N. 40 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 23 novembre 1999

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23
novembre 1999 (della provincia autonoma di Bolzano)
Istruzione  pubblica  -  Assistenza  scolastica  - Fornitura gratuita
  totale o parziale di libri di testo - Piano di riparto, operato con
  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  dei fondi
  statali  tra  le  regioni  -  Mancata  inclusione  della  provincia
  autonoma  di  Bolzano  tra  i  soggetti  destinatari - Conflitto di
  attribuzione  sollevato  dalla  provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Invasione  della  sfera  di  competenza  spettante  alla  provincia
  ricorrente in materia e lesione della sua autonomia finanziaria.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n.
  320.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, n. 27, 9, n. 2, e 16; legge
  30  novembre  1989,  n.  386, art. 5; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268,
  art. 12.
(GU n.4 del 26-1-2000 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in persona del
  presidente   pro-tempore   della   giunta  provinciale  dott.  Luis
  Durnwalder,  giusta  deliberazione  della giunta provinciale del 15
  novembre  1999,  rappresentata  e  difesa,  tanto unitamente quanto
  disgiuntamente, in virtu' di procura speciale del 15 novembre 1999,
  rogata  dall'avv.  Adolf  Auckenthaler,  segretario  generale della
  giunta  provinciale,  dagli  avv.ti  professori  Sergio  Panunzio e
  Roland  Riz  e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in
  Roma, corso Vittorio Emanuele n. 284;
    Contro  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri in persona del
  presidente   del   Consiglio  in  carica;  per  il  regolamento  di
  competenza in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri  5  agosto  1999, n. 320, ed allegate tabelle, concernente
  "Regolamento  recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della
  legge   23  dicembre  1998,  n. 448,  sulla  fornitura  gratuita  o
  semigratuita di libri di testo".

                              F a t t o

    1. - In  forza dell'art. 8, n. 27, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
  Statuto   speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  alla  provincia
  autonoma  di  Bolzano  spetta la competenza legislativa primaria in
  materia di assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui
  la provincia ha competenza legislativa.
    In  forza  dell'art. 9,  n. 2, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
  recante  lo  Statuto  speciale  Trentino-Alto Adige, alla provincia
  autonoma di Bolzano spetta la competenza legislativa concorrente in
  materia  di  istruzione  elementare  e secondaria (media, classica,
  scientifica magistrale, tecnica, professionale e artistica).
    In  forza  dell'art.  16  d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670, Statuto
  speciale Trentino-Alto Adige, alla provincia autonoma di Bolzano in
  dette    materie    spettano    anche   le   correlative   potesta'
  amministrative.
    Ai  sensi  del  titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come
  modificato  dalla  legge  30  novembre  1989,  n. 386  la provincia
  autonoma di Bolzano e' dotata altresi' di autonomia finanziaria.
    In  particolare  l'art.  5  della  legge 30 novembre 1989, n. 386
  (Norme   per   il   coordinamento   della   finanza  della  regione
  Trentino-Alto  Adige  e  delle  province  autonome  di  Trento e di
  Bolzano con la riforma tributaria), dispone:
        "1)  le  province  autonome  partecipano alla ripartizione di
  fondi   speciali   istituiti   per   garantire  livelli  minimi  di
  prestazioni  in  modo  uniforme  su  tutto il territorio nazionale,
  secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti;
        2)  i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di
  legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore
  delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono
  al  bilancio  delle stesse per essere utilizzati, secondo normative
  provinciali,  nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro
  nei conti consuntivi delle rispettive province;
        3) per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui
  al  comma  2,  si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle
  stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei
  parametri o delle quote di riparto.".
