N. 438 ORDINANZA 22 novembre - 1 dicembre 1999

 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Regione Lazio - Contratti stipulati dalle unita' sanitarie locali per
    fornitura  di  beni  e  servizi  - Ritardato pagamento delle somme
    dovute ai creditori dell'amministrazione -  Interessi  moratori  -
    Ritenuta  deroga  al  tasso  legale e alle norme del codice civile
    (art. 1224) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza  e
    con  il  limite  del "diritto privato" alle competenze legislative
    regionali - Sopravvenuta soppressione della disposizione censurata
    - Necessita' del riesame della rilevanza - Restituzione degli atti
    al giudice rimettente.
     (Legge Regione Lazio 22 aprile  1989,  n.  22,  art.  53  recte:)
    Allegato  B  alla  Legge Regione Lazio 22 aprile 1989, n. 22, art.
    53.
    _ Costituzione, artt. 3 e 117.
 
(GU n.49 del 9-12-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 53 della  legge
 regionale  del  Lazio 22 aprile 1989, n. 22 (recte:  dell'art. 53 del
 "capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unita'  sanitarie
 locali relativi all'acquisizione di  beni e servizi", allegato B alla
 legge  regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22), recante "Modifiche
 ed integrazioni alle leggi regionali  14  giugno  1980,  n.  58  e  8
 settembre  1983,  n  58  in  materia  di attivita' contrattuale delle
 unita' sanitarie locali", promosso con ordinanza emessa il  19  marzo
 1998  dal  Tribunale  di  Milano,  iscritta  al  n.  829 del registro
 ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 45, prima serie speciale,
  dell'anno 1998.
   Visto l'atto di intervento della Regione;
   Udito nella camera di consiglio del  13  ottobre  1999  il  giudice
 relatore Valerio Onida.
   Ritenuto  che,  con  ordinanza emessa il 19 marzo 1998, pervenuta a
 questa Corte il 27 ottobre 1998, il Tribunale di Milano ha  sollevato
 questione   di   legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli
 articoli 3  e  117  della  Costituzione,  dell'art.  53  della  legge
 regionale  del  Lazio  22 aprile 1989, n. 22 (recte: dell'art. 53 del
 "capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unita'  sanitarie
 locali  relativi all'acquisizione di beni e servizi", allegato B alla
 legge regionale del Lazio 22 aprile 1989, n. 22,  recante  "Modifiche
 ed  integrazioni  alle  leggi  regionali  14  giugno  1980, n. 58 e 8
 settembre 1983, n.   58 in materia di  attivita'  contrattuale  delle
 unita'  sanitarie  locali",  approvato  con  l'art. 2, comma 2, della
 legge medesima), nella parte in  cui  prevede  che  l'amministrazione
 della  USL  sia  tenuta  ad  emettere  il  mandato di pagamento entro
 novanta giorni dal  ricevimento  della  fattura,  e  che  il  mancato
 rispetto  del  termine  "fa  sorgere  nell'impresa  il  diritto  alla
 corresponsione degli interessi sulle somme dovute, al tasso e con  le
 procedure  di  cui  agli  articoli 35 e 36 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  16  luglio  1962, n. 1063, quale risulta integrato
 dall'art. 4 della legge 10  dicembre  1981,  n.  741,  salvo  che  il
 ritardo  non  dipenda  da  fatti  imputabili  all'impresa  ovvero  il
 pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi
 o da altre amministrazioni";
     che gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del  1962  (Approvazione
 del  capitolato  generale  d'appalto  per  le opere di competenza del
 Ministero dei lavori pubblici), cui la  norma  regionale  fa  rinvio,
 prevedono  che,  decorsi  i  termini  di  tolleranza stabiliti, siano
 dovuti al creditore dell'amministrazione gli  interessi  moratori  in
 misura  pari  all'interesse  praticato  dagli  istituti di credito in
 applicazione di  disposizioni  o  accordi  disciplinanti  il  mercato
 nazionale  del  denaro,  misura accertata periodicamente con apposito
 decreto dei Ministri del tesoro e dei lavori pubblici;
     che il remittente dubita  della  legittimita'  costituzionale  di
 detta  norma  regionale  in  quanto  essa  parrebbe  porre una deroga
 rispetto alla disciplina di cui  all'art.  1224  del  codice  civile,
 stabilendo  che  per  una determinata categoria di contraenti la mora
 nelle obbligazioni pecuniarie dia luogo al pagamento di interessi  in
 misura diversa dal tasso legale;
     che,  secondo  il  giudice  a  quo  la norma regionale sarebbe in
 contrasto sia con il principio di eguaglianza, ponendo una  categoria
 di cittadini in posizione diversa innanzi alla legge rispetto a tutti
 gli  altri  per  cio'  che  attiene alla disciplina dei loro rapporti
 contrattuali, sia  con  l'art.  117  della  Costituzione,  in  quanto
 violerebbe   il   limite   cosiddetto  del  diritto  privato,  basato
 sull'esigenza  di  garantire  in  tutto   il   territorio   nazionale
 eguaglianza di disciplina ai rapporti tra soggetti privati;
     che  e'  intervenuto  nel  giudizio  il  Presidente della Regione
 Lazio, il quale ha eccepito la inammissibilita'  della  questione  in
 quanto  la  disposizione  impugnata,  contenuta  non gia' nella legge
 regionale n. 22 del 1989, bensi' nel capitolato d'oneri generale-tipo
 approvato con l'art. 2, comma 2, della stessa legge,  e  allegato  ad
 essa,    non  sarebbe  una  disposizione  legislativa, e pertanto non
 potrebbe essere oggetto del giudizio di legittimita'  costituzionale.
   Considerato che la disposizione impugnata, contenuta nel capitolato
 generale allegato alla legge regionale n. 22 del  1989,  e  approvato
 con  l'art. 2, comma 2, della stessa legge, e' stata, successivamente
 all'emissione  dell'ordinanza  introduttiva  del  presente  giudizio,
 soppressa  con  la deliberazione della Giunta regionale della Regione
 Lazio n. 3741 del  29  luglio  1998,  nell'esercizio  del  potere  di
 modificare  il  capitolato medesimo, attribuito alla Giunta regionale
 dall'art.   2, comma 3,  della  citata  legge  regionale,  nel  testo
 sostituito dall'art.  29, comma 2, della legge regionale del Lazio 31
 ottobre  1996, n.  45 (laddove il testo originario prevedeva che tali
 modifiche  fossero  approvate   con   deliberazione   del   Consiglio
 regionale);
     che appare pertanto opportuno rimettere al giudice a quo gli atti
 per un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce di detta
 innovazione normativa.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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