N. 717 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1999

Ordinanza  emessa  il  13  maggio  1999  dal tribunale amministrativo
regionale  della  Puglia,  sezione  staccata  di  Lecce  sul  ricorso
proposto da Guarini Lucca contro il prefetto di Brindisi

Circolazione stradale - Soggetti che siano stati o siano sottoposti a
misura  di  prevenzione  (nella specie: foglio di via obbligatorio) -
Revoca  della patente di guida - Irragionevole equiparazione, ai fini
della  revoca  della  patente,  di  misure di prevenzione diverse per
gravita'  ed effetti - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi
di  imparzialita'  e  buon andamento della p.a. - Eccesso di delega -
Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 305/1996.
- C.d.S., artt. 120, primo comma, e 130, primo comma, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 4, 76 e 97.
(GU n.2 del 12-1-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  presente ordinanza nella camera di consiglio
  del 13 maggio 1999.
    Visto   il   ricorso   n. 883/1999   proposto   da  Guarini  Luca
  rappresentato  e  difeso  da Colucci Carmen con domicilio eletto in
  Lecce  presso  la  segreteria  di  questo  Tribunale amministrativo
  regionale  contro il prefetto di Brindisi pro-tempore rappresentato
  e   difeso   dall'Avv.ra  dello  Stato  per  l'annullamento  previa
  sospensione  dell'esecuzione, del decreto del prefetto di Brindisi,
  prot.  4655-98/pat/2  sett.  del 29 dicembre 1998, notificato il 15
  febbraio  1999  con  il quale si revoca al ricorrente la patente di
  guida  categoria  B n. 2122309 A; dell'ordinanza del questore della
  provincia di Rimini del 14 novembre 1998;
    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;
    Udito   il  relatore  dr.  Silvia  Martino  e  uditi  altresi'  i
  procuratori delle parti come da verbale;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    Col   ricorso   in   epigrafe   Guarini   Luca  ha  impugnato  il
  provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, emanato
  ai sensi dell'art. 120 del codice della strada.
    Tale   provvedimento  si  fonda  esclusivamente  sulla  pregressa
  adozione,  da  parte  del  questore  di Rimini, nei confronti dello
  stesso Guarini, della misura di prevenzione di cui all'art. 2 della
  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, parimenti impugnata.
    Il  ricorrente  ha  lamentato  come  l'atto  presupposto  sia  in
  sostanza  privo di motivazione e che il prefetto, col provvedimento
  di  revoca, lungi dall'effettuare un'autonoma valutazione dei fatti
  posti  alla  base  della  misura di prevenzione, si sia limitato ad
  applicare  meccanicamente  le  norme  del codice della strada nella
  parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti di chi
  sia   o   sia  stato  sottoposto  ad  una  qualsivoglia  misura  di
  prevenzione.
    La  difesa  erariale  ha  sottolineato  come  il provvedimento di
  revoca rappresenti in realta' un atto meramente vincolato.
    Cio'   premesso,   il   collegio   osserva,  con  riferimento  al
  provvedimento  di  revoca  della  patente  e  con  priorita' logica
  rispetto  alle  censure  dedotte  rispetto a tale provvedimento dal
  ricorrente    (attesa    anche,    ad    una   prima   delibazione,
  l'inammissibilita'  e  comunque l'infondatezza dell'impugnativa del
  "foglio   di  via"),  come  debba  preliminarmente  affrontarsi  la
  questione  di  legittimita'  costituzionale  delle norme del codice
  della  strada nella parte in cui comportano la revoca della patente
  di  guida  anche  nei  confronti di coloro i quali siano sottoposti
  alla misura di prevenzione di cui all'art. 2 della legge 1423/1956.
    Occorre  anche  premettere  come,  a  giudizio  del collegio, sia
  ancora  vigente  in materia il combinato disposto di cui agli artt.
  120  e 130 del d.lgs. n. 285/1992 e non gia' il testo dell'art. 120
  frutto  delle  modifiche introdotte col regolamento delegato di cui
  al d.P.R. 19 aprile 1995, n. 575.
