N. 718 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 agosto 1999

Ordinanza  emessa  il  25  agosto  1999  dal tribunale amministrativo
regionale della Puglia sez. staccata di Lecce sul ricorso proposto da
Pagano Alessandro ed altri contro il comune di Lizzano ed altra

Edilizia   e  urbanistica  -  Regione  Puglia  -  Previsione  che  la
deliberazione  comunale  di adozione dei progetti di opere pubbliche,
finanziate  nell'ambito  del  P.O.P.  1994/1999  o di altri programmi
comunicati  ovvero  finanziati dallo Stato o da altre Amministrazioni
pubbliche   e   ricadenti  in  aree  non  destinate  dagli  strumenti
urbanistici approvati a pubblici servizi, costituisca approvazione di
variante   agli   strumenti   stessi   non  soggetta  a  controllo  e
autorizzazione  regionale - Non consentita dismissione da parte della
regione   della  potesta'  di  controllo  in  materia  urbanistica  -
Violazione della sfera di competenza regionale in materia di edilizia
e  urbanistica  nonche'  dei  principi  fondamentali  stabiliti dalla
legislazione  statale  in  materia  - Riferimento alle sentenze della
Corte costituzionale nn. 393/1992, 26/1996 e 408/1995.
- Legge regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 97, 117 e 118.
(GU n.2 del 12-1-2000 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n, 986/1998
  proposto  dai  signori Alessandro Pagano, Giampiero Pagano, Massimo
  Pagano, Marino Pagano, Angela Petruzzi vedova Pagano, rappresentati
  e  difesi  dagli  avvocati Gabriella Spata e Federica Guariglia, ed
  elettivamente  domiciliati in Lecce alla via Trinchese n. 87 presso
  lo studio dei difensori;
    Contro  il  comune di Lizzano in persona del sindaco pro-tempore,
  rappresentato    e   difeso   dall'avv.   Francesco   Caricato   ed
  elettivamente   domiciliato  presso  la  segreteria  del  Tribunale
  amministrativo regionale;
    La  regione  Puglia,  non costituita, per l'annullamento di tutti
  gli  atti del procedimento ablatorio finalizzato alla realizzazione
  nel  comune  di  Lizzano  del  parcheggio  "Canale  Mascia",  ed in
  particolare:
        del decreto del sindaco di Lizzano n. 1594 del 13 marzo 1998;
        dell'avviso sindacale n. 1594 del 19 marzo 1998;
        della  delibera  del consiglio comunale n. 10 del 19 febbraio
  1998;
        della delibera di giunta comunale n. 450 del 14 giugno 1996;
        della  delibera  del  consiglio  comunale n. 46 del 15 maggio
  1996;
        della  delibera  del  consiglio comunale n. 81 del 3 novembre
  1993;
        della  delibera  di  giunta municipale n. 109 del 12 febbraio
  1990;
        della delibera g.r.p. n. 4125 del 29 giugno 1990;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Lizzano;
    Visti gli atti di causa;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  4  novembre  1998  il giudice
  relatore  Giancarlo  Luttazi; e uditi altresi' gli avvocati Spata e
  Caricato;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    1. - I  ricorrenti,  proprietari  di  aree nel comune di Lizzano,
  impugnano gli atti in epigrafe, inseriti nel procedimento ablatorio
  finalizzato alla realizzazione del parcheggio "Canale Mascia".
    Essi  prospettano  che  in  date 19-20 marzo 1998 sono stati loro
  notificati:
        il  decreto  n. 1594 del 13 marzo 1998, con cui il sindaco ha
  disposto  l'occupazione  d'urgenza  degli  immobili occorrenti alla
  realizzazione  del  parcheggio denominato "Canale Mascia", e ha nel
  contempo  fissato  i  termini  iniziali e finali dei lavori e delle
  occupazioni;
        l'avviso  n. 1594  del  19  marzo 1998, con cui il sindaco ha
  informato i ricorrenti della redazione del verbale di consistenza e
  del verbale di immissione in possesso.