    A  sua  volta, infine, l'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268
  (norma di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale)
  detta  le  disposizioni  in  ordine  alle modalita' di applicazione
  dell'art. 5 legge n. 386/1989:
        "1)   le  disposizioni  in  ordine  alle  procedure  ed  alla
  destinazione  dei  fondi  di cui all'art. 5 della legge 30 novembre
  1989,  n. 386,  si  applicano con riferimento alle leggi statali di
  intervento  previste,  anche  se  le  stesse non sono espressamente
  richiamate;
        2)  le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 16
  marzo 1992, n. 266, non concernono l'attribuzione o la ripartizione
  di  fondi  statali  a  favore della provincia per scopi determinati
  dalle  leggi  statali.  A  detti  fondi continuano ad applicarsi le
  disposizioni  di  cui  all'art.  5, comma 2 della legge 30 novembre
  1989, n. 386;
        3)   in  caso  di  assegnazione  di  finanziamenti  ai  sensi
  dell'art. 5,  comma  2,  della  legge  30  novembre 1989, n. 386, i
  relativi  stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio
  provinciale  nella misura necessaria per far fronte rispettivamente
  agli  impegni  ed  ai  pagamenti previsti per l'esercizio in corso,
  salvo  l'obbligo  di  compensare  gli eventuali minori stanziamenti
  rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi
  successivi;
        4)  le  somme  assegnate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della
  legge  30  novembre  1989,  n. 386,  sono  erogate  in  una  o piu'
  soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento.".
    2.  -  Cio' premesso, si deve ricordare che l'art. 27 della legge
  23  dicembre  1998,  n. 448,  ha  istituito  la fornitura gratuita,
  totale  o  parziale,  dei  libri di testo stabilendo ai commi 1 e 2
  che:
          "1)  nell'anno  scolastico  1999-2000 i comuni provvedono a
  garantire  la  gratuita',  totale o parziale, dei libri di testo in
  favore  degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso
  dei  requisiti  richiesti, nonche' alla fornitura di libri di testo
  da  dare  anche  in  comodato agli studenti della scuola secondaria
  superiore  in  possesso  dei  requisiti  richiesti. Con decreto del
  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su proposta del Ministro
  della   pubblica   istruzione,   previo   parere  della  Conferenza
  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e delle competenti Commissioni
  parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al
  beneficio,   applicando,   per   la  valutazione  della  situazione
  economica  dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo
  31  marzo  1998,  n.  109, in quanto compatibili, con le necessarie
  semplificazioni ed integrazioni;
          2) le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1,
  disciplinano   le   modalita'   di   ripartizione   ai  comuni  dei
  finanziamenti  previsti  che  sono  comunque  aggiuntivi rispetto a
  quelli  gia'  destinati  a  tal fine alla data di entrata in vigore
  della  presente  legge.  In  caso di inadempienza delle regioni, le
  somme  sono  direttamente  ripartite  tra  i comuni con decreto del
  Ministro  dell'interno,  di  intesa  con il Ministro della pubblica
  istruzione,  ai  sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri di cui al comma 1.".
    La  stessa  legge  23 dicembre 1989, n. 448, contiene all'art. 82
  anche    un'esplicita    norma   di   salvaguardia   dell'autonomia
  provinciale:  "Le  disposizioni  della  presente legge si applicano
  alle  regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento
  e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli Statuti di autonomia e
  delle relative norme di attuazione".
    3.  - Da ultimo sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1999 e'
  stato  pubblicato  il d.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, gia' indicato
  in  epigrafe,  con  cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
  inteso  dare  attuazione  all'art. 27 della legge 23 dicembre 1998,
  n. 448 disponendo il riparto dei fondi disponibili tra le regioni.
    In particolare l'art. 3 ("Ripartizione dei fondi tra le regioni")
  di  tale  d.P.C.M.  n. 320/1999  prevede  a tal fine, nel suo primo
  comma,  che:  "Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui
  all'art.  27,  comma  5, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, sono
  ripartite  tra  le regioni in ragione della percentuale di famiglie
  con  reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base
  dell'analisi  dei  consumi,  secondo  quanto indicato alle allegate
  tabelle A (1) e A (2)".
    Dalle  allegate tabelle A (1) e A (2) al d.P.C.M. n. 320/1999 (di
  cui  la  tabella  A  (1)  costituisce il piano di riparto dei Fondi
  destinati  alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni
  che  adempiono  l'obbligo scolastico e la tabella A (2) costituisce
  il piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di
  testo  in  favore  degli  alunni della scuola secondaria superiore)
  risulta che la provincia autonoma di Bolzano (analogamente a quella
  di  Trento)  e' esclusa dalla ripartizione dei fondi di complessivi
  200 miliardi di previsti.
