N. 708 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 1999

                                N. 708
  Ordinanza  emessa  il  30  giugno  1999  dal tribunale di Verona nel
 procedimento  civile  vertente  tra   Cagnoni   Silvia   e   servizio
 riscossione tributi di Verona ed altro
 Riscossione  delle  imposte - Esecuzione esattoriale su beni mobili -
    Beni appartenenti a persone diverse dal debitore e dai familiari -
    Impignorabilita' - Condizione - Sussistenza di titolo dimostrativo
    del diritto avente data anteriore all'anno  cui  si  riferisce  il
    tributo  iscritto a ruolo - Limitazione irragionevole della tutela
    della proprieta' nei confronti del terzo acquirente incolpevole  -
    Lezione  del  diritto  di agire in giudizio.   D.P.R. 29 settembre
    1973, n. 602, art. 65, comma 2, modificato dal  d.l.  31  dicembre
    1996, n. 669, art. 5, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
 Costituzione, artt. 24 e 42.
(GU n.52 del 29-12-1999 )
                               IL TRIBUNALE
   Osserva e dispone quanto segue.
   Appare  non  manifestamente  infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 65, secondo comma del d.P.R. n. 602  del  29
 settembre  1973,  come modificato dall'art. 5 del d.-l. n. 669 del 31
 dicembre 1996, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n.  30  nella
 parte in cui dispone che l'ufficiale della riscossione deve astenersi
 dal   pignoramento  ovvero  desistere  dal  procedimento  quando  sia
 dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal  debitore  o
 dai  soggetti  indicati dall'art. 52, lettera B) del riportato d.P.R.
 n. 602/1973 in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si
 riferisce il tributo iscritto a ruolo.
   La richiamata norma, infatti, appare in contrasto con il dettato di
 cui all'art. 42 della Carta Costituzionale che riconosce e garantisce
 il fondamentale diritto di  proprieta'  dei  soggetti,  prevedendo  -
 quale  forma  di  ablazione  autoritativa  di  tale diritto - la sola
 espropriazione per motivi di interesse generale, nonche'  con  l'art.
 24  della  stessa  Carta  non  consentendo al soggetto interessato la
 possibilita' di agire  in  giudizio  per  far  accertare  il  proprio
 diritto di proprieta'.
   Il  richiamato  art.  52  d.P.R. n. 602/1973, invece, nel prevedere
 l'insensibilita' di qualsivoglia  vicenda  acquisitiva  del  diritto,
 successiva  alla  data  cui  si  riferisce la iscrizione al ruolo del
 tributo evaso, di fatto espropria del diritto chi,  con  atto  idoneo
 (ai  sensi dello stesso art. 52 citato ovvero secondo quanto sancisce
 in via generale l'art.  621  C.p.c.),  abbia  acquistato  il  diritto
 medesimo in data successiva all'indicato periodo di riferimento.
   Disposizione, questa, che appare irragionevolmente limitativa delle
 ragioni  proprietarie  del  terzo  opponente:  a differenza di quanto
 previsto  in  via  generale  dall'art.  621  c.p.c.   (che   sancisce
 l'inidoneita'   dei   soli  atti  acquisitivi  del  diritto  di  data
 successiva a quella dell'eseguito pignoramento, in  perfetta  armonia
 con  il disposto di cui all'art. 2913 c.c. - prevedente l'inefficacia
 delle  alienazioni  successive   al   pignoramento)   la   richiamata
 disposizione introduce un fattore temporale (iscrizione del tributo a
 ruolo)   assolutamente   incontrollabile   per   l'incolpevole  terzo
 acquirente; quest'ultimo, cioe', resosi acquirente  del  diritto  con
 atto  avente data certa anteriore alla data del pignoramento, a mezzo
 di atto idoneo anche a norma della citata legge speciale n.  602/1973
 (atto  pubblico  ovvero scrittura privata autenticata), costituente -
 in favore del debitore sottoposto  ad  esecuzione  -  un  diritto  di
 godimento  diverso  dal  diritto di proprieta' (c.d. affidamento), si
 vedra' espropriato del diritto per vicende  interessanti  il  proprio
 affidato  (iscrizione  a ruolo del tributo), preesistenti all'atto di
 acquisto  da  parte  del  proprio  dante  causa  e  conoscibili  solo
 successivamente alla costituzione in favore del debitore esecutato di
 un diritto di godimento diverso dalla proprieta'.
   Paradossale,   ingiusto   e   irrispettoso   delle   citate   norme
 costituzionali  appare  il  consentire  l'ablazione  del  diritto per
 ragioni interessanti il proprio  avente  causa,  ragioni  addirittura
 pregresse all'acquisto del diritto dal proprio dante causa.
   La   questione   sollevata   appare   -   in  base  alle  superiori
 considerazioni - non manifestamente infondata.
   La rilevanza - nel caso di specie - discende  dalla  posizione  del
 terzo   opponente  di  causa,  documentante  il  proprio  diritto  di
 proprieta' e il costituito diritto personale di godimento  in  favore
 del  soggetto  sottoposto ad esecuzione forzata esattoriale in virtu'
 di  atti  di  data  certa  anteriore  a  quella  di  esecuzione   del
 pignoramento  e  solo  privo  della  possibilita'  di  documentare il
 requisito della anteriorita' rispetto alla data di iscrizione a ruolo
 del tributo.
   Va disposta nel frattempo la sospensione dell'esecuzione.
                               P. Q. M.
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  65, secondo comma d.P.R. n. 602/1973, come
 modificato dal d.-l. n. 669/1996, convertito  in  legge  28  febbraio
 1997,   n.  30,  nella  parte  in  cui  prevede  che  l'ufficiale  di
 riscossione debba astenersi dal pignoramento in  presenza  di  titolo
 dimostrativo  del  diritto di data anteriore all'anno di iscrizione a
 ruolo  del  tributo,  per  violazione  degli  artt.  24  e  42  della
 Costituzione;
   Invita parte opponente ad iscrivere a ruolo la causa di opposizione
 entro il 31 luglio 1999;
   Sospende l'esecuzione;
   Dispone  che,  a cura della cancelleria, vengano trasmessi gli atti
 alla Corte costituzionale, venga data notizia ai Presidenti di Senato
 della Repubblica e di Camera dei deputati,  venga  data  notifica  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  alle parti del presente
 procedimento.
     Verona, addi' 30 giugno 1999.
                          Il giudice: Fontana
 99C2248