N. 446 ORDINANZA 22 novembre - 1 dicembre 1999

 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Intervento  e  costituzione  in giudizio - Tardiva costituzione della
    parte privata - Inammissibilita'.   Legge 11 marzo  1953,  n.  87,
    art.  25;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti alla Corte
    costituzionale, art. 3.
 Amministrazione straordinaria di grandi imprese in  crisi  -  Imprese
    assoggettabili   alla   procedura   -  Requisito  dell'esposizione
    debitoria  qualificata  -  Dedotta  violazione  del  principio  di
    ragionevolezza,  con  ingiustificata disparita' di trattamento tra
    imprese gestite in forma di societa' di capitali e altre forme  di
    imprese   (ivi   comprese   quelle   individuali)  -  Sopravvenuto
    provvedimento legislativo - Necessita' di  una  nuova  valutazione
    della  rilevanza  della  questione  -  Restituzione  degli atti al
    giudice rimettente.
    _ (Legge 3 aprile 1979, n. 95, art. 1, primo comma recte:) d.-l.
     30 gennaio 1979, n. 26, art. 1, primo comma, come sostituito
     dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
    _ Costituzione, art. 3, primo comma.
 
(GU n.49 del 9-12-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 della  legge  3  aprile  1979, n. 95 (recte: art. 1, primo comma, del
 decreto-legge 30 gennaio  1979,  n.  26,  concernente  "Provvedimenti
 urgenti  per  l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
 crisi", come sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979,  n.
 95,  e successive modificazioni), promosso con ordinanza emessa il 10
 luglio 1998 dalla Corte d'appello di  Roma  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Rizzo  Giuseppe  ed altri e il fallimento ITIN s.p.a.,
 iscritta al n. 747 del registro ordinanze  1998  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  42, prima serie speciale,
 dell'anno 1998.
   Visti l'atto di costituzione del  Fallimento  ITIN  s.p.a.  nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 27 ottobre 1999 il giudice
 relatore Annibale Marini.
   Ritenuto che la Corte di appello di Roma, con ordinanza  emessa  il
 10 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma,
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 1, primo comma, della legge 3 aprile 1979,  n.  95  (recte:
 art.  1,  primo  comma,  del  decreto-legge  30  gennaio 1979, n. 26,
 concernente    "Provvedimenti    urgenti    per     l'amministrazione
 straordinaria  delle  grandi imprese in crisi", come sostituito dalla
 legge  di  conversione  3  aprile   1979,   n.   95,   e   successive
 modificazioni);
     che, ad avviso del giudice rimettente, tale norma, disponendo che
 sono  soggette  alla  procedura  di  amministrazione straordinaria le
 imprese  che  presentino  una   esposizione   debitoria   qualificata
 superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo
 bilancio  approvato,  violerebbe  il principio di ragionevolezza e di
 eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione;
     che, in particolare,  il  suddetto  requisito  sarebbe  privo  di
 logica  giustificazione  in quanto inidoneo a consentire una corretta
 individuazione della rilevanza sociale dell'impresa e degli interessi
 pubblici coinvolti  e  fonte  di  una  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento tra le imprese gestite in forma di societa' di capitali e
 le  altre  forme  di  imprese,  ivi  comprese  quelle individuali che
 sarebbero - per  giurisprudenza  consolidata  -  assoggettabili  alla
 procedura   di  amministrazione  straordinaria  pur  in  assenza  del
 requisito stesso;
     che nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  e'  intervenuto  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via  preliminare,
 la  declaratoria  di  inammissibilita'  della questione, in quanto la
 disposizione censurata costituirebbe  esercizio  di  discrezionalita'
 legislativa,  come  tale  non  sindacabile  in  sede  di  giudizio di
 legittimita' costituzionale;
     che, nel merito, sempre ad avviso dell'Avvocatura,  la  questione
 sarebbe  comunque  infondata,  poiche'  l'indebitamento  qualificato,
 quale indice di gravita' della crisi, rappresenterebbe,  diversamente
 da quanto sostenuto dal giudice a quo, un "criterio tanto ragionevole
 da costituire una costante storica del nostro ordinamento";
     che,   quanto  alla  denunciata  disparita'  di  trattamento,  il
 requisito relativo al  "capitale  versato  e  risultante  dall'ultimo
 bilancio  approvato"  sarebbe  suscettibile  di essere adattato anche
 alle  societa'  di  persone  ed  alle  imprese  individuali  mediante
 l'interpretazione estensiva od analogica;
     che,  con memoria depositata in cancelleria oltre la scadenza del
 termine  di  venti  giorni  dalla  pubblicazione  dell'ordinanza   di
 rimessione  nella  Gazzetta  Ufficiale  si e' costituito nel presente
 giudizio il Fallimento Itin Italimprese Ind. S. p. A.
   Considerato   che,   preliminarmente,   deve   essere    dichiarata
 l'inammissibilita',  per  tardivita', dell'atto di costituzione della
 parte privata (art.  25 della legge 11 marzo 1953, n.  87  e  art.  3
 delle   norme   integrative   per   i   giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale);
     che,  successivamente  alla  proposizione  della   questione   di
 legittimita'   costituzionale,   e'   stato   approvato   il  decreto
 legislativo   8   luglio   1999,    n.    270    (Nuova    disciplina
 dell'amministrazione  straordinaria  delle grandi imprese in stato di
 insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n.  274),
 il  quale,  nel  disporre  l'abrogazione  del decreto legge 30 giugno
 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  aprile
 1979, n. 95, e successive modificazioni, ha altresi' stabilito che le
 procedure  di  amministrazione  straordinaria  in  corso alla data di
 entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad essere  regolate
 dalle disposizioni anteriormente vigenti (art.  106, comma 1);
     che,  ai  sensi  del  comma 2 della stessa norma, la procedura di
 amministrazione straordinaria si considera in corso quando, alla data
 di entrata  in  vigore  del  citato  decreto  legislativo,  e'  stato
 giudizialmente   accertato   lo   stato  di  insolvenza  dell'impresa
 ancorche'  non  sia  stato  ancora  emesso  il  decreto  che  dispone
 l'amministrazione straordinaria;
     che,  pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
 giudice a  quo  per  una  nuova  valutazione  della  rilevanza  della
 questione alla luce della sopravvenuta normativa.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                          Il relatore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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