N. 446 ORDINANZA 22 novembre - 1 dicembre 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Intervento e costituzione in giudizio - Tardiva costituzione della parte privata - Inammissibilita'. Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3. Amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi - Imprese assoggettabili alla procedura - Requisito dell'esposizione debitoria qualificata - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza, con ingiustificata disparita' di trattamento tra imprese gestite in forma di societa' di capitali e altre forme di imprese (ivi comprese quelle individuali) - Sopravvenuto provvedimento legislativo - Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. _ (Legge 3 aprile 1979, n. 95, art. 1, primo comma recte:) d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, art. 1, primo comma, come sostituito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95. _ Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.49 del 9-12-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95 (recte: art. 1, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi", come sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1998 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Rizzo Giuseppe ed altri e il fallimento ITIN s.p.a., iscritta al n. 747 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visti l'atto di costituzione del Fallimento ITIN s.p.a. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che la Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa il 10 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95 (recte: art. 1, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi", come sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni); che, ad avviso del giudice rimettente, tale norma, disponendo che sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che presentino una esposizione debitoria qualificata superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato, violerebbe il principio di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione; che, in particolare, il suddetto requisito sarebbe privo di logica giustificazione in quanto inidoneo a consentire una corretta individuazione della rilevanza sociale dell'impresa e degli interessi pubblici coinvolti e fonte di una ingiustificata disparita' di trattamento tra le imprese gestite in forma di societa' di capitali e le altre forme di imprese, ivi comprese quelle individuali che sarebbero - per giurisprudenza consolidata - assoggettabili alla procedura di amministrazione straordinaria pur in assenza del requisito stesso; che nel giudizio dinanzi a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilita' della questione, in quanto la disposizione censurata costituirebbe esercizio di discrezionalita' legislativa, come tale non sindacabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale; che, nel merito, sempre ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe comunque infondata, poiche' l'indebitamento qualificato, quale indice di gravita' della crisi, rappresenterebbe, diversamente da quanto sostenuto dal giudice a quo, un "criterio tanto ragionevole da costituire una costante storica del nostro ordinamento"; che, quanto alla denunciata disparita' di trattamento, il requisito relativo al "capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato" sarebbe suscettibile di essere adattato anche alle societa' di persone ed alle imprese individuali mediante l'interpretazione estensiva od analogica; che, con memoria depositata in cancelleria oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale si e' costituito nel presente giudizio il Fallimento Itin Italimprese Ind. S. p. A. Considerato che, preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilita', per tardivita', dell'atto di costituzione della parte privata (art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale); che, successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, e' stato approvato il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), il quale, nel disporre l'abrogazione del decreto legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, ha altresi' stabilito che le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti (art. 106, comma 1); che, ai sensi del comma 2 della stessa norma, la procedura di amministrazione straordinaria si considera in corso quando, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, e' stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa ancorche' non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria; che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta normativa.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999. Il Presidente: Vassalli Il relatore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C2220