N. 40 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 novembre 1999
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 novembre 1999 (della provincia autonoma di Bolzano) Istruzione pubblica - Assistenza scolastica - Fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo - Piano di riparto, operato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei fondi statali tra le regioni - Mancata inclusione della provincia autonoma di Bolzano tra i soggetti destinatari - Conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autonoma di Bolzano - Invasione della sfera di competenza spettante alla provincia ricorrente in materia e lesione della sua autonomia finanziaria. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320. - D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 27, 9, n. 2, e 16; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 12.(GU n.4 del 26-1-2000 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro-tempore della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale del 15 novembre 1999, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale del 15 novembre 1999, rogata dall'avv. Adolf Auckenthaler, segretario generale della giunta provinciale, dagli avv.ti professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 284; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, ed allegate tabelle, concernente "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo". F a t t o 1. - In forza dell'art. 8, n. 27, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alla provincia autonoma di Bolzano spetta la competenza legislativa primaria in materia di assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui la provincia ha competenza legislativa. In forza dell'art. 9, n. 2, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo Statuto speciale Trentino-Alto Adige, alla provincia autonoma di Bolzano spetta la competenza legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica magistrale, tecnica, professionale e artistica). In forza dell'art. 16 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Statuto speciale Trentino-Alto Adige, alla provincia autonoma di Bolzano in dette materie spettano anche le correlative potesta' amministrative. Ai sensi del titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 la provincia autonoma di Bolzano e' dotata altresi' di autonomia finanziaria. In particolare l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), dispone: "1) le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti; 2) i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province; 3) per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto.". A sua volta, infine, l'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (norma di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale) detta le disposizioni in ordine alle modalita' di applicazione dell'art. 5 legge n. 386/1989: "1) le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate; 2) le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 della legge 30 novembre 1989, n. 386; 3) in caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi; 4) le somme assegnate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o piu' soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento.". 2. - Cio' premesso, si deve ricordare che l'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha istituito la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo stabilendo ai commi 1 e 2 che: "1) nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuita', totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonche' alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni; 2) le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalita' di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.". La stessa legge 23 dicembre 1989, n. 448, contiene all'art. 82 anche un'esplicita norma di salvaguardia dell'autonomia provinciale: "Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione". 3. - Da ultimo sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1999 e' stato pubblicato il d.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, gia' indicato in epigrafe, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inteso dare attuazione all'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 disponendo il riparto dei fondi disponibili tra le regioni. In particolare l'art. 3 ("Ripartizione dei fondi tra le regioni") di tale d.P.C.M. n. 320/1999 prevede a tal fine, nel suo primo comma, che: "Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, sono ripartite tra le regioni in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato alle allegate tabelle A (1) e A (2)". Dalle allegate tabelle A (1) e A (2) al d.P.C.M. n. 320/1999 (di cui la tabella A (1) costituisce il piano di riparto dei Fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e la tabella A (2) costituisce il piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore) risulta che la provincia autonoma di Bolzano (analogamente a quella di Trento) e' esclusa dalla ripartizione dei fondi di complessivi 200 miliardi di previsti. Il d.P.R. 5 agosto 1999, n. 320 che esclude la provincia autonoma di Bolzano dalla ripartizione di questi fondi e' pertanto lesivo delle attribuzioni della provincia stessa, che quindi lo impugna per i seguenti motivi: D i r i t t o Violazione delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano, di cui all'art. 8, n. 27, all'art. 9, n. 2, ed all'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed alle relative norme di attuazione: in particolare art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nonche' art. 12 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. 