N. 444 ORDINANZA 22 novembre - 1 dicembre 1999

 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Processo  penale  -  Incompatibilita'  del giudice - Incompatibilita'
    alla funzione di giudizio del giudice  che  abbia  pronunciato,  o
    concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato, nella
    medesima   fase  del  giudizio,  la  misura  cautelare  reale  del
    sequestro preventivo - Omessa previsione -  Dedotta  irragionevole
    disparita'   di   trattamento   con   riguardo  alle  garanzie  di
    imparzialita' del  giudice  e  del  giusto  processo  -  Manifesta
    infondatezza della questione.
    _ Cod.  proc. pen., art. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a)
      e b), e 321, commi 1 e 2.
    _ Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma.
 
(GU n.49 del 9-12-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,
 dell'art. 37, comma 1, lettera a) e b) e dell'art. 321, commi 1 e  2,
 del  codice  di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20
 novembre 1998 dalla Corte d'appello di  Ancona  nel  procedimento  di
 ricusazione proposto da Cipriano Cappelletti ed altri, iscritta al n.
 297 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della repubblica n. 21, prima serie speciale,  dell'anno 1999.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  27  ottobre  1999  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto  che  la  Corte d'appello di Ancona dovendo decidere sulla
 istanza di ricusazione di un giudice il  quale  aveva  presieduto  il
 collegio  penale del Tribunale che aveva adottato un provvedimento di
 sequestro preventivo di titoli nei  confronti  di  un  imputato,  con
 ordinanza  emessa  il  20  novembre  1998  ha  sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma  2,  dell'art.  37,
 comma  1, lettere a) e b) e dell'art. 321, commi 1 e 2, del codice di
 procedura penale, nella parte in  cui  non  prevedono  che  non  puo'
 partecipare  al  giudizio il giudice che ha pronunciato, o concorso a
 pronunciare, nei confronti dello stesso imputato nella medesima  fase
 del  giudizio,  la  misura  cautelare reale del sequestro preventivo,
 emanando un decreto nel quale e' stata valutata  la  posizione  dello
 stesso imputato in ordine alla responsabilita' penale;
     che la Corte d'appello ritiene che la omessa previsione di questa
 situazione  tra quelle che determinano l'incompatibilita' del giudice
 sia fonte di irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  ad
 altre  situazioni,  che  egli  considera  analoghe,  per  le quali e'
 prevista  l'incompatibilita'  a  garanzia  della  imparzialita'   del
 giudice  e  del  giusto  processo (art. 3, primo comma, e 24, primo e
 secondo comma, Cost.).
   Considerato che la questione di legittimita' costituzionale investe
 la  disciplina  della  incompatibilita'   per   atti   compiuti   nel
 procedimento,  dettata dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., che il
 giudice  rimettente  ritiene  debba   trovare   applicazione,   cosi'
 legittimando  la  richiesta  di  ricusazione, anche al giudice che ha
 pronunciato un provvedimento di sequestro preventivo;
     che le misure cautelari  reali  sono  attinenti  a  beni  o  cose
 pertinenti  al  reato,  la  cui libera disponibilita' puo' costituire
 situazione di pericolo, e  pur  raccordandosi  ad  un  reato  possono
 prescindere  da qualsiasi profilo di colpevolezza perche' la funzione
 preventiva non si  proietta  necessariamente  sull'autore  del  fatto
 criminoso  ma  su cose (sentenza n. 48 del 1994), sicche' per la loro
 adozione non si  richiede  quella  incisiva  valutazione  prognostica
 sulla  responsabilita'  dell'imputato,  che  potrebbe  rendere  o far
 apparire condizionato il successivo giudizio  di  merito    da  parte
 dello stesso giudice, in modo da violare le garanzie che si collegano
 al principio del giusto processo  (sentenza n. 66 del 1997, ordinanze
 n. 203 del 1998 e n.  29 del 1999);
     che,  d'altra  parte,  se la valutazione di merito non e' imposta
 dal tipo di atto in  precedenza  adottato  dal  giudice  che',  anzi,
 l'adozione  di  misure  cautelari  reali  di  per se' non implica una
 valutazione  della  responsabilita'   penale,   l'eventuale   effetto
 pregiudicante dovra' essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne
 sussistano  i  presupposti,  agli  istituti  dell'astensione  e della
 ricusazione (ordinanze n. 203 del 1998 e n. 29 del 1999, con richiamo
 alla sentenza n. 308 del 1997);
     che  l'ordinanza  di  rimessione,  pur   denunciando   anche   la
 disposizione  che  disciplina  la ricusazione   del giudice, tende in
 realta' ad introdurre un nuovo caso di incompatibilita',  presupposto
 della   ricusazione,   destinato   ad   escludere  in  ogni  caso  la
 partecipazione al giudizio del giudice che ha compiuto l'atto che  si
 vorrebbe    pregiudicante,  indipendentemente  dalla  valutazione  in
 concreto se sia stato non correttamente manifestato un  convincimento
 tale  da  poter fare ritenere che sussista nel giudice un pregiudizio
 rispetto alla causa da decidere (v. art. 36, comma 1,  lettera  h)  e
 art. 37, comma 1, lettera b) cod.  proc. pen.);
     che,   cosi'  come  prospettata,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b)
 e 321, commi 1 e 2, del codice di  procedura  penale,  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,
 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                        Il relatore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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