N. 700 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 agosto 1999
N. 700 Ordinanza emessa il 6 agosto 1999 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bertucci Domenico e l'INPS Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali indebitamente versati dai lavoratori dipendenti - Acquisizione alle gestioni previdenziali e computabilita', agli effetti del diritto dell'assicurato alle prestazioni, in caso di accertamento dell'indebito versamento posteriore di oltre cinque anni alla data del versamento stesso - Mancata previsione dell'applicabilita' della norma impugnata agli artigiani - Ingiustificato deteriore trattamento degli artigiani rispetto ai lavoratori dipendenti - Incidenza sulla garanzia previdenziale. D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 8, primo comma. Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma.(GU n.52 del 29-12-1999 )
IL TRIBUNALE Nella causa r.g.l. n. 1749 promossa da Bertucci Domenico (avv. C. Gordini) contro l'INPS (avv. M. Lupoli); A scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza per la remissione di questioni di legittimita' costituzionale alla Corte costituzionale; Svolgimento del processo 1.1. - Domenico Bertucci, con ricorso del 23 aprile 1998, ha chiamato in giudizio l'INPS contro il quale ha proposto le domande di cui alle conclusioni che si trascrivono: dichiarare tenuto l'INPS - Istituto nazionale per la previdenza sociale con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e conseguentemente condannarlo a riaccreditare a favore del ricorrente i contributi illegittimamente annullati nel periodo 30 settembre 1966-31 dicembre 1970 e a corrispondergli la pensione di anzianita' con decorrenza dal 1 gennaio 1996 (o con la decorrenza diversa di legge), oltre agli interessi sui ratei arretrati; in subordine, dichiarare tenuto l'INPS e condannarlo a risarcirgli i danni subiti per i titoli di cui e' causa nella misura di L. 62.238.765, ovvero in quella maggiore o minore che risultera' dovuta all'esito del giudizio; con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. 1.2. - La difesa ha esposto che Domenico Bertucci, nato il 22 novembre 1934, presento' il 14 dicembre 1995 domanda per la pensione di anzianita' nella gestione artigiani, nel presupposto, quale risultava dall'estratto dei contributi rilasciatogli dall'INPS prima della presentazione della domanda, di avere accreditati a suo nome 1824 contributi settimanali, sufficienti secondo le norme vigenti per ottenere la pensione. L'INPS respinse la domanda per la ragione che per l'istituto risultavano accreditati al ricorrente solo 1618 contributi settimanali, insufficienti per la prestazione chiesta. Solo dopo il ricorso presentato l'INPS comunico' al ricorrente: "La Camera di commercio di Cosenza l'ha tardivamente cancellata (1979) dall'Albo artigiani per il periodo 1 ottobre 1966-31 dicembre 1970, in seguito al suo trasferimento di residenza". Il ricorrente ha sostenuto che tale provvedimento della Camera di commercio non gli era stato mai comunicato dall'INPS, prima della reiezione della domanda di pensione e dell'annullamento dei contributi relativi ai quattro anni. La difesa ha esposto che il ricorrente dal 1966 aveva iniziato a cercare lavoro a Bologna, trasferendovisi temporaneamente a questo scopo presso una sorella che ivi risiedeva, anche se aveva proseguito a lavorare come barbiere per il resto dell'anno ad Amantea; solamente nel 1971 egli aveva trasferito la famiglia a Bologna, dove da allora ha lavorato come artigiano in un altro settore. La difesa ha dedotto che l'annullamento della contribuzione versata per il periodo dal settembre 1966 al 31 dicembre 1970 non era legittimo; comunque tale contribuzione doveva rimanere accreditata al ricorrente ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, "in quanto l'accertamento dell'asserito indebito versamento e' posteriore di oltre cinque anni dalla data della stessa (29 dicembre 1978)". In via subordinata la difesa ha chiesto l'affermazione della responsabilita dell'INPS, conseguente alla certificazione rilasciata al ricorrente sulla entita' dei contributi settimanali accreditati. 2. - L'INPS si e' costituito in giudizio; ha negato che le pretese del ricorrente potessero essere riconosciute come fondate in diritto ed ha concluso perche' esse vengano respinte. 3. - Assunto l'interrogatorio del ricorrente ed acquisiti altri documenti la causa e' stata posta in decisione e discussa sulle conclusioni gia' precisate. Non sono state ritenute rilevanti le richieste di prova formulate dalla difesa del ricorrente. I fatti del processo 4. - La Camera di commercio di Cosenza, in relazione al fatto che Domenico Bertucci avesse trasferito la residenza dal comune di Amantea a quello d Bologna e che nel 1971 si fosse iscritto come artigiano nell'elenco degli artigiani di Bologna, decise il 29 dicembre 1978 di cancellarlo dall'elenco degli artigiani della provincia di Cosenza con effetto dal settembre 1966. In relazione a tale decisione l'INPS, nell'esaminare nel 1995 la domanda presentata da Bertucci per ottenere la pensione di anzianita', ritenne non dovuti i contributi versati nella gestione artigiana per il periodo indicato, e li annullo'. Come conseguenza di tale decisione l'INPS ritenne che non vi fossero tutti i contributi necessari ad ottenere la pensione e respinse la domanda. Le questioni di diritto 5. - Le vicende descritte mettono in evidenza come il cittadino Bertucci, iscritto ad un elenco professionale, quale e' quello tenuto dalla Camera di commercio per le imprese artigiane, iscritto per obbligo di legge al rapporto assicurativo-previdenziale dell'INPS, in relazione all'attivita' di lavoro autonomo esercitata, dovette subire provvedimenti della Camera di commercio e dell'INPS senza esserne informato, ed essere chiamato comunque a fornire elementi, o