N. 439 ORDINANZA 22 novembre - 1 dicembre 1999

 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Riscossione delle imposte - Imposta di bollo - Riscossione coattiva -
    Divieto  di  sospensione  cautelare  dell'esecuzione,   da   parte
    dell'autorita'  giudiziaria  -  Assunta  lesione  del  diritto  di
    difesa,  con  ingiustificata   disparita'   di   trattamento   tra
    contribuenti,  a seconda che siano assoggettati alla giurisdizione
    dell'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella delle  Commissioni
    tributarie - Sopravvenuta disciplina di riordino della materia con
    mutamento  del  quadro  di riferimento della questione sollevata -
    Necessita' del riesame della questione - Restituzione  degli  atti
    al giudice rimettente.
    _ Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 16, comma 3.
    _ Costituzione, artt. 3 e 24.
 
(GU n.49 del 9-12-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge
 29 dicembre 1990, n.  408  (Disposizioni  tributarie  in  materia  di
 rivalutazione  di  beni  delle  imprese  e di smobilizzo di riserve e
 fondi  in   sospensione   di   imposta,   nonche'   disposizioni   di
 razionalizzazione  e  semplificazione.    Deleghe  al  Governo per la
 revisione del trattamento tributario della famiglia e  delle  rendite
 finanziarie  e  per  la  revisione  delle  agevolazioni  tributarie),
 promosso con ordinanza emessa il  2  aprile  1998  dal  Tribunale  di
 Milano nel procedimento civile vertente tra G.F. e il Ministero delle
 Finanze,  iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  13  ottobre  1999  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti.
   Ritenuto  che  il  Tribunale  di Milano, con ordinanza del 2 aprile
 1998, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 16, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  408  (Disposizioni
 tributarie  in  materia  di  rivalutazione di beni delle imprese e di
 smobilizzo di riserve e fondi  in  sospensione  di  imposta,  nonche'
 disposizioni  di  razionalizzazione  e  semplificazione.  Deleghe  al
 Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia  e
 delle  rendite  finanziarie  e  per  la  revisione delle agevolazioni
 tributarie), nella parte in cui, rinviando all'art. 67 del d.P.R.  28
 gennaio  1988,  n.    43  per la riscossione coattiva dell'imposta di
 bollo, richiama indirettamente gli  artt.  53  e  54  del  d.P.R.  29
 settembre  1973,  n.  602,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 24 della
 Costituzione;
     che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  le  norme  impugnate
 pregiudicherebbero  il diritto di difesa del  debitore, in quanto non
 consentono  al  giudice  di   sospendere   l'esecuzione   dei   ruoli
 esattoriali  relativi  al  pagamento  dell'imposta  di  bollo e delle
 relative soprattasse, in caso di contestazione del credito, senza che
 la preclusione della tutela cautelare sia bilanciata da un meccanismo
 di gradualita' nella riscossione, analogo a quello  previsto  per  le
 principali imposte;
     che   il   divieto   di   sospensione  cautelare  dell'esecuzione
 determinerebbe inoltre un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento
 tra  il  contribuente  assoggettato alla riscossione coattiva di tale
 entrata, avente natura  tributaria  ma  devoluta  alla  giurisdizione
 dell'Autorita'  giudiziaria  ordinaria, in quanto esclusa dall'elenco
 delle imposte che l'art.   2 del  d.lgs  31  dicembre  1992,  n.  546
 attribuisce  alla  giurisdizione  delle Commissioni tributarie, ed il
 contribuente tenuto al pagamento di queste  ultime  imposte,  per  le
 quali  l'art.  47  del d.lgs. n. 546 del 1992 riconosce espressamente
 alle Commissioni il potere di sospendere l'esecuzione;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  che ha eccepito l'infondatezza della questione, sostenendo
 che il rinvio al d.P.R. n. 602 del  1973  riguarderebbe  soltanto  il
 procedimento  di  formazione  dei  ruoli,  e non si estenderebbe agli
 artt. 53 e 54, i quali si applicherebbero soltanto  alla  riscossione
 delle  imposte  dirette,  e  che l'art. 16, comma 2 (recte: comma 3),
 della legge n. 408 del 1990 avrebbe attribuito  portata  generale  al
 potere di sospensione dell'intendente di finanza, i cui provvedimenti
 sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.
   Considerato   che  il  giudice  a  quo  dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge n.  408  del  1990,
 nella   parte  in  cui,  prevedendo  che  alla  riscossione  coattiva
 dell'imposta di bollo e della relativa  soprattassa  si  provvede  ai
 sensi  dell'art.  67 del d.P.R. n. 43 del 1988, rinvia indirettamente
 agli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, i quali  escludono  la
 proponibilita' delle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618
 del  codice  di  procedura  civile  ed  attribuiscono  il  potere  di
 sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza;
     che,  successivamente  alla  proposizione  della   questione   di
 legittimita'  costituzionale,  il  d.lgs.  26 febbraio 1999, n. 46 ha
 riordinato  la   disciplina   della   riscossione   mediante   ruolo,
 sostituendo  l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad
 oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche gli artt. 53 e 54;
     che gli artt. 57 e 60 del d.P.R.  n.  602  del  1973,  nel  testo
 novellato  dall'art.  16  del  d.lgs.  n.  46  del  1999,  confermano
 l'improponibilita'  delle  opposizioni  regolate  dall'art.  615  del
 codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la
 pignorabilita'  dei  beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617
 del  codice  di procedura civile relative alla regolarita' formale ed
 alla notificazione del titolo esecutivo, prevedendo  inoltre  che  il
 giudice  dell'esecuzione  non  puo' sospendere il processo esecutivo,
 salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e
 irreparabile danno;
     che in particolare l'art. 29 del d.lgs. n. 46  del  1999  prevede
 che   "per   le   entrate   tributarie  diverse  da  quelle  elencate
 dall'articolo 2 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
 (...)  il  giudice competente a conoscere le controversie concernenti
 il ruolo puo' sospendere la riscossione se ricorrono  gravi  motivi",
 disponendo  altresi'  che  alle  medesime  entrate "non si applica la
 disposizione dell'articolo 57, comma 1  del  decreto  del  Presidente
 della   Repubblica   29  settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
 dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione
 ed agli atti esecutivi  si  propongono  nelle  forme  ordinarie",  ed
 aggiungendo che "ad esecuzione
  iniziata  il giudice puo' sospendere la riscossione solo in presenza
 dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del  Presidente  della
 Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo
 16 del presente decreto";
     che all'imposta di bollo e' quindi applicabile, in parte  qua  il
 predetto  art.  29,  giacche'  si  tratta  di  entrata tributaria non
 elencata dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992;
     che le norme sopravvenute hanno modificato le disposizioni che il
 giudice rimettente ritiene di dover applicare in  virtu'  del  rinvio
 contenuto  nelle  norme  impugnate, determinando inoltre un mutamento
 complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da  imporre  il
 riesame  della  perdurante rilevanza della questione di  legittimita'
 costituzionale da parte del giudice a quo.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                        Il relatore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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