    Il d.P.R. 5 agosto 1999, n. 320 che esclude la provincia autonoma
  di  Bolzano  dalla  ripartizione di questi fondi e' pertanto lesivo
  delle  attribuzioni  della  provincia stessa, che quindi lo impugna
  per i seguenti motivi:

                            D i r i t t o

    Violazione   delle   attribuzioni  della  provincia  autonoma  di
  Bolzano, di cui all'art. 8, n. 27, all'art. 9, n. 2, ed all'art. 16
  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670  (statuto  speciale  per il
  Trentino-Alto  Adige)  ed  alle  relative  norme  di attuazione: in
  particolare  art.  5  della legge 30 novembre 1989, n. 386, nonche'
  art. 12 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.
    1.  -  Con  il  d.P.R.  5  agosto  1999,  n. 320 qui impugnato il
  Presidente del Consiglio dei Ministri ha inteso disporre il riparto
  dei fondi istituiti per la fornitura gratuita totale o parziale dei
  libri di testo.
    Tale  finanziamento  e' stato istituito con l'art. 27 della legge
  23  dicembre  1998,  n. 448  che  ha  previsto  al  comma  primo il
  finanziamento totale o parziale, dei libri di testo in favore degli
  alunni  che  adempiono  l'obbligo  scolastico, nonche' dei libri di
  testo  da  dare  anche  in  comodato  agli  studenti  della  scuola
  secondaria   superiore,   sempre   se  in  possesso  dei  requisiti
  richiesti.
    Sempre al comma primo tale art. 27 prevede che le categorie degli
  aventi  diritto  al  beneficio  sono  individuate  con  decreto del
  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su proposta del Ministro
  della   pubblica   istruzione,   previo   parere  della  Conferenza
  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato, delle regioni e delle
  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  delle competenti
  Commissioni parlamentari.
    Al  comma secondo dell'art. 27, legge 23 dicembre 1998, n. 448 e'
  poi  stato disposto che le regioni, nel quadro dei principi dettati
  dal   comma  1,  disciplinano  le  modalita'  di  ripartizione  dei
  finanziamenti ai comuni.
    E'  previsto  inoltre  che  tali  finanziamenti:  "sono  comunque
  aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla data di
  entrata in vigore della presente legge.".
    Solo  in  caso  di  inadempienza  delle  regioni,  le  somme sono
  direttamente  ripartite  tra  i  comuni  con  decreto  del Ministro
  dell'interno,  di intesa con il Ministro della pubblica istruzione,
  ai  sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
  cui al comma 1.".
    E'  chiaro  che il Presidente del Consiglio dei Ministri nel dare
  attuazione  a  questa  legge  avrebbe  dovuto  includere  anche  la
  provincia autonoma di Bolzano in quanto detto finanziamento rientra
  nelle competenze primarie e secondarie della provincia stessa.
    Come  detto  sopra,  alla provincia autonoma di Bolzano spetta ai
  sensi  dell'art. 8,  n. 27,  d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Statuto
  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  la  competenza legislativa
  primaria  in  materia  di  assistenza  scolastica  per i settori di
  istruzione cui la stessa ha competenza legislativa.
    L'art. 9,  n. 2,  d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Statuto speciale
  Trentino-Alto Adige attribuisce a sua volta alla provincia autonoma
  di  Bolzano  la  competenza  legislativa  concorrente in materia di
  istruzione  elementare  e secondaria (media, classica, scientifica,
  magistrale, tecnica, professionale e artistica).
    In  forza  dell'art. 16,  d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670, Statuto
  speciale  Trentino-Alto Adige alla provincia autonoma di Bolzano in
  dette    materie    spettano    anche   la   correlative   potesta'
  amministrative.
    Non  v'e'  dubbio quindi che il finanziamento di cui all'art. 27,
  legge  23  dicembre  1998,  n. 448  che prevede la distribuzione di
  libri  di  testo  agli  alunni meno abbienti rientra a pieno titolo
  nella competenza provinciale in materia di assistenza scolastica.
    La  provincia autonoma di Bolzano andava pertanto necessariamente
  inclusa fra i soggetti destinatari di tale finanziamento.
    2.  -  Il  d.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 qui impugnato ha invece
  inspiegabilmente  escluso  la provincia autonoma di Bolzano da tale
  finanziamento.
    Tale  esclusione e' palesemente illegittima considerato anche che
  l'art.   82   della   legge   23   dicembre  1989,  n. 448  dispone
  espressamente   che:  "Le  disposizioni  della  presente  legge  si
  applicano  alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome
  di  Trento  e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli Statuti di
  autonomia e delle relative norme di attuazione".