    A  tal  proposito il collegio fa proprie le considerazioni svolte
  dalla  Corte  costituzionale  nella pronuncia n. 354 del 21 ottobre
  1998.
    Come  e'  noto  infatti  l'autorizzazione  contenuta nell'art. 2,
  comma   7,   della   legge   537/1993,  si  limita  ad  operare  la
  delegificazione delle norme regolatrici di "procedimenti".
    Parallelamente  la clausola abrogativa di cui al successivo comma
  8, fa esclusivo riferimento alle norme regolatrici dei procedimenti
  e non gia' alle condizioni sostanziali dei medesimi.
    Ne  deriva  come  non  solo  il  regolamento  n. 575/1994, sia da
  ritenersi  illegittimo  in  parte  qua,  ma  anche come la clausola
  abrogativa  di  cui  al  comma  8  del  citato  art. 2  della legge
  n. 537/1993,  non  abbia potuto operare, dall'entrata in vigore del
  regolamento,  per quelle norme che non siano meramente "regolatrici
  di procedimenti". A tale conclusione sembra di poter giungere anche
  ove,  come nel caso di specie, non siano state introdotte effettive
  modifiche  sostanziali  ma  siano  state riprodotte le norme di cui
  alla legislazione delegata, poiche', ovviamente, la novazione della
  fonte ne muta la "forza formale".
    Cio'  premesso,  il  collegio  osserva  anche come la definizione
  della  questione  di  costituzionalita'  sia  rilevante ai fini del
  decidere  non  solo  perche', come gia' in precedenza accennato, le
  censure dedotte contro il "foglio di via" non appaiono assistite da
  fumus,  ma anche e soprattutto perche' il provvedimento prefettizio
  di revoca e' un atto vincolato.
    Depone in tal senso l'elemento letterale, di tenore assertivo (La
  patente  ...  e'  revocata  ...  -  art. 130,  comma  1, del d.lgs.
  285/1992),   confermato  a  contrario  dal  potere  di  valutazione
  discrezionale  attribuito  al  prefetto nei confronti delle persone
  che  abbiano  riportato condanne a pene detentive non inferiori a 3
  anni.  Rispetto ad esse occorre infatti valutare se l'utilizzazione
  del  documento  di  guida  possa  agevolare la commissione di reati
  della stessa natura (art. 120, comma 2, d.lgs. 285/1992).
    Sempre    in   ordine   alla   rilevanza   della   questione   di
  costituzionalita',  occorre  anche precisare che essa verrebbe meno
  ove  si  acceda  all'opzione  interpretativa  in base alla quale il
  cosiddetto  "foglio  di  via"  non  e' una misura di prevenzione in
  senso  tecnico,  tali  configurandosi solo quelle di cui all'art. 3
  della  legge  1423/1956  per  le quali e' previsto un meccanismo di
  applicazione assistito da garanzie giurisdizionali.
    Nel  sistema di cui alla previgente disciplina (artt. 82, comma 1
  e   91,   comma  13,  n. 2)  del  d.P.R.  5  giugno  1959,  n. 393)
  l'interprete  era esonerato da qualsivoglia indagine ontologica sul
  punto,  per  essere chiaramente specifi-cato dal legislatore che la
  revoca  conseguiva  all'applicazione delle misure di prevenzione di
  cui all'art. 3 della legge 1423/1956.
    Diversamente  la  novella  legislativa del 1992 non contiene tale
  precisazione richiamandosi genericamente alle misure di prevenzione
  previste  dalla  legge  n. 1423/1956  come  sostituita  dalla legge
  n. 327   del   1988,  nonche'  dalla  legge  575/1965,  cosi'  come
  successivamente modificata e integrata.
    L'eliminazione  dell'inciso  non depone sicuramente nel senso che
  il  legislatore  lo  abbia ritenuto superfluo in base all'indirizzo
  interpretativo  sopra  richiamato.  Le  norme in esame sono infatti
  frutto  dell'esercizio  di una delega legislativa e quindi (a parte
  l'eventualita'  di un eccesso di delega) la loro funzione e' quella
  di    incidere    sull'ordinamento   giuridico   preesistente   con
  un'attitudine potenzialmente innovativa.
