N. 718 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 agosto 1999
Ordinanza emessa il 25 agosto 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia sez. staccata di Lecce sul ricorso proposto da Pagano Alessandro ed altri contro il comune di Lizzano ed altra Edilizia e urbanistica - Regione Puglia - Previsione che la deliberazione comunale di adozione dei progetti di opere pubbliche, finanziate nell'ambito del P.O.P. 1994/1999 o di altri programmi comunicati ovvero finanziati dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche e ricadenti in aree non destinate dagli strumenti urbanistici approvati a pubblici servizi, costituisca approvazione di variante agli strumenti stessi non soggetta a controllo e autorizzazione regionale - Non consentita dismissione da parte della regione della potesta' di controllo in materia urbanistica - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di edilizia e urbanistica nonche' dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 393/1992, 26/1996 e 408/1995. - Legge regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3, art. 4, comma 1. - Costituzione, artt. 97, 117 e 118.(GU n.2 del 12-1-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n, 986/1998 proposto dai signori Alessandro Pagano, Giampiero Pagano, Massimo Pagano, Marino Pagano, Angela Petruzzi vedova Pagano, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriella Spata e Federica Guariglia, ed elettivamente domiciliati in Lecce alla via Trinchese n. 87 presso lo studio dei difensori; Contro il comune di Lizzano in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caricato ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale; La regione Puglia, non costituita, per l'annullamento di tutti gli atti del procedimento ablatorio finalizzato alla realizzazione nel comune di Lizzano del parcheggio "Canale Mascia", ed in particolare: del decreto del sindaco di Lizzano n. 1594 del 13 marzo 1998; dell'avviso sindacale n. 1594 del 19 marzo 1998; della delibera del consiglio comunale n. 10 del 19 febbraio 1998; della delibera di giunta comunale n. 450 del 14 giugno 1996; della delibera del consiglio comunale n. 46 del 15 maggio 1996; della delibera del consiglio comunale n. 81 del 3 novembre 1993; della delibera di giunta municipale n. 109 del 12 febbraio 1990; della delibera g.r.p. n. 4125 del 29 giugno 1990; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Lizzano; Visti gli atti di causa; Udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 1998 il giudice relatore Giancarlo Luttazi; e uditi altresi' gli avvocati Spata e Caricato; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o 1. - I ricorrenti, proprietari di aree nel comune di Lizzano, impugnano gli atti in epigrafe, inseriti nel procedimento ablatorio finalizzato alla realizzazione del parcheggio "Canale Mascia". Essi prospettano che in date 19-20 marzo 1998 sono stati loro notificati: il decreto n. 1594 del 13 marzo 1998, con cui il sindaco ha disposto l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti alla realizzazione del parcheggio denominato "Canale Mascia", e ha nel contempo fissato i termini iniziali e finali dei lavori e delle occupazioni; l'avviso n. 1594 del 19 marzo 1998, con cui il sindaco ha informato i ricorrenti della redazione del verbale di consistenza e del verbale di immissione in possesso. Essi riferiscono di avere assunto informazioni presso gli uffici comunali, e di avere cosi' appreso che: con delibera n. 6646 del 22 novembre 1989 la g.r.p., a seguito della legge n. 122/1989 e nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi, aveva proceduto all'individuazione dei comuni tenuti a predisporre il programma urbano dei parcheggi di cui agli allegati A e B; tra questi aveva individuato il comune di Lizzano; di cio' era stata data comunicazione al comune con nota n. 1621/8 del 20 dicembre 1989 dell'assessorato ai LL.PP.; con delibera n. 16 del 16 gennaio 1990 la giunta municipale aveva incaricato l'arch. Scarcia e gli ingg. Masi e Aversa della predisposizione del predetto programma; il programma, presentato dai tecnici incaricati, era stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 109 del 12 febbraio 1990; con deliberazione n. 4125 del 29 giugno 1990 la giunta regionale aveva approvato, fra gli altri, il programma triennale dei parcheggi del comune di Lizzano, inserendo, quale intervento da finanziare con le risorse degli anni 1989/1990, il parcheggio de quo; con atto n. 568 del 13 febbraio 1991 la giunta regionale aveva individuato le opere ammesse ha contribuito con le risorse della prima annualita' del programma, inserendo il comune di Lizzano nell'ambito degli interventi da finanziare con le risorse del primo anno di attuazione; con nota n. 3208 del 16 luglio 1992 l'assessorato ai LL.PP. aveva comunicato al comune l'ammissione a contributo, per l'importo di L. 960.000.000; con deliberazione n. 530 del 30 ottobre 1992 la giunta comunale aveva incaricato i professionisti redattori del programma anche della redazione del progetto esecutivo; con deliberazione