N. 450 ORDINANZA 13 - 17 dicembre 1999

 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Pensioni  -  Maggiorazione  dell'anzianita'
    contributiva  in  favore  dei  lavoratori  non  invalidi - Mancata
    estensione del beneficio ai lavoratori  titolari  di  pensione  di
    invalidita'  -  Prospettata  violazione  del  principio  di tutela
    previdenziale di  soggetti  piu'  bisognosi  e  del  principio  di
    eguaglianza  -  Riproposizione  nello stesso giudizio di questione
    gia'  dichiarata  manifestamente  inammissibile  per  difetto   di
    motivazione   (ordinanza   n.   426   del  1996)  -  Insufficiente
    motivazione in punto di rilevanza della questione,  nonostante  la
    integrazione   del   precedente   provvedimento  di  rimessione  -
    Manifesta inammissibilita'.
     Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27.
     Costituzione, artt. 3, 32 e 38.
 
(GU n.51 del 22-12-1999 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:   prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo VARI,  dott. Cesare RUPERTO,  dott. Riccardo CHIEPPA,   prof.
 Gustavo  ZAGREBELSKY,    prof. Valerio ONIDA,   avv. Fernanda CONTRI,
 prof. Guido NEPPI MODONA,   prof. Piero  Alberto  CAPOTOSTI,    prof.
 Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge
 23 luglio 1991, n. 223  (Norme  in  materia  di  cassa  integrazione,
 mobilita',  trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive
 della Comunita' Europea, avviamento al lavoro ed  altre  disposizioni
 in  materia  di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il
 13 febbraio 1998 dal  pretore  di  Venezia  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Favaretto Luciano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 331 del
 registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti gli atti di costituzione di Favaretto Luciano e dell'I.N.P.S.
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
   Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Favaretto  Luciano,  Carlo
 De Angelis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per
 il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  promosso nei confronti
 dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del  diritto  alla
 corresponsione  del  trattamento anticipato di anzianita', il pretore
 di Venezia, con ordinanza emessa il 27 novembre  1995,  sollevava  in
 riferimento  agli  artt.  3, 32 e 38 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio  1991,
 n.   223   (Norme   in  materia  di  cassa  integrazione,  mobilita',
 trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  delle  direttive  della
 Comunita'  Europea,  avviamento  al  lavoro  ed altre disposizioni in
 materia di mercato del lavoro) nella parte  in  cui  non  estende  ai
 titolari  di  pensione d'invalidita' il beneficio della maggiorazione
 dell'anzianita' contributiva ivi previsto in  favore  dei  lavoratori
 non invalidi;
     che  a  giudizio  del  rimettente, secondo l'ordinamento vigente,
 informato  ai  principi  dell'alternativita'   ed   unitarieta'   dei
 trattamenti  pensionistici,  il  lavoratore  che  ottiene la pensione
 d'invalidita'  a  carico  dell'I.N.P.S.,  non  puo'  in  alcun   caso
 sostituirla con altra prestazione relativa a diverso evento protetto,
 ed   i   contributi   versati   precedentemente   o  successivamente,
 conferiscono ad esso il solo diritto a supplementi della pensione  in
 godimento;
     che  la  mancata estensione ai titolari di pensione d'invalidita'
 dei benefici previsti dalla norma impugnata in favore dei  lavoratori
 non   invalidi,   riserverebbe  alla  categoria  di  lavoratori  piu'
 bisognosi di tutela un trattamento meno favorevole in contrasto con i
 principi  costituzionali  di  cui  agli  artt.  3,  32  e  38   della
 Costituzione;
     che  con  ordinanza  n.  424 del 1996, questa Corte dichiarava la
 manifesta inammissibilita' della questione di cui  sopra,  atteso  il
 difetto   di   motivazione  del  provvedimento  di  rimessione  sulla
 rilevanza;
     che con successivo provvedimento del 13 febbraio 1998, il pretore
 di Venezia, nello stesso giudizio originario, ha nuovamente sollevato
 la  questione   di   legittimita'   costituzionale   precisando,   ad
 integrazione   della  precedente  ordinanza  di  rimessione,  che  il
 ricorrente risultava, al momento del pensionamento, dipendente di una
 delle imprese industriali destinatarie della previdenza di  cui  alla
 norma  impugnata;  e  che  l'anzianita'  contributiva  era  di misura
 superiore a quella prevista dalla legge;
     che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si   e'
 costituito   il  ricorrente,  concludendo  nella  prima  memoria  per
 l'accoglimento  della  questione,  mentre  nella   seconda   memoria,
 depositata  in  prossimita'  dell'udienza pubblica, per una pronuncia
 interpretativa nel senso della mutabilita' del titolo pensionistico;
     che nel giudizio e' intervenuto anche il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  insistendo  per  la  declaratoria  di  inammissibilita'  o di
 infondatezza della sollevata questione.
   Considerato che questa Corte nella precedente ordinanza n. 424  del
 1996   fece   anche  riferimento  alla  sua  costante  giurisprudenza
 (sentenza n. 193 del 1995; ordinanza n. 327 del 1994), secondo cui la
 non  adeguata  motivazione   dell'ordinanza   di   rimessione   sulle
 circostanze   di   fatto,  ovvero  su  di  un  punto  decisivo  della
 controversia, impedisce di valutare la rilevanza della  questione  di
 legittimita' costituzionale;
     che,  nonostante  il  giudice  a  quo  abbia  nella  sua  seconda
 ordinanza  integrato  il  primo  provvedimento  di  rimessione,   non
 risultano tuttavia ancora chiariti elementi necessari per decidere la
 questione  costituzionale;  il  primo  dei  quali  e'  lo  status del
 soggetto interessato  per  quanto  riguarda  la  permanenza  del  suo
 rapporto  di  lavoro alla data (non indicata) della concessione della
 pensione di invalidita' e soprattutto  al  momento  della  successiva
 istanza di prepensionamento;
     che  inoltre  non  risulta  l'esatta  situazione di invalidita' o
 inabilita' del soggetto stesso, tenuto conto del quadro normativo  in
 materia  pensionistica  (in modo specifico dell'art. 1, quarto comma,
 della legge 31 maggio 1984, n. 193, dell'art. 1, decimo comma, e art.
 2, primo e quinto comma della legge 12 giugno 1984, n. 222);
  ne' risulta se la proposta istanza  di  prepensionamento  sia  stata
 seguita dall'adempimento dei vari passaggi procedurali previsti dalla
 legge per rendere operativo l'esercizio di detta facolta';
     che  infine  la  motivazione dell'ordinanza e' carente - anche ai
 fini della rilevanza - in ordine sia alla prima richiesta di ottenere
 un supplemento della  misura  della  pensione  di  invalidita'  senza
 sostituire   il   titolo  di  detta  pensione,  sia  alle  successive
 precisazioni  della  parte   in   corrispondenza   della   evoluzione
 giurisprudenziale  in  materia  di mutamento del titolo pensionistico
 (sentenze della Corte di cassazione n. 8820 del  1992;  n.  5299  del
 1993; n. 9858 del 1995; n. 1821 del 1998);
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio  1991,
 n.   223   (Norme   in  materia  di  cassa  integrazione,  mobilita',
 trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  delle  direttive  della
 comunita'  Europea,  avviamento  al  lavoro  e  altre disposizioni in
 materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli  artt.
 3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Venezia con l'ordinanza
 di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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