    D'altro canto non convince la tesi secondo cui il "foglio di via"
  non sia una misura di prevenzione. Pur essendo rimasto di esclusiva
  pertinenza del questore, tale provvedimento si fonda su presupposti
  analoghi  a  quelli  che  giustificano l'adozione delle misure piu'
  gravi  (rispetto  alle  quali il questore ha mantenuto il potere di
  proposta)  mentre  il  piu' agile e meno garantistico meccanismo di
  applicazione  (mantenuto  anche dopo la riforma del 1988) si spiega
  con la limitata incidenza nella sfera della liberta' personale.
    Rilevato  dunque  che  una delle possibili ipotesi interpretative
  rimane quella che attribuisce anche al foglio di via natura di vera
  e propria misura di prevenzione personale, e' necessario analizzare
  nel merito il fumus della questione prospettata.
    Lo spunto delle odierne riflessioni e' offerto naturalmente dalla
  pronuncia  n. 354  del  21  ottobre 1998 della Corte costituzionale
  gia' sopra richiamata.
    In   tale  occasione  la  Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita'
  costituzionale  delle  disposizioni  che  prevedono la revoca della
  patente  di  guida  nei  confronti  di  coloro  che  "siano  stati"
  sottoposti a misure di sicurezza personale.
    Il  parametro  costituzionale  di  riferimento era, come e' noto,
  l'art. 76 della Costituzione, evocato per il rilevato contrasto fra
  il decreto delegato e la legge di delegazione.
    Di quest'ultima la Corte ha dato una lettura "minimale" ritenendo
  che  l'art. 2,  lett.  t) della legge 13 giugno 1991, n. 190, nella
  parte  in  cui  delega il Governo a riesaminare la disciplina della
  revoca  della  patente  di  guida "anche con riferimento a soggetti
  sottoposti   a   misure  di  sicurezza  personale  e  a  misure  di
  prevenzione"   abbia  identificato  quale  "base  di  partenza"  la
  disciplina  previgente, senza indicare principi e criteri direttivi
  che  possano  giustificare  innovazioni sostanziali rispetto a tale
  disciplina.
    Un  simile  percorso  argomentativo puo' applicarsi anche al caso
  che  occupa,  posto che, come gia' sopra ricordato, nel sistema del
  vecchio  codice  della  strada,  la revoca della patente conseguiva
  alle  sole  misure  di  prevenzione  di  cui all'art. 3 della legge
  1423/1956.
    Tale   contrasto   e'   sicuramente   dirimente  in  ordine  alla
  definizione  della  prospettata  questione  di costituzionalita' ma
  puo'   giovare   per  completezza  indicare  ulteriori  aspetti  di
  illegittimita',  il  primo  dei  quali  riguarda  il  contrasto con
  l'art. 3 della Carta fondamentale per l'irragionevole equiparazione
  operata  fra  chi  sia  stato  sottoposto  a  misure di prevenzione
  diverse per gravita' ed effetti.
    La  revoca  della  patente,  nel caso che occupa, e' una sanzione
  adottata nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi,
  giustificata essenzialmente da finalita' di prevenzione.
    Da un punto di vista teleologico, il provvedimento puo' al limite
  ritenersi funzionale all'esecuzione della misura della sorveglianza
  speciale  e  delle altre di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 in
  quanto ne rafforza l'effettivita'.
    Siffatto  scopo  si  appalesa  pero' del tutto sproporzionato nel
  caso  del  foglio  di  via,  il  quale  comporta solo il divieto di
  tornare  in  un  comune  determinato  per  il  soggetto  che  ne e'
  destinatario  e  che  mantiene viceversa la liberta' di circolare e
  soggiornare  in  tutto  il resto del territorio nazionale. In altre
  parole  il  mezzo  adoperato risulta eccedente rispetto allo scopo,
  accentuando  cosi'  la  componente  afflittiva  del foglio di via e
  compromettendo  il  delicato  equilibrio  su cui si fonda la stessa
  legittimita' costituzionale di questa misura.