    Essi  riferiscono di avere assunto informazioni presso gli uffici
  comunali, e di avere cosi' appreso che:
        con  delibera  n. 6646  del  22  novembre  1989  la g.r.p., a
  seguito  della  legge  n. 122/1989 e nelle more dell'emanazione dei
  decreti  attuativi,  aveva  proceduto all'individuazione dei comuni
  tenuti  a predisporre il programma urbano dei parcheggi di cui agli
  allegati  A e B; tra questi aveva individuato il comune di Lizzano;
  di  cio'  era stata data comunicazione al comune con nota n. 1621/8
  del 20 dicembre 1989 dell'assessorato ai LL.PP.;
        con  delibera  n. 16 del 16 gennaio 1990 la giunta municipale
  aveva  incaricato  l'arch.  Scarcia e gli ingg. Masi e Aversa della
  predisposizione del predetto programma;
        il  programma,  presentato  dai tecnici incaricati, era stato
  approvato  con  deliberazione  della  giunta comunale n. 109 del 12
  febbraio 1990;
        con  deliberazione  n. 4125  del  29  giugno  1990  la giunta
  regionale  aveva  approvato,  fra gli altri, il programma triennale
  dei parcheggi del comune di Lizzano, inserendo, quale intervento da
  finanziare  con  le  risorse degli anni 1989/1990, il parcheggio de
  quo;
        con  atto  n. 568  del  13  febbraio 1991 la giunta regionale
  aveva  individuato  le  opere ammesse ha contribuito con le risorse
  della  prima  annualita'  del  programma,  inserendo  il  comune di
  Lizzano  nell'ambito  degli interventi da finanziare con le risorse
  del primo anno di attuazione;
        con  nota  n. 3208 del 16 luglio 1992 l'assessorato ai LL.PP.
  aveva comunicato al comune l'ammissione a contributo, per l'importo
  di L. 960.000.000;
        con  deliberazione  n. 530  del  30  ottobre  1992  la giunta
  comunale  aveva incaricato i professionisti redattori del programma
  anche della redazione del progetto esecutivo;
        con  deliberazione  n. 81  del  3  novembre 1993 il consiglio
  comunale  aveva approvato il piano economico-finanziario redatto ex
  art. 46, d.lgs. n. 584/1992;
        la giunta regionale, con deliberazione n. 7044 del 23 ottobre
  1995,  entrata in vigore la legge n. 537/1993, aveva proceduto alla
  "rimodulazione  del  programma  regionale",  fra l'altro fissando i
  termini per l'approvazione dei progetti e per l'appalto dei lavori,
  pena  la  revoca  del  finanziamento  concesso; delibera comunicata
  all'amministrazione  comunale  con nota assessorile n. 14207 del 19
  dicembre 1995;
        con  deliberazione  n. 46  del  15  maggio  1996 il consiglio
  comunale aveva approvato "la relazione del progetto quale elaborato
  preliminare di progettazione";
        con  deliberazione  n. 540  del  14  giugno  1996  la  giunta
  comunale  aveva  approvato  il  progetto  esecutivo  definitivo, in
  variante  allo  strumento  urbanistico  vigente,  e  dato  atto che
  l'approvazione  del  progetto  costituiva dichiarazione di pubblica
  utilita',  urgenza  e  indifferibilita'  delle opere; riservando di
  chiedere all'Ispettorato delle foreste il parere di competenza;
        con   decreto   n. 703  del  4  novembre  1996  il  dirigente
  dell'Ispettorato  ripartimentale  delle  foreste  di  Taranto aveva
  rilasciato nulla osta idrogeologico con condizioni e prescrizioni;
        con  atto  18  giugno  1997  il  soprintendente  per  i  beni
  ambientali, architettonici e storici della Puglia aveva autorizzato
  ai fini ambientali la realizzazione del parcheggio;
        con  deliberazione  n. 10  del  19 febbraio 1998 il consiglio
  comunale  aveva riapprovato il progetto esecutivo/definitivo per la
  realizzazione  del  parcheggio;  adottato  il  provvedimento  quale
  variante  allo  strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 3,
  comma   f),   legge  n. 122/1989,  dando  atto  che  l'approvazione
  costitutiva   dichiarazione   di   pubblica   utilita'   urgenza  e
  indifferibilita'  delle  opere  ex art. 4, comma 1, legge regionale
  n. 3/1998;  fissato  i termini iniziali e finali dei lavori e delle
  espropriazioni;  determinato  di  indire  licitazione  privata  per
  l'affidamento dei lavori.

