N. 720 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 1999
Ordinanza emessa il 25 ottobre 1999 dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Orteggia Vincenzo e Barry Callebaut Belgium n. V. Processo civile - Procedimento di ingiunzione - Opposizione al decreto ingiuntivo - Costituzione dell'opponente - Termine ridotto a cinque giorni - Decorrenza dalla notificazione dell'opposizione, anziche' dalla restituzione dell'originale notificato (o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscibilita' del dies a quo) - Irragionevole compressione del diritto di difesa dell'opponente - Identita' di trattamento fra attore in opposizione e attore nel procedimento ordinario. - Cod. proc. civ., artt. 645, secondo comma, 165, primo comma, e 647 (comb. disp.). - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.2 del 12-1-2000 )
IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva; O s s e r v a L'attore in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1137/1999 del 2 marzo 1999, precisando le conclusioni all'udienza del 1o ottobre 1999, ha posto la questione della legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 645, comma 2, 647, comma 1 e 163-bis c.p.c., nella parte in cui e' prevista la costituzione dell'opponente nel termine di cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione e nella parte relativa agli effetti derivanti dalla costituzione tardiva. La questione e' rilevante ai fini della decisione, attesa l'eccezione di improcedibilita' svolta dalla convenuta opposta, e alla scrivente non appare manifestamente infondata. Si premette che una ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale ritiene, nonostante la diversa ragione giustificatrice della dimidiazione dei termini di comparizione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e nel procedimento ordinario ex art. 163-bis c.p.c., che alla riduzione del termine di costituzione del debitore opponente si accompagni automaticamente ex art. 165 c.p.c, la riduzione del termine di costituzione dell'opponente stesso. D'altro canto, l'art. 647 c.p.c., nell'ottica del rafforzamento della tutela del credito, per costringere il debitore opponente all'osservanza del termine di costituzione, prevede la sanzione di improcedibilita' dell'opposizione a presidio della richiesta accellerazione di attivita' processuale. Le conseguenze derivanti da questo assetto normativo determinano pero' una possibile compressione del diritto di difesa, in quanto il dimezzato termine di cinque giorni, quando venga fatto decorrere dalla notificazione dell'atto, non appare congruo a consentire all'opponente sufficienti e tranquille possibiltia' di evitare la decadenza. La conoscenza effettiva della notificazione della citazione e' data dalla lettura della relata di notifica allorche' l'ufficiale giudiziario restituisca l'originale dell'atto notificato: e' noto che la restituzione degli atti notificati non sempre avviene nel brevissimo tempo considerato; per di piu', va considerato che il procedimento di notifica puo' comportare un complesso di adempimenti che ritardano necessariamente la restituzione e che, nel caso di notifica a mezzo posta, e' necessaria, per la conoscenza dell'avvenuta notifica, la ricezione dell'avviso di ricevimento. Sembra utile richiamare il percorso giurisprudenziale della Corte costituzionale che, a partire dalle decisione degli anni 70, in tema decorrenza termini per la riassunzione del processo, ha costantemente privilegiato la conoscenza reale su quella presunta, allorche' la possibilita' di esercitare un potere o una facolta' processuale sia ancorata alla conoscenza di un atto o di un fatto giuridico. E il principio di effettivita' della possibilita' di conoscenza e' anche posto a fondamento delle decisioni n. 346/1998 in tema di notificazioni. E' vero che anche per l'attore nel procedimento ordinario il termine per costituirsi decorre, non dal momento della conoscenza effettiva dell'avvenuta notificazione, ma dalla data della stessa. Non e' secondario, pero', che il termine di dieci giorni presenta minori margini di rischio e, comunque, che la sua inosservanza non preclude la tutela giurisdizionale, laddove, nel caso del procedimento di opposizione, conseguenza della tardiva costituzione e' il passaggio in giudicato di un decreto emanato in un procedimento sommario, senza contraddittorio. Ne', ad avviso della scrivente, i profili di incostituzionalita' protrebbero escludersi facendo riferimento a prassi del tutto irregolari di alcuni uffici giudiziari (cosiddetta iscrizione a ruolo con velina) o con riferimento a possibile riammissione in termini, perche' e' innegabile l'esigenza che proprio il termine previsto normativamente per la costituzione sia congruo, ragionevole e conoscibile con l'ordinaria diligenza.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, comma 2, 165, comma 1, 647 c.p.c., nella parte in cui fanno decorrere il termine per la costituzione dell'opponente dalla notificazione dell'opposizione, anziche' della restituzione dell'originale dell'atto di citazione della restituzione dell'originale dell'atto di citazione notificato, o da altri atti cui possa ricollegarsi la conoscenza-conoscibilita' dell'inizio del decorso del termine per la costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti della Camera e del Senato. Milano, addi' 25 ottobre 1999. Il giudice istruttore: La Monica 99C2260