N. 719 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 1999

Ordinanza  emessa  il  18  maggio  1999  dal  giudice per le indagini
preliminari  presso  la  pretura  di Torino nel procedimento penale a
carico di Dragutinovic Veselin

Pegno  -  Monti  di  credito su pegno - Cose mobili rubate o smarrite
costituite in pegno - Diritto del proprietario alla loro restituzione
- Condizione - Rimborso delle somme date in prestito, degli interessi
e  accessori  -  Ingiustificato  privilegio  per  i  Monti  dei Pegni
rispetto agli altri terzi possessori di beni mobili.
- Legge  10  maggio  1938,  n. 745,  art. 11; regio decreto 25 maggio
  1939, n. 1279, art. 47.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.2 del 12-1-2000 )
               IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Nel  procedimento  penale  pendente nei confronti di Dragutinovic
  Veselin   per  il  reato  di  cui  agli  artt.  648,  482 c.p.,  ha
  pronunciato la seguente ordinanza.
    Rilevato  che  il  p.m.  ha  sollevato  questione di legittimita'
  costituzionale  degli  artt. 11, legge 10 maggio 1938, n. 745 e 47,
  r.d.  25  maggio  1939,  n. 1279,  in  riferimento all'art. 3 della
  Costituzione.
    1. - Rilevato  che  la questione appare rilevante nel giudizio in
  quanto  alla  luce  dell'art.  47  del  r.d. n. 1279/1939 che vieta
  all'autorita'  giudiziaria  di "ordinare la restituzione delle cose
  smarrite  o  rubate  o comunque provenienti da reato, le quali sono
  costituite  in  pegno  presso  un  Monte,  se  il  proprietario non
  fornisce  la  prova  di  avere rimborsato al Monte la somma data in
  prestito, gli interessi e gli eventuali diritti accessori", il p.m.
  non puo' dar corso alla restituzione alla persona offesa dal reato,
  Modica  Concetta,  dell'anello  a  fascione  in  oro a quest'ultima
  sottratto e collocato dall'indagata al Monte dei Pegni.

    2. - Ritenuto che la questione non e' manifestamente infondata in
  quanto  la  disposizione  sopra  citata  riserva  un ingiustificato
  privilegio  ai  Monti  dei  Pegni  rispetto a qualsiasi altro terzo
  possessore di bene mobile - da cui discende il contrasto con l'art.
  3 della Costituzione -, in particolare coloro che detengono un bene
  a titolo di garanzia.
    Infatti, alla generalita' di detti terzi la autorita' giudiziaria
  puo'  sottrarre  il  bene, restituendolo al legittimo proprietario,
  qualora consideri la mancanza della buona fede o anche solo ritenga
  -  a fronte del contrasto di interessi tra proprietario e detentore
  a   titolo  di  garanzia  -  l'assenza  di  una  normale  diligenza
  nell'accertamento della origine del bene.
    Nel  caso di specie il Monte dei Pegni non si e' certo comportato
  con   diligenza,   contravvenendo   oltretutto  all'art.  38,  r.d.
  n. 1279/1939  sotto  menzionato,  in  quanto ha ritirato da persona
  (quantomeno  all'apparenza)  non  facoltosa  un numero rilevante di
  monili,  che  per  le loro caratteristiche si potevano fondatamente
  sospettare  di  provenienza  delittuosa  (cfr. al riguardo nota del
  comm. M. di Campagna n. 1551/1998 del 28 ottobre 1998).
    Un  tale  privilegio,  che  collide  con  qualsiasi  principio di
  razionalita'  (e  particolarmente  odioso nei confronti delle varie
  parti  offese,  proprietarie  dei beni oggetto di reato), si rivela
  tanto  piu'  ingiustificato  in  quanto  i  Monti  Pegno  non  sono
  vincolati  a un particolare facere oneroso (che potrebbe in qualche
  modo  dar  fondamento  ad  un  trattamento  privilegiato). Ne' sono
  tenuti  a  ricevere comunque il bene, anzi in base all'art. 38 r.d.
  cit.  "i  Monti possono sempre rifiutare la concessione di prestiti
  quando  hanno  fondato  motivo  di  ritenere che le cose offerte in
  pegno sono di illegittima provenienza".
    Per di piu' la legge stabilisce il tetto massimo, non minimo, del
  rapporto tra valore dei beni dati in pegno ed entita' dei prestiti:
  recita  infatti  l'art.  39  r.d. cit. che "i prestiti su pegno non
  possono  eccedere  i quattro quinti del valore di stima fissato dal
  perito,  quando  trattasi  di  pegno di preziosi, e i due terzi del
  valore medesimo, quando trattasi di oggetti diversi".
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento
  all'art.   3  della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
  costituzionale  degli  artt. 11, legge 10 maggio 1938, n. 745 e 47,
  r.d.   25   maggio  1939,  n. 1279,  nella  parte  in  cui  vietano
  all'autorita'  giudiziaria  la  restituzione  delle cose smarrite o
  rubate  o comunque provenienti da reato, costituire in pegno presso
  un  Monte,  se  il  proprietario  non  fornisce  la  prova  di aver
  rimborsato  al Monte la somma data in prestito, gli interessi e gli
  eventuali diritti accessori;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale;
    Sospende il procedimento in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
  notificata  alle  parti interessate, al p.m., nonche' al Presidente
  del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
  Camere del Parlamento.
        Torino, addi' 18 maggio 1999.
                         Il giudice: Strata
99C2259