate
  (art. 29).
    2.  -  Piu'  specificamente,  il  secondo  comma dell'art. 19 del
  d.P.R.  22  marzo  1974,  n. 381,  come  modificato dall'art. 1 del
  d.lgs.  2  settembre 1997, n. 320, dispone che: "A decorrere dal 1o
  luglio  1998  sono  delegate  alle province autonome di Trento e di
  Bolzano,  per  il rispettivo territorio, le funzioni, in materia di
  viabilita'   stradale,   dello  Stato  quale  ente  proprietario  e
  dell'Ente  nazionale  per  le strade (ANAS), comprese quelle di cui
  all'art,  2  del  d.lgs.  26  febbraio  1994,  n. 143,  escluse  le
  autostrade".
    Ancora   si   deve  ricordare  -  ed  e',  anzi,  cio'  che  piu'
  direttamente rileva in relazione al presente ricorso - che, secondo
  l'espresso  disposto dell'art. 27, ottavo comma dello stesso d.P.R.
  n. 381/1974  (nel  testo  modificato  dall'art.  2  del  d.lgs.  n.
  320/1997),  il  compartimento  ANAS di Trento, con sede in Bolzano,
  doveva essere "soppresso con effetto dalla data di cui all'art. 19,
  secondo comma" (cio' con effetto dal 1o luglio 1998).
    A  sua  volta il successivo art. 29, commi 4, 5 e 6, dello stesso
  d.P.R.  n. 381/1974 (nel testo modificato dall'art. 3 del d.lgs. n.
  320/1997)  dispone  che:  "In deroga a quanto disposto dall'art. 3,
  comma  115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni
  immobili,  i  beni  mobili  registrati  e  gli  altri  beni  mobili
  esistenti  nel  territorio  delle  province autonome di Trento e di
  Bolzano,   strumentali   all'esercizio   delle  funzioni  delegate,
  utilizzati  alla  data del 30 giugno 1998 dal compartimento ANAS di
  Trento,  sono  trasferiti direttamente in proprieta' alla provincia
  autonoma territorialmente competente".
    I  beni  di  cui al comma precedente nonche' le strade statali di
  cui  all'art. 19  e le relative pertinenze sono consegnati, secondo
  le  procedure  di  cui agli artt. 7, 8, secondo e terzo comma, e 11
  del   d.P.R.  20  gennaio  1973,  n. 115,  alle  province  autonome
  territorialmente  competenti,  previa  intesa  con  le  medesime in
  ordine  al  riparto  dei  beni,  ivi compresi gli immobili siti nel
  territorio  di  una  provincia, ma destinati al servizio della rete
  stradale insistente sui territori di entrambe le province.
    Gli  elenchi  descrittivi  di  cui all'art. 8, secondo comma, del
  citato  d.P.R.  n.  115  del 1973 sono completati entro il 31 marzo
  1998.
    Secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma precedente e' altresi'
  consegnata  alle  province  autonome  rispettivamente competenti la
  documentazione   amministrativa,   concernente  gli  affari  ancora
  esauriti".
    4. - Come si e' gia' detto nel precedente ricorso, contrariamente
  a  quanto  stabilito  dalle  anzidette  norme  di  attuazione dello
  Statuto  speciale  di autonomia Trentino-Alto Adige lo Stato, e per
  esso  l'ANAS  (che,  com'e' noto, in base al d.lgs. n. 143/1994, e'
  l'ente  pubblico  che,  sotto  la vigilanza del Ministro dei lavori
  pubblici,  gestisce  le  strade  ed  autostrade di proprieta' dello
  Stato  e svolge tutti gli altri compiti, relativi ad esse, che sono
  elencati  dall'art, 2 del citato d.P.R. n. 143/1994), anziche' dare
  piena  e  leale  esecuzione  alla  suddetta disciplina, ha posto in
  essere  comportamenti  omissivi  ed  atti lesivi delle attribuzioni
  spettanti  in  materia alla provincia: per esempio, non hanno fatto
  precedere  la  consegna  dei  beni di cui ai commi 4 e 5 del d.P.R.
  n. 381/1974 dalla prescritta previa intesa con la provincia.
