N. 438 ORDINANZA 22 novembre - 1 dicembre 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Lazio - Contratti stipulati dalle unita' sanitarie locali per fornitura di beni e servizi - Ritardato pagamento delle somme dovute ai creditori dell'amministrazione - Interessi moratori - Ritenuta deroga al tasso legale e alle norme del codice civile (art. 1224) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con il limite del "diritto privato" alle competenze legislative regionali - Sopravvenuta soppressione della disposizione censurata - Necessita' del riesame della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Legge Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22, art. 53 recte:) Allegato B alla Legge Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22, art. 53. _ Costituzione, artt. 3 e 117.(GU n.49 del 9-12-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (recte: dell'art. 53 del "capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unita' sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi", allegato B alla legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22), recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n 58 in materia di attivita' contrattuale delle unita' sanitarie locali", promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1998 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 829 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento della Regione; Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice relatore Valerio Onida. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 marzo 1998, pervenuta a questa Corte il 27 ottobre 1998, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'art. 53 della legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (recte: dell'art. 53 del "capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unita' sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi", allegato B alla legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 giugno 1980, n. 58 e 8 settembre 1983, n. 58 in materia di attivita' contrattuale delle unita' sanitarie locali", approvato con l'art. 2, comma 2, della legge medesima), nella parte in cui prevede che l'amministrazione della USL sia tenuta ad emettere il mandato di pagamento entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, e che il mancato rispetto del termine "fa sorgere nell'impresa il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre amministrazioni"; che gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici), cui la norma regionale fa rinvio, prevedono che, decorsi i termini di tolleranza stabiliti, siano dovuti al creditore dell'amministrazione gli interessi moratori in misura pari all'interesse praticato dagli istituti di credito in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, misura accertata periodicamente con apposito decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici; che il remittente dubita della legittimita' costituzionale di detta norma regionale in quanto essa parrebbe porre una deroga rispetto alla disciplina di cui all'art. 1224 del codice civile, stabilendo che per una determinata categoria di contraenti la mora nelle obbligazioni pecuniarie dia luogo al pagamento di interessi in misura diversa dal tasso legale; che, secondo il giudice a quo la norma regionale sarebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza, ponendo una categoria di cittadini in posizione diversa innanzi alla legge rispetto a tutti gli altri per cio' che attiene alla disciplina dei loro rapporti contrattuali, sia con l'art. 117 della Costituzione, in quanto violerebbe il limite cosiddetto del diritto privato, basato sull'esigenza di garantire in tutto il territorio nazionale eguaglianza di disciplina ai rapporti tra soggetti privati; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione Lazio, il quale ha eccepito la inammissibilita' della questione in quanto la disposizione impugnata, contenuta non gia' nella legge regionale n. 22 del 1989, bensi' nel capitolato d'oneri generale-tipo approvato con l'art. 2, comma 2, della stessa legge, e allegato ad essa, non sarebbe una disposizione legislativa, e pertanto non potrebbe essere oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale. Considerato che la disposizione impugnata, contenuta nel capitolato generale allegato alla legge regionale n. 22 del 1989, e approvato con l'art. 2, comma 2, della stessa legge, e' stata, successivamente all'emissione dell'ordinanza introduttiva del presente giudizio, soppressa con la deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 3741 del 29 luglio 1998, nell'esercizio del potere di modificare il capitolato medesimo, attribuito alla Giunta regionale dall'art. 2, comma 3, della citata legge regionale, nel testo sostituito dall'art. 29, comma 2, della legge regionale del Lazio 31 ottobre 1996, n. 45 (laddove il testo originario prevedeva che tali modifiche fossero approvate con deliberazione del Consiglio regionale); che appare pertanto opportuno rimettere al giudice a quo gli atti per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce di detta innovazione normativa.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C2212