    Una  simile  esclusione  e'  in  contrasto  non  soltanto  con le
  suddette  norme statutarie attributive alla provincia di competenze
  in  materia  di  assistenza  scolastica,  ma  anche con l'autonomia
  finanziaria  di  cui  al  titolo  VI  dello Statuto speciale per il
  Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato
  dalla legge 30 novembre 1989, n. 386).
    In  particolare  i  primi  due  commi  dell'art. 5 della legge 30
  novembre 1989, n. 386, come gia' ricordato, dispongono che:
        "1)  le  province  autonome  partecipano alla ripartizione di
  fondi   speciali   istituiti   per   garantire  livelli  minimi  di
  prestazioni  in  modo  uniforme  su  tutto il territorio nazionale,
  secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti;
        2)  i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di
  legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore
  delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono
  al  bilancio  delle stesse per essere utilizzati, secondo normative
  provinciali,  nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro
  nei conti consuntivi delle rispettive province".
    Per il chiaro disposto delle suddette disposizioni (aventi valore
  di  norme  d'attuazione  dello  Statuto:  sentenza  n. 116/1991) la
  provincia   autonoma   di  Bolzano  non  puo'  essere  esclusa  dai
  finanziamenti   statali,  sia  che  si  tratti  di  fondi  speciali
  istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni in modo
  uniforme  su  tutto  il  territorio nazionale (primo comma), sia in
  ogni  altro  caso in cui si tratti di finanziamenti per i quali sia
  previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni.
    Sulla  base  della  giurisprudenza  di  codesta ecc.ma Corte (per
  tutte sentenze n. 116/1991 e n. 427/1992), si dovrebbe ritenere che
  il  caso  in  questione della fornitura gratuita dei libri di testo
  ricada  piu'  nel  primo che nel secondo comma dell'art. 5, essendo
  diretta  a  perseguire  un obiettivo che e' di "politica sociale" e
  non   gia'   di   politica   economica  (cfr.  la  citata  sentenza
  n. 116/1991).
    Ma se pure esso non ricadesse nel primo comma dell'art. 5, allora
  ricade  certamente  nella  gia'  richiamata, disciplina del secondo
  comma;  ed  in  tal  caso  e'  applicabile  altresi' il terzo comma
  dell'art.  5, secondo cui il finanziamento spetta alla provincia di
  Bolzano  "a  prescindere  da  qualunque  adempimento previsto dalle
  stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei
  parametri o delle quote di riparto".
    Orbene, i parametri di riparto sono stati individuati all'art. 3,
  comma  1  del d.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, il quale prevede che:
  "Le  somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27,
  comma  5,  della legge 23 dicembre 1998, n. 488, sono ripartite tra
  le  regioni  in  ragione  della percentuale di famiglie con reddito
  netto fino a 30 milioni rilevata dall'Istat sulla base dell'analisi
  dei consumi secondo quanto indicato alle allegate tabelle A (1) e A
  (2).".
    Ma, come gia' si e' detto, le tabelle A (1) ed A (2), allegate al
  d.P.C.M.  n. 320/1999,  ignorano del tutto la provincia autonoma di
  Bolzano,  come  se  l'Istat  non  avesse  rilevato  nella provincia
  autonoma  di  Bolzano l'esistenza di famiglie con reddito netto non
  superiore  a  30  milioni!  Da  cio'  consegue  la esclusione della
  provincia  ricorrente dal finanziamento e, quindi, la lesione delle
  sue   attribuzioni   costituzionali  nonche'  della  sua  autonomia
  finanziaria.
                              P. Q. M.
    Voglia  l'ecc.ma  Corte costituzionale, dichiarare che non spetta
  allo   Stato   di   escludere  la  provincia  autonoma  di  Bolzano
  dall'assegnazione  dei  finanziamenti  statali  per  assicurare  la
  fornitura  gratuita  o  semigratuita  dei  libri  di  testo, di cui
  all'art. 27 della legge n. 448 del 1998, e per l'effetto annullare,
  in  parte  qua  il  d.P.C.M.  5  agosto  1999, n. 320 ("Regolamento
  recante  disposizioni  di  attuazione  dell'art.  27 della legge 23
  dicembre  1998,  n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di
  libri di testo"), e le allegate tabelle A (1) ed A (2).
        Roma-Bolzano, addi' 15 novembre 1999.
         Avv. prof. Roland Riz - avv. prof. Sergio Panunzio
99C1178