    In  particolare  -  per  quanto soprattutto interessa il presente
  ricorso  -  non hanno provveduto a sopprimere il compartimento ANAS
  di  Trento,  con sede in Bolzano, che e' tuttora operante, salvo ad
  avere formalmente assunto la diversa denominazione di "ufficio ANAS
  di Bolzano" (v. nota dell'ANAS - Direzione generale di Roma, del 20
  maggio  1999,  prot.  n. 1117,  oggetto  del precedente conflitto):
  ufficio  che,  almeno  al momento della proposizione del precedente
  ricorso,  risultava  diretto  dal dott. Giuseppe Serra, ed alle cui
  dipendenze  lavorano  costantemente da otto a quindici impiegati, e
  che   l'ANAS   asserisce  di  aver  mantenuto  per  esercitare  nel
  territorio  provinciale  le  funzioni  asseritamente  residue  (non
  delegate) che l'Ente non potrebbe dismettere.
    Non  solo  questo: gia' nella citata nota dell'ANAS del 20 maggio
  1999  si  faceva  riferimento  anche ad una non meglio identificata
  "sezione  staccata  per la vigilanza sulla rete auto stradale delle
  regioni del Nord Est".
    Anche con particolare riguardo a quanto si e' da ultimo ricordato
  (mantenimento  degli uffici dell'ANAS nella provincia di Bolzano, e
  per  di  piu'  costituzione di ulteriori nuovi uffici) la provincia
  autonoma  di  Bolzano  ha  sollevato  il gia' pendente conflitto di
  attribuzioni (n. 22/1999).
    5. - Tutto  cio'  premesso,  di  recente la provincia e' venuta a
  conoscenza degli atti indicati in epigrafe.
    Dapprima   della   nota  dell'ANAS  -  ufficio  speciale  per  le
  Autostrade-Bologna,    del    13    settembre    1999   (conosciuta
  successivamente),  ed indirizzata, fra gli altri soggetti, anche ad
  "ANAS, sezione staccata di Bolzano dell'ufficio speciale Autostrade
  di  Bologna", contenente la convocazione ad una riunione da tenersi
  a Bologna il 23 settembre 1999, nel cui ordine del giorno vi e' (al
  primo  posto)  la "istituzione della sezione staccata di Bolzano" e
  nella  quale  si  preannuncia  una  illustrazione dei compiti della
  suddetta sezione.
    Successivamente  la  provincia e' venuta a conoscenza del secondo
  dei  documenti  indicati  in  epigrafe,  cioe'  la  nota dal titolo
  "sezione  staccata  di  Bolzano"  con la quale l'ANAS, innanzitutto
  richiama nelle premesse il suo precedente provvedimento n. 6124 del
  23  marzo  1999  (di  cui, cosi', solo ora la provincia e' venuta a
  conoscenza) che ha istituito presso la gia' esistente "sede ANAS di
  Bolzano"   anche   "una   sezione  staccata  dell'ufficio  speciale
  Autostrade  di Bologna, con il compito di esercitare l'attivita' di
  vigilanza sui seguenti tratti autostradali: ...".
    L'atto  in  questione elenca, poi, i tratti autostradali, nessuno
  dei  quali  e' ricompreso nel territorio della provincia di Bolzano
  ad  eccezione  della Autostrada del Brennero (A22) che pero' - come
  fra poco meglio si vedra' - non e' una autostrada statale.
    Segue  quindi  una analitica indicazione e disciplina dei compiti
  di  vigilanza assegnati alla regione, la indicazione del Capo della
  sezione   medesima   (geom.  Agostino  Gasperetti)  e  degli  altri
  dipendenti  ad  essa  assegnati  con  l'indicazione  delle relative
  mansioni  (in  particolare  al geometra Claudio Bertoluzza e' stata
  affidata  la  tratta  dell'Autostrada  del  Brennero ricompresa nel
  territorio provinciale).