n. 81 del 3 novembre 1993 il consiglio comunale aveva approvato il piano economico-finanziario redatto ex art. 46, d.lgs. n. 584/1992; la giunta regionale, con deliberazione n. 7044 del 23 ottobre 1995, entrata in vigore la legge n. 537/1993, aveva proceduto alla "rimodulazione del programma regionale", fra l'altro fissando i termini per l'approvazione dei progetti e per l'appalto dei lavori, pena la revoca del finanziamento concesso; delibera comunicata all'amministrazione comunale con nota assessorile n. 14207 del 19 dicembre 1995; con deliberazione n. 46 del 15 maggio 1996 il consiglio comunale aveva approvato "la relazione del progetto quale elaborato preliminare di progettazione"; con deliberazione n. 540 del 14 giugno 1996 la giunta comunale aveva approvato il progetto esecutivo definitivo, in variante allo strumento urbanistico vigente, e dato atto che l'approvazione del progetto costituiva dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere; riservando di chiedere all'Ispettorato delle foreste il parere di competenza; con decreto n. 703 del 4 novembre 1996 il dirigente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Taranto aveva rilasciato nulla osta idrogeologico con condizioni e prescrizioni; con atto 18 giugno 1997 il soprintendente per i beni ambientali, architettonici e storici della Puglia aveva autorizzato ai fini ambientali la realizzazione del parcheggio; con deliberazione n. 10 del 19 febbraio 1998 il consiglio comunale aveva riapprovato il progetto esecutivo/definitivo per la realizzazione del parcheggio; adottato il provvedimento quale variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 3, comma f), legge n. 122/1989, dando atto che l'approvazione costitutiva dichiarazione di pubblica utilita' urgenza e indifferibilita' delle opere ex art. 4, comma 1, legge regionale n. 3/1998; fissato i termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni; determinato di indire licitazione privata per l'affidamento dei lavori. 2. - Lamentano i ricorrenti: In limine: che l'elencazione degli atti succedutisi dal 1989 ad oggi sarebbe di per se' sufficiente ad evidenziare l'estrema confusione della procedura, e quindi la sua illegittimita'; che con la citata deliberazione n. 4407/1995, comunicata al comune con nota pervenuta il 27 dicembre 1995, la giunta regionale aveva fissato in centottanta giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo il termine ultimo per l'approvazione dei progetti, e nei successivi centoventi giorni il termine per l'appalto dei lavori, demandando al settore LL.PP. l'adozione del provvedimento di recova in caso di mancato rispetto dei predetti termini; e che a fronte di cio' il comune, approvato il progetto esecutivo definitivo dei lavori di realizzazione del parcheggio con la citata delibera n. 450 del 14 giugno 1996, lo ha riapprovato con la pure citata delibera n. 10 del 19 febbraio 1998, e quindi tardivamente sia con riferimento al termine di approvazione del progetto sia con riferimento al termine per l'appalto dei lavori. Quanto al merito della vicenda: 1) violazione artt. 7 e ss., legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Lamentano i ricorrenti di essere stati informati della procedura ablatoria a procedimento concluso: con la notifica del decreto di occupazione d'urgenza e dell'avviso di immissione in possesso; 2) eccesso di potere per falsita' dei presupposti, per illogicita', irrazionalita' ed erroneita' dell'azione amministrativa. Violazione per falsa applicazione art. 3, legge n. 122/1989; art. 4, legge regionale n. 3/1998. Violazione art. 13, legge 25 giugno 1865, n. 2359. Con delibera n. 450 del 14 giugno 1996 la giunta municipale aveva statuito: di approvare il progetto esecutivo definitivo dei lavori di realizzazione del parcheggio; di adottare il provvedimento quale variante dello strumento urbanistico vigente, dando atto che l'approvazione del progetto costituiva dichiarazione di pubblica utilita' urgenza e indifferibilita'; di richiedere all'Ispettorato delle foreste il parere di competenza. Con la successiva delibera n. 10 del 19 febbraio 1998 il consiglio comunale, richiamata la nota 20 marzo 1996, n. 7254/1995 nella quale si era precisato che in fase di progettazione esecutiva la parte di area interessata da pineta doveva essere esclusa dalla realizzazione del parcheggio; rilevato che i tecnici progettistici, in data 19 aprile 1996 avevano modificato l'ubicazione dell'area oggetto dell'intervento; rilevato che per mero errore materiale nella delibera di giunta comunale n. 450/1996 non si era dato atto della "traslazione dell'area, al fine di salvaguardare la pineta esistente"; precisato che in data 20 gennaio 1997 i tecnici progettisti avevano approvato le modifiche richieste dall'Ispettorato ripartimentale nel nulla osta n. 3076/1996; richiamato il nulla osta paesaggistico, ha riapprovato il progetto esecutivo/definitivo; ha adottato lo stesso quale variante allo strumento urbanistico vigente; ha dato atto che l'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilita' urgenza e