    2. - Lamentano i ricorrenti:
        In limine:
          che  l'elencazione  degli atti succedutisi dal 1989 ad oggi
  sarebbe  di per se' sufficiente ad evidenziare l'estrema confusione
  della procedura, e quindi la sua illegittimita';
          che con la citata deliberazione n. 4407/1995, comunicata al
  comune  con nota pervenuta il 27 dicembre 1995, la giunta regionale
  aveva   fissato   in  centottanta  giorni  dalla  comunicazione  di
  ammissione  a  contributo  il termine ultimo per l'approvazione dei
  progetti,  e  nei  successivi  centoventi  giorni  il  termine  per
  l'appalto  dei  lavori, demandando al settore LL.PP. l'adozione del
  provvedimento  di  recova  in caso di mancato rispetto dei predetti
  termini;  e  che  a fronte di cio' il comune, approvato il progetto
  esecutivo definitivo dei lavori di realizzazione del parcheggio con
  la citata delibera n. 450 del 14 giugno 1996, lo ha riapprovato con
  la  pure  citata  delibera  n. 10  del  19 febbraio  1998, e quindi
  tardivamente  sia  con  riferimento  al termine di approvazione del
  progetto sia con riferimento al termine per l'appalto dei lavori.
    Quanto al merito della vicenda:
        1) violazione  artt.  7  e ss., legge n. 241/1990. Eccesso di
  potere.
    Lamentano  i ricorrenti di essere stati informati della procedura
  ablatoria  a  procedimento concluso: con la notifica del decreto di
  occupazione d'urgenza e dell'avviso di immissione in possesso;
        2) eccesso  di  potere  per  falsita'  dei  presupposti,  per
  illogicita',     irrazionalita'     ed    erroneita'    dell'azione
  amministrativa.  Violazione  per  falsa  applicazione art. 3, legge
  n. 122/1989; art. 4, legge regionale n. 3/1998. Violazione art. 13,
  legge 25 giugno 1865, n. 2359.
    Con delibera n. 450 del 14 giugno 1996 la giunta municipale aveva
  statuito:
        di  approvare  il progetto esecutivo definitivo dei lavori di
  realizzazione del parcheggio;
        di  adottare  il provvedimento quale variante dello strumento
  urbanistico  vigente,  dando  atto  che l'approvazione del progetto
  costituiva   dichiarazione   di   pubblica   utilita'   urgenza   e
  indifferibilita';
        di  richiedere  all'Ispettorato  delle  foreste  il parere di
  competenza.
    Con  la  successiva  delibera  n. 10  del  19  febbraio  1998  il
  consiglio  comunale, richiamata la nota 20 marzo 1996, n. 7254/1995
  nella quale si era precisato che in fase di progettazione esecutiva
  la  parte di area interessata da pineta doveva essere esclusa dalla
  realizzazione del parcheggio; rilevato che i tecnici progettistici,
  in  data  19 aprile  1996 avevano modificato l'ubicazione dell'area
  oggetto  dell'intervento;  rilevato  che  per mero errore materiale
  nella  delibera di giunta comunale n. 450/1996 non si era dato atto
  della  "traslazione  dell'area,  al fine di salvaguardare la pineta
  esistente";  precisato  che  in  data  20  gennaio  1997  i tecnici
  progettisti    avevano    approvato    le    modifiche    richieste
  dall'Ispettorato   ripartimentale   nel  nulla  osta  n. 3076/1996;
  richiamato  il nulla osta paesaggistico, ha riapprovato il progetto
  esecutivo/definitivo;  ha  adottato  lo  stesso quale variante allo
  strumento  urbanistico vigente; ha dato atto che l'approvazione del
  progetto  costituisce  dichiarazione di pubblica utilita' urgenza e
  indifferibilita'  delle opere da eseguirsi; ha, per la prima volta,
  fissato  i  termini  di  inizio  e  compimento  dei  lavori e delle
  espropriazioni.
    Questa  delibera  n. 10/1998 costituirebbe un mero escamotage per
  sanare vizi ed irregolarita' di precedenti provvedimenti.
    In  particolare  rilevano  i  ricorrenti  quanto  evidenziato nei
  seguenti punti:
        2.a) non  ha  senso  affermare che nella delibera n. 450/1996
  non  si  diede  atto della traslazione dell'area atteso che, con la
  delibera  si  procedette  appunto  all'approvazione  dei nuovi atti
  redatti   dai  tecnici,  che  in  data  19 aprile  1996  (e  quindi
  antecedentemente all'adozione della delibera n. 450, avvenuta il 14
  giugno   1996)   avevano   provveduto  a  "modificare  l'ubicazione
  dell'area oggetto dell'intervento";
        2.b) soltanto   con   la   citata   delibera   n. 10/1998  di
  riapprovazione  del progetto, l'amministrazione comunale ha fissato
  i termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni.
    Ma  per  quieto  insegnamento  la  fissazione  dei termini di cui
  all'art.  13,  legge  n. 2359/1865  deve  avvenire nell'atto avente
  valore  di dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e, quindi,
  nell'atto con cui e' stato approvato il progetto di opera pubblica,
  escludendosi che l'onere in questione possa essere assolto mediante
  atti successivi, seppure in via di sanatoria;