    Gli  atti  suddetti sono lesivi delle attribuzioni costituzionali
  della provincia autonoma di Bolzano, che si vede pertanto costretta
  -  anche  in  relazione  ad  essi  -  a  sollevare  il conflitto di
  attribuzioni, per i seguenti motivi:

                            D i r i t t o

    Violazione   delle  attribuzioni  della  provincia,  autonoma  di
  Bolzano di cui all'art. 8, n. 5, n. 17 e n. 22 ed all'art. 16 dello
  statuto  speciale  Trentino-Alto  Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) ed
  alle  relative  norme  d'attuazione:  22  marzo 1974, n. 381 (spec.
  artt. 19 e 27 come modificati dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 320).
  Violazione del principio di leale cooperazione e degli artt. 5 e 97
  della Costituzione.
    1.  -  Gli atti in relazione ai quali sorge il presente conflitto
  sono  lesivi  delle  attribuzioni provinciali sotto due concorrenti
  profili:   sotto  un  primo  profilo  (gia'  ampiamente  emerso  in
  occasione del precedente e connesso ricorso n. 22/1999) perche' con
  essi  viene  ribadita la permanente esistenza di un ufficio ANAS di
  Bolzano, "presso la cui sede", infatti, e' stata istituita anche la
  sezione  staccata  di  Bolzano  dell'ufficio speciale Autostrade di
  Bologna.  Il  secondo  e  concorrente  profilo attiene appunto alla
  istituzione di quest'ultima sezione staccata di Bolzano.
     Al riguardo si debbono riprendere e sviluppare le considerazioni
  gia'  enunciate nel precedente ricorso, rinviando anche ad esso per
  talune  premesse  di  carattere  generale  su  problemi preliminari
  comuni ad entrambi i conflitti (pp. 12-116 del ricorso n. 22/1999).
    2.  -  In  relazione al primo profilo, lo Stato - come si e' gia'
  detto  -  era  obbligato  in forza dell'art. 2, comma 1, del d.lgs.
  n. 320/1997 (art. 27, comma 8, d.P.R. n. 381/1974) a "sopprimere il
  Compartimento ANAS di Trento, con sede in Bolzano", con effetto dal
  1o luglio 1998.
    A  tutt'oggi  tale  Compartimento  di  fatto esiste e continua ad
  operare  in  Bolzano (nella sua tradizionale sede di via Amba Alagi
  n. 24),  come  risulta  anche  dagli  atti in relazione ai quali si
  propone  il  presente  conflitto.  Infatti e' presso di esso che e'
  stata  istituita  anche la sezione staccata di Bolzano dell'ufficio
  speciale Autostrade dell'ANAS.
    A  dimostrare  il  contrario  non varrebbe certo sostenere che il
  Compartimento ANAS di Bolzano e' stato soppresso e che oggi sarebbe
  invece  operante,  sia pure nella stessa sede, solo "l'ufficio ANAS
  di Bolzano" (come aveva scritto l'ANAS Direzione Generale nella sua
  nota  20  maggio  1999,  prot.  n. 1117, in relazione alla quale e'
  stato   sollevato  il  precedente  conflitto).  Infatti  non  basta
  "cambiare  nome"  ad  un  ufficio per potere dire che esso e' stato
  soppresso.  Il  fatto  che  si  mantenga  in vita l'ufficio ANAS di
  Bolzano,  violando  una  specifica  norma d'attuazione, costituisce
  dunque una palese lesione della sfera di competenza provinciale.
    In effetti la soppressione del compartimento ANAS di Trento, sede
  di  Bolzano,  costituiva  un  obbligo  ineludibile  per lo Stato, e
  nessuna norma d'attuazione prevede la possibilita' del mantenimento
  di un ufficio ANAS a Bolzano sotto altra denominazione.
    Non  lo  prevede,  e  comunque  la  norma d'attuazione e' violata
  perche' manca ogni presupposto per tale mantenimento, non esistendo
  affatto  delle  "funzioni  residue"  (non  delegate)  che  quel suo
  ufficio  di  Bolzano  debba gestire, come cerca invece di sostenere
  l'ANAS  Direzione  Generale:  "L'Ente  mantiene  le funzioni di cui
  all'art.  2  del d.lgs. n. 143/1994, che non puo' istituzionalmente
  dimettere"  (cosi'  la  citata  nota 20 maggio 1999, prot. n. 1117,
  pag. 3).