1. - Con il d.P.R. 5 agosto 1999, n. 320 qui impugnato il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inteso disporre il riparto dei fondi istituiti per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo. Tale finanziamento e' stato istituito con l'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha previsto al comma primo il finanziamento totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, nonche' dei libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, sempre se in possesso dei requisiti richiesti. Sempre al comma primo tale art. 27 prevede che le categorie degli aventi diritto al beneficio sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari. Al comma secondo dell'art. 27, legge 23 dicembre 1998, n. 448 e' poi stato disposto che le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalita' di ripartizione dei finanziamenti ai comuni. E' previsto inoltre che tali finanziamenti: "sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge.". Solo in caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.". E' chiaro che il Presidente del Consiglio dei Ministri nel dare attuazione a questa legge avrebbe dovuto includere anche la provincia autonoma di Bolzano in quanto detto finanziamento rientra nelle competenze primarie e secondarie della provincia stessa. Come detto sopra, alla provincia autonoma di Bolzano spetta ai sensi dell'art. 8, n. 27, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige la competenza legislativa primaria in materia di assistenza scolastica per i settori di istruzione cui la stessa ha competenza legislativa. L'art. 9, n. 2, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Statuto speciale Trentino-Alto Adige attribuisce a sua volta alla provincia autonoma di Bolzano la competenza legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica). In forza dell'art. 16, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Statuto speciale Trentino-Alto Adige alla provincia autonoma di Bolzano in dette materie spettano anche la correlative potesta' amministrative. Non v'e' dubbio quindi che il finanziamento di cui all'art. 27, legge 23 dicembre 1998, n. 448 che prevede la distribuzione di libri di testo agli alunni meno abbienti rientra a pieno titolo nella competenza provinciale in materia di assistenza scolastica. La provincia autonoma di Bolzano andava pertanto necessariamente inclusa fra i soggetti destinatari di tale finanziamento. 2. - Il d.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 qui impugnato ha invece inspiegabilmente escluso la provincia autonoma di Bolzano da tale finanziamento. Tale esclusione e' palesemente illegittima considerato anche che l'art. 82 della legge 23 dicembre 1989, n. 448 dispone espressamente che: "Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione". Una simile esclusione e' in contrasto non soltanto con le suddette norme statutarie attributive alla provincia di competenze in materia di assistenza scolastica, ma anche con l'autonomia finanziaria di cui al titolo VI dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386). In particolare i primi due commi dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, come gia' ricordato, dispongono che: "1) le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti; 2) i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province". Per il chiaro disposto delle suddette disposizioni (aventi valore di norme d'attuazione dello Statuto: sentenza n. 116/1991) la provincia autonoma di Bolzano non puo' essere esclusa dai finanziamenti statali, sia che si tratti di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (primo comma), sia in ogni altro caso in cui si tratti di finanziamenti per i quali sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Sulla base della giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (per tutte sentenze n. 116/1991 e n. 427/1992), si dovrebbe ritenere che il caso in questione della fornitura gratuita dei libri di testo ricada piu' nel primo che nel secondo comma dell'art. 5, essendo diretta a perseguire un obiettivo che e' di "politica sociale" e non gia' di politica economica (cfr. la citata sentenza n. 116/1991). Ma se pure esso non ricadesse nel primo comma dell'art. 5, allora ricade certamente nella gia' richiamata, disciplina del secondo comma; ed in tal caso e' applicabile altresi' il terzo comma dell'art. 5, secondo cui il finanziamento spetta alla provincia di Bolzano "a prescindere da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto". Orbene, i parametri di riparto sono stati individuati all'art. 3, comma 1 del d.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, il quale prevede che: "Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, sono ripartite tra le regioni in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi dei consumi secondo quanto indicato alle allegate tabelle A (1) e A (2).". Ma, come gia' si e' detto, le tabelle A (1) ed A (2), allegate al d.P.C.M. n. 320/1999, ignorano del tutto la provincia autonoma di Bolzano, come se l'Istat non avesse rilevato nella provincia autonoma di Bolzano l'esistenza di famiglie con reddito netto non superiore a 30 milioni! Da cio' consegue la esclusione della provincia ricorrente dal finanziamento e, quindi, la lesione delle sue attribuzioni costituzionali nonche' della sua autonomia finanziaria.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, dichiarare che non spetta allo Stato di escludere la provincia autonoma di Bolzano dall'assegnazione dei finanziamenti statali per assicurare la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all'art. 27 della legge n. 448 del 1998, e per l'effetto annullare, in parte qua il d.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 ("Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo"), e le allegate tabelle A (1) ed A (2). Roma-Bolzano, addi' 15 novembre 1999. Avv. prof. Roland Riz - avv. prof. Sergio Panunzio 99C1178