    Altro  dubbio  concerne  la  compatibilita' delle disposizioni in
  esame con l'art. 4 della Costituzione. Il possesso della patente di
  guida  e',  come  e'  noto,  indispensabile per poter intraprendere
  numerose attivita' lavorative.
    Esserne  privati in maniera indefinita nel tempo (fatti salvi gli
  effetti  di  provvedimenti riabilitativi) rappresenta un vulnus del
  diritto  al  lavoro che puo' essere bilanciato solo da contrapposte
  esigenze  (fra  le  quali la prevenzione e la tutela della pubblica
  sicurezza)  non  perseguibili  con  modalita' meno limitative della
  sfera  di  liberta'  individuale.  Senza  contare  che  anche ad un
  soggetto  ritenuto  "sospetto"  deve essere data la possibilita' di
  inserirsi  nel  tessuto  sociale  attraverso una regolare attivita'
  lavorativa.
    Un'ulteriore  profilo  di  illegittimita'  costituzionale  e', ad
  avviso  di  questo  collegio,  rappresentato  anche dalla possibile
  violazione  dell'art. 97  della  Costituzione ed in particolare del
  principio  di  buon  andamento e imparzialita' dell'attivita' della
  p.a.
    Infatti le disposizioni in esame vincolano il prefetto a revocare
  la patente al soggetto nei cui confronti il questore ha disposto la
  misura del foglio di via.
    Il  provvedimento  di  revoca  finisce  cosi'  con  l'assumere il
  carattere di mero automatismo sanzionatorio a prevalente componente
  afflittiva, carattere aggravato dalla doverosita' del provvedimento
  di  revoca  anche  in  presenza  di  una misura divenuta inefficace
  ("siano   o  siano  stati  sottoposti").  Appare  in  altre  parole
  irragionevole   e   sicuramente  contrario  ai  principi  di  buona
  amministrazione  che  il  prefetto  debba  rimanere  vincolato alle
  valutazioni di un organo diverso (sia pure appartenente al medesimo
  plesso   amministrativo),   espresse   in   seno   ad  un  distinto
  procedimento  e  caratterizzate  da esigenze preventive tipizzate e
  legate ad un particolare contesto ambientale e territoriale.
    Per  tutto  quanto precede, ritiene in definitiva il collegio che
  ne'  il  ricorso  ne'  l'istanza  cautelare possano essere definiti
  senza  la  previa  risoluzione della questione di costituzionalita'
  nei termini sopra evidenziati.
    E'  necessario pertanto disporre la sospensione del giudizio e la
  trasmissione   degli   atti   alla   Corte  costituzionale  per  la
  definizione della questione di costituzionalita'.
    Stante  l'evidente  periculum  in  mora  e ricorrendo, per quanto
  sopra  evidenziato,  i  presupposti  per concedere, sia pure in via
  meramente  interinale  e  provvisoria, l'invocata tutela cautelare,
  limitatamente  al  provvedimento  di revoca della patente di guida,
  nelle more della decisione della Corte costituzionale
                              P. Q. M.
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
  costituzionalita'  degli artt. 120 e 130 del Codice della strada di
  cui  al  d.lgs.  30  dicembre  1985,  n. 285, nei termini di cui in
  motivazione,  per  contrasto  con  gli  artt. 3,  4,  76 e 97 della
  Costituzione;
    Accoglie  in  via  interinale  e  provvisoria l'istanza cautelare
  limitatamente  al  provvedimento  di  revoca della patente di guida
  (nelle  more  della  definitiva  delibazione dell'istanza medesima,
  all'esito della pronuncia della Corte costituzionale);
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e
  dispone  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  a cura della segreteria ai
  Presidenti del Senato e della Camera deputati.
    Cosi'  deciso  in  Lecce, nella camera di consiglio del 13 maggio
  1999.
                      Il presidente: Magliuolo
                                             L'estensore: Martino
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