    Come  gia' si e' detto, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del
  d.P.R.  n.  381/74  (art. 1,  comma  1, lett b), d.lgs. 2 settembre
  1997,  n. 320)  tutte le funzioni in materia di viabilita' stradale
  dello  Stato  e  dell'ANAS  nel  territorio  provinciale, "comprese
  quelle  di cui all'art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143" sono
  state delegate alla provincia autonoma di Bolzano, escluse solo "le
  autostrade".
    Queste   ultime,   peraltro,   evidentemente   sono  soltanto  le
  autostrade  gia'  gestite  dall'ANAS:  cioe'  - in base al comma 1,
  lettera  a),  dell'art.  2  del  d.lgs.  n. 143/1994 - le sole "...
  autostrade di proprieta' dello Stato".
    Soltanto  queste ultime non rientrano nella delega delle funzioni
  in  materia  di viabilita' di cui al secondo comma dell'art. 19 del
  d.P.R.  n. 381/1974,  e  permangono quindi nelle competenze residue
  dell'ANAS.
    Ma  poiche'  nella  provincia di Bolzano attualmente non esistono
  autostrade  statali  cio'  significa che, in realta', dal 1o luglio
  1998  non sussiste alcuna funzione residua dell'ANAS di gestione di
  strade o di autostrade statali nel territorio della provincia.
    Infatti  anche  la  Autostrada del Brennero non e' una autostrada
  statale,  ma  una  autostrada  privata  costruita  e gestita da una
  S.p.a.  ("Societa' per azioni Autostrada del Brennero", con sede in
  Trento),  al  cui  capitale partecipa anche la provincia ricorrente
  (cfr.  legge  provinciale 5 luglio 1963, n. 7). Societa' alla quale
  e'  stata  a  suo  tempo  assentita  la  costruzione  e la gestione
  dell'autostrada del Brennero, che ne e' attualmente la proprietaria
  e continuera' ad esserlo fino alla scadenza della concessione.
    Una  autostrada  che e' quindi - cosi' come il caso analogo delle
  ferrovie  in sevizio pubblico costruite e gestite in concessione da
  privati - un "bene privato d'interesse pubblico" (Sandulli).
    Tutto  cio'  anche  senza  considerare  che la norma d'attuazione
  dello  Statuto (art. 27, ottavo comma, d.P.R. n. 381 del 1974, come
  successivamente  modificato) prescrive la soppressione dell'ufficio
  (o  compartimento)  ANAS  di Bolzano a prescindere da eventuali sue
  funzioni residue (comunque inesistenti).
    Per  concludere  su  questo  punto,  la  realta' e' che l'attuale
  "ufficio  di  Bolzano"  dell'ANAS  continua  tuttora  a svolgere le
  attivita'  gia'  di  competenza del "compartimento ANAS" di Bolzano
  (fittiziamente  soppresso);  attivita'  che non rientrano in alcuna
  funzione  legittimamente residuata all'ANAS, e che invece sono oggi
  di competenza della provincia ricorrente.
    Una   eloquente  testimonianza,  fra  le  tante,  di  quanto  ora
  affermato  puo'  essere  costituita dal contenuto della nota del 22
  ottobre  1999  (prot.  n. 3779)  indirizzata  proprio  dal suddetto
  "ufficio  di Bolzano" dell'ANAS alle provincie autonome di Trento e
  di  Bolzano,  avente  per  oggetto "Studio per la valutazione delle
  condizioni    funzionali   della   rete   stradale,   nazionale   e
  provinciale",  che  si  depositera'  -  con  il relativo allegato -
  assieme al presente ricorso.