comunque ad interloquire prima delle decisioni che lo riguardavano; egli non venne nemmeno informato delle decisioni assunte, le quali hanno inciso nella sostanza del rapporto assicurativo-previdenziale, e percio' stesso anche sulle scelte per la propria vita. 6. - In questo processo la legittimita' della decisione della Camera di commercio di Cosenza di cancellare nel 1979 la iscrizione del ricorrente dagli elenchi artigiani della provincia per il periodo dal '66 al '70, e la legittimita' della successiva decisione dell'INPS di ritenere indebiti i contributi corrisposti dal settembre 1966 al dicembre 1970 e percio' e percio' di annullarli, presa nel 1997 in occasione dell'esame della domanda di pensione presentata il 15 dicembre 1995 dall'assicurato, sono state contestate genericamente dalla difesa. Allo stato le pretese del ricorrente alla affermazione della illegittimita' di tali decisioni non sembrano avere probabilita' di essere accolte. 7.1. - La difesa del ricorrente ha sostenuto che l'assicurato ha diritto a che i contributi versati per il periodo dal '66 al '70 siano computati gli effetti della domanda della pensione ai sensi dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. 7.2. - La difesa dell'INPS ha sostenuto che le disposizioni citate, secondo la lettera delle norme, non si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, quale era stato quello del ricorrente. 8.1. - Il giudice ritiene che la controversia non possa essere decisa sulla domanda principale di merito presentata, prima e senza che sia stata decisa la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che si solleva d'ufficio. 8.2. - La norma cosi' dispone: "I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versato sia posteriore di almeno cinque anni alla data in cui il versamento stesso e' stato effettuato". 9.1. - La lettera ed il senso delle disposizioni, ed il contesto in cui sono inserite, fanno ritenere che la acquisizione e la computabilita' ali effetti delle prestazioni dei contributi considerati indebitamente versati, nel caso in cui l'accertamento dell'indebito sia stato fatto cinque anni dopo il loro versamento, riguardino soltanto i lavoratori dipendenti e non siano invece applicabile alla contribuzione versata dai lavoratori autonomi alle gestioni previdenziali che li riguardano, ed in modo particolare alla gestione "artigiani". 9.2. - In relazione a tale interpretazione, basata sulla prassi applicativa dell'INPS e sulla giurisprudenza, la domanda principale del ricorso, volta a far ritenere acquisita alla gestione artigiani la contribuzione versata da Bertucci per il periodo dal settembre 1966 al dicembre 1970, e percio a riconoscergli dovuta la pensione di anzianita', sarebbe respinta dal giudice. Per questa ragione la questione che si propone e' rilevante ai fini della decisione di questa controversia. 10.1. - La questione della legittimita' costituzionale delle disposizioni menzionate, in quanto interpretate nel senso che non siano applicabili alla contribuzione ritenuta indebita dei lavoratori autonomi, nel caso in cui l'indebito sia stato accertato cinque anni dopo il pagamento, appare al giudice non manifestamente infondata, e percio' tale da essere sottoposta alla valutazione e alla decisione della Corte costituzionale. 10.2. - Con il riassumere sinteticamente la valutazione fatta in proposito il giudice considera serio il sospetto, avanzato anche dal patronato sociale che ha istruito e trattato la pratica della pensione che non sussistano sufficienti ragioni, basate sulle caratteristiche diverse della normativa e della contribuzione previdenziale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, per disciplinare in maniera cosi' radicalmente differente le fattispecie del trattamento degli indebiti contributivi, accertati almeno cinque anni dopo l'avvenuto pagamento; fattispecie che si presentano formalmente e sostanzialmente uguali, o quantomeno simili. Vengono percio' in questione i principi di parita' nel trattamento normativo per situazioni e fattispecie uguali o simili, di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, facendo riferimento alla tutela costituzionale data dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione alla previdenza pensionistica. Di tali possibili e sospettate violazioni di norme e di principi costituzionali dovra' decidere la Corte costituzionale. 10.3. - Tra le altre possibili considerazioni a sostegno della valutazione di non manifesta infondatezza della questione si ravvisa anche quella della tendenza nella normativa previdenziale ad una maggiore uniformita' tra le diverse discipline previdenziali per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi; quanto meno per cio' che riguarda la gestione dei contributi. 10.4. - Si aggiunge la ulteriore considerazione che le vicende del caso segnalano: l'asserito indebito contributivo e' emerso a seguito di valutazioni e di decisioni prese dall'istituto previdenziale sulla contribuzione del ricorrente in maniera unilaterale e a grande distanza di tempo dal versamento di contributi; nel caso dopo circa trenta anni dall'avvenuto pagamento.
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui dispone che i contributi previdenziali indebitamente versati rimangano acquisiti alle gestioni previdenziali e siano computabili agli effetti del diritto dell'assicurato alle prestazioni nel caso in cui "l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento e' stato effettuato", senza che la norma sia ritenuta applicabile ai contributi pagati alla gestione degli artigiani, in relazione all'art. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, per le ragioni di cui alla motivazione; Ordina che la decisione sia notificata ai difensori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bologna, addi' 6 agosto 1999. Il giudice: Governatori 99C2238