        2.c) il  vigente  programma  di  fabbricazione  non  contiene
  alcuna   previsione   vincolativa   relativamente   alle  aree  dei
  ricorrenti  tipizzate  come agricole. Ma nel caso l'amministrazione
  comunale  nella  delibera  della  giunta  comunale  n. 450/1996  di
  approvazione  del  progetto  ha  deliberato  di  adottare la stessa
  "quale   variante  allo  strumento  urbanistico  vigente  ai  sensi
  dell'art.  3, comma f (rectius7), legge n. 122/1989. E se, ai sensi
  dell'art.  3,  legge  n. 122/1989,  e' la delibera della regione di
  approvazione del programma che costituisce variante degli strumenti
  urbanistici,  nel  caso  l'amministrazione comunale ha erroneamente
  richiamato  tale disposizione e, quindi illegittimamente esercitato
  il potere ivi previsto.
    Se  invece  l'amministrazione comunale con la delibera n. 10/1988
  di  riapprovazione  del progetto ha inteso adottare questa delibera
  in  variante  allo  strumento  urbanistico  vigente  ai sensi della
  sopravvenuta normativa di cui alla legge regionale 20 gennaio 1998,
  n. 3, parimenti gli atti impugnati sarebbero illegittimi.
    Rilevano  in  proposito i ricorrenti che se per un verso l'art. 4
  della  citata legge regionale n. 3/1988 ha previsto per determinate
  opere  pubbliche  le  quali  negli  strumenti urbanistici approvati
  ricadano   in   aree  non  destinate  a  pubblici  servizi  che  la
  deliberazione  del  consiglio  comunale  di  adozione  dei progetti
  costituisce variante degli strumenti stessi, e che la deliberazione
  de  qua non sia soggetta a controllo o ad autorizzazione regionale,
  per  altro verso l'amministrazione comunale avrebbe dovuto dapprima
  adottare il progetto in variante allo strumento urbanistico vigente
  (e  quindi  procedere  alla  sua  pubblicazione,  con la successiva
  conseguente  fase  procedimentale  delle  osservazioni)  e poi, con
  successivo atto, procedere all'approvazione;

        3) eccesso  di  potere  per  falsita'  del  presupposto e per
  illogicita'/irrazionalita'    dell'azione    amministrativa   sotto
  ulteriore profilo. Eccesso di potere per carenza di motivazione.
    Nel  piano  economico  finanziario  approvato  con  delibera  del
  consiglio  comunale n. 81 del 3 novembre 1993 i tecnici progettisti
  rilevano:  "Tenuto  conto  che  la  fascia  di costa interessata da
  servire  con  l'impianto  che  si  intende realizzare interessa una
  fascia  di circa 1800 ml.; che la larghezza media della spiaggia in
  tale  tratto  e' di circa ml. 35,00, avremo una superficie sabbiosa
  per la sosta dei bagnanti di ml. 1800 x 35 ml. = mq. 63.000".
    Orbene  -  affermano  i  ricorrenti  - come risulta dalla perizia
  giurata  10  marzo  1994  dell'ing.  Alberto Palmieri, la larghezza
  media  utile  della  spiaggia,  nel tratto considerato e' di 21 ml.
  circa e la superficie e' di circa 21.000 mq.
    Inoltre     i    ricorrenti    da    tempo    hanno    presentato
  all'amministrazione  comunale  un  progetto  per  la  realizzazione
  sull'area  interessata  di  un  parcheggio, con oneri a loto totale
  carico, chiedendone l'approvazione; progetto il cui esame risulta a
  tutt'oggi sospeso.
    L'amministrazione  non ha minimamente tenuto conto di tutto cio';
  in  particolare non ha tenuto conto che l'approvazione del progetto
  presentato  dai  ricorrenti  avrebbe evitato un enorme dispendio di
  denaro pubblico.

    3. - Si e' costituito il comune di Lizzano, resistendo.
    Con   ordinanza   n. 455/1998   sono  stati  disposti  incombenti
  istruttori.
    Con ordinanza n. 861/1998 e' stata concessa la tutela cautelare.
    Entrambe  le  parti  della  causa  nel  merito  e'  stata fissata
  d'ufficio  -  ai sensi dell'art. 19 del d.-l. 25 marzo 1997, n. 67,
  convertito  con  modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135 -
  per  il  giorno  14  ottobre  1998,  ed  in questa udienza e' stata
  rinviata  al  4  novembre  1998  per concorde richiesta delle parti
  costituite.
    Nell'udienza del 4 novembre 1998 la causa e' stata introitata per
  la decisione.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in  precedenza.  (Reg.  ord.
  n. 717/1999).
99C2258