indifferibilita' delle opere da eseguirsi; ha, per la prima volta, fissato i termini di inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni. Questa delibera n. 10/1998 costituirebbe un mero escamotage per sanare vizi ed irregolarita' di precedenti provvedimenti. In particolare rilevano i ricorrenti quanto evidenziato nei seguenti punti: 2.a) non ha senso affermare che nella delibera n. 450/1996 non si diede atto della traslazione dell'area atteso che, con la delibera si procedette appunto all'approvazione dei nuovi atti redatti dai tecnici, che in data 19 aprile 1996 (e quindi antecedentemente all'adozione della delibera n. 450, avvenuta il 14 giugno 1996) avevano provveduto a "modificare l'ubicazione dell'area oggetto dell'intervento"; 2.b) soltanto con la citata delibera n. 10/1998 di riapprovazione del progetto, l'amministrazione comunale ha fissato i termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni. Ma per quieto insegnamento la fissazione dei termini di cui all'art. 13, legge n. 2359/1865 deve avvenire nell'atto avente valore di dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e, quindi, nell'atto con cui e' stato approvato il progetto di opera pubblica, escludendosi che l'onere in questione possa essere assolto mediante atti successivi, seppure in via di sanatoria; 2.c) il vigente programma di fabbricazione non contiene alcuna previsione vincolativa relativamente alle aree dei ricorrenti tipizzate come agricole. Ma nel caso l'amministrazione comunale nella delibera della giunta comunale n. 450/1996 di approvazione del progetto ha deliberato di adottare la stessa "quale variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 3, comma f (rectius7), legge n. 122/1989. E se, ai sensi dell'art. 3, legge n. 122/1989, e' la delibera della regione di approvazione del programma che costituisce variante degli strumenti urbanistici, nel caso l'amministrazione comunale ha erroneamente richiamato tale disposizione e, quindi illegittimamente esercitato il potere ivi previsto. Se invece l'amministrazione comunale con la delibera n. 10/1988 di riapprovazione del progetto ha inteso adottare questa delibera in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi della sopravvenuta normativa di cui alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, parimenti gli atti impugnati sarebbero illegittimi. Rilevano in proposito i ricorrenti che se per un verso l'art. 4 della citata legge regionale n. 3/1988 ha previsto per determinate opere pubbliche le quali negli strumenti urbanistici approvati ricadano in aree non destinate a pubblici servizi che la deliberazione del consiglio comunale di adozione dei progetti costituisce variante degli strumenti stessi, e che la deliberazione de qua non sia soggetta a controllo o ad autorizzazione regionale, per altro verso l'amministrazione comunale avrebbe dovuto dapprima adottare il progetto in variante allo strumento urbanistico vigente (e quindi procedere alla sua pubblicazione, con la successiva conseguente fase procedimentale delle osservazioni) e poi, con successivo atto, procedere all'approvazione; 3) eccesso di potere per falsita' del presupposto e per illogicita'/irrazionalita' dell'azione amministrativa sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Nel piano economico finanziario approvato con delibera del consiglio comunale n. 81 del 3 novembre 1993 i tecnici progettisti rilevano: "Tenuto conto che la fascia di costa interessata da servire con l'impianto che si intende realizzare interessa una fascia di circa 1800 ml.; che la larghezza media della spiaggia in tale tratto e' di circa ml. 35,00, avremo una superficie sabbiosa per la sosta dei bagnanti di ml. 1800 x 35 ml. = mq. 63.000". Orbene - affermano i ricorrenti - come risulta dalla perizia giurata 10 marzo 1994 dell'ing. Alberto Palmieri, la larghezza media utile della spiaggia, nel tratto considerato e' di 21 ml. circa e la superficie e' di circa 21.000 mq. Inoltre i ricorrenti da tempo hanno presentato all'amministrazione comunale un progetto per la realizzazione sull'area interessata di un parcheggio, con oneri a loto totale carico, chiedendone l'approvazione; progetto il cui esame risulta a tutt'oggi sospeso. L'amministrazione non ha minimamente tenuto conto di tutto cio'; in particolare non ha tenuto conto che l'approvazione del progetto presentato dai ricorrenti avrebbe evitato un enorme dispendio di denaro pubblico. 3. - Si e' costituito il comune di Lizzano, resistendo. Con ordinanza n. 455/1998 sono stati disposti incombenti istruttori. Con ordinanza n. 861/1998 e' stata concessa la tutela cautelare. Entrambe le parti della causa nel merito e' stata fissata d'ufficio - ai sensi dell'art. 19 del d.-l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135 - per il giorno 14 ottobre 1998, ed in questa udienza e' stata rinviata al 4 novembre 1998 per concorde richiesta delle parti costituite. Nell'udienza del 4 novembre 1998 la causa e' stata introitata per la decisione. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza. (Reg. ord. n. 717/1999). 99C2258