    3.   -   Parimenti   lesiva   delle   competenze  provinciali  e'
  l'istituzione  nella  provincia di Bolzano - istituzione effettuata
  presso  la "sede ANAS di Bolzano, preesistente e mantenuta in vita,
  di  cui  sopra  -  anche  di  una  "sezione  staccata  di  Bolzano"
  dell'ufficio  speciale  Autostrade  dell'ANAS  di  Bologna,  con il
  compito  della "vigilanza sulla rete autostradale delle regioni del
  Nord-Est"  (come  si  legge  nella  nota  della  Direzione Generale
  dell'ANAS  del 20 maggio 1999, di cui al precedente conflitto), ivi
  compresa  (come  si  legge  nel  secondo  degli  atti  dell'ANAS in
  relazione   ai   quali   si   propone  il  presente  ricorso  anche
  l'autostrada del Brennero.
    Infatti  -  come sopra gia' si e' detto - in provincia di Bolzano
  non  ci  sono  autostrade statali ed e' certo fuori luogo istituire
  proprio  a Bolzano una apposita sezione per la vigilanza sulla rete
  autostradale  delle regioni del Nord-Est, quando si sa che il punto
  piu'  vicino  di collegamento dell'autostrada del Brennero con tale
  rete   autostradale   (l'intersezione   dell'autostrada   A22,  del
  Brennero,  con l'autostrada A4, Brescia-Verona-Vicenza-Padova) e' a
  Verona  (fuori  del  territorio  provinciale) e dista ben 155 km da
  Bolzano!
    La  circostanza, davvero assai singolare, della istituzione della
  suddetta  sezione  staccata  per  la vigilanza sulle autostrade del
  Nord-Est  proprio  a  Bolzano,  cioe'  in  una  localita' del tutto
  eccentrica  rispetto  al  baricentro  della  rete  autostradale del
  Nord-Est  d'Italia,  svela  quello  che  e',  in  realta', il reale
  intento  della  istituzione a Bolzano di tale sezione: quello cioe'
  di   costituire  un  paravento  per  cercare  in  qualche  modo  di
  giustificare  la permanenza in Bolzano anche dello "ufficio ANAS di
  Bolzano",  cioe'  del  "Compartimento  ANAS  di  Trento con sede in
  Bolzano" che di fatto non e' stato soppresso come invece richiedono
  le  norme  d'attuazione  dello  Statuto (art. 27, ottavo comma, del
  d.P.R. n. 381/1974).
    Ufficio  ANAS  di  Bolzano che continua ad operare (con lo stesso
  personale)  nella  sede originaria del Dipartimento in Bolzano (via
  Amba  Alagi  n. 24) e "presso" il quale, nella medesima sede di via
  Amba  Alagi,  e'  stata  istituita  la  nuova  "sezione staccata di
  Bolzano".
    3.  -  In subordine, la provincia ricorrente deve anche lamentare
  il  fatto che, a tutto concedere, l'istituzione della nuova sezione
  staccata  di  Bolzano avrebbe dovuto almeno essere preceduta da una
  procedura collaborativa (intesa, ovvero previa richiesta di parere)
  fra lo Stato (o per esso l'ANAS) e la provincia ricorrente: cio' in
  considerazione  della  concorrenza  di competenze dei due enti che,
  quanto meno, sussiste in materia.
    Ma  tale procedura collaborativa non vi e' stata, con conseguente
  violazione,   assieme  alle  attribuzioni  provinciali,  anche  del
  principio di leale cooperazione.
                              P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale in accoglimento del presente
  ricorso:
        a)  dichiarare che non spetta allo Stato (e per esso all'Ente
  nazionale  per  le  strade  ANAS),  mantenere  operante  in Bolzano
  l'ufficio  ANAS  di  Bolzano,  contrariamente  a  quanto  stabilito
  dall'art. 28, ottavo comma del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381;
        b) dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso all'ANAS,
  di  istituire  presso  la  sede  del  suddetto "ufficio di Bolzano"
  dell'ANAS,  anche  una  "sezione  staccata di Bolzano" dell'ufficio
  Autostrade   di   Bologna;   in   subordine,  che  non  gli  spetta
  d'istituirla   al  di  fuori  di  procedure  collaborative  con  la
  provincia autonoma di Bolzano;
        c) e per l'effetto annullare gli atti dell'ANAS impugnati.
          Roma-Bolzano, addi' 12 novembre 1999.
         Avv. prof. Sergio Panunzio - avv. prof. Roland Riz
99C1177