N. 722 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 agosto 1999
Ordinanza emessa il 2 agosto 1999 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Tecnospeedy S.r.l. e prefetto della provincia di Genova Circolazione stradale - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita' - Inosservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione - Sanzioni amministrative accessorie a quelle pecuniarie - Sospensione della validita' della carta di circolazione del veicolo - Ingiustificata equiparazione, ai fini sanzionatori, tra la condotta in esame e l'esecuzione di trasporti eccezionali non autorizzati - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza. - C.d.S., art. 10, ventiquattresimo comma, e successive modificazioni. - Costituzione, art. 3.(GU n.2 del 12-1-2000 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva; Premesso in fatto Con verbale in data 30 giugno 1998 della Polizia stradale veniva applicata sanzione amministrativa a carico della ditta "Tecnospeedy" s.r.l. per violazione della norma di cui all'art. 10, comma 19 del codice della strada per aver effettuato con il veicolo di sua proprieta' un trasporto eccezionale in difformita' rispetto allo schema di carico. La violazione comportava sanzione pecuniaria e le sanzioni accessorie del ritiro della patente al conducente e la sospensione della carta di circolazione del veicolo, che venivano immediatamente applicate in via cautelare. Espletata la procedura del ricorso amministrativo davanti alla prefettura, la ditta ricorrente opponeva, con il rito speciale di cui alla legge n. 689/1981 davanti a questo pretore, il provvedimento prefettizio che confermava il verbale di accertamento. Parte ricorrente, non contestando in fatto il contenuto del verbale della Polizia, formulava, nei termini di cui si dira' oltre, questione di legittimita' costituzionale della norma applicata. Tale questione sembra non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio. Osserva in diritto La norma impugnata (art. 10, codice della strada) prevede che "dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonche' la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi secondo le norme di cui al capo 1, sezione II del titolo VI". La norma citata, pertanto, mette sullo stesso piano, in particolare, per quanto interessa nella fattispecie concreta all'esame, ai fini della irrogazione della grave sanzione della sospensione della carta di circolazione del veicolo, le diverse ipotesi contemplate nei commi 18, 19, 21 e 22 dello stesso articolo. Ponendo a confronto il comportamento previsto e sanzionato dal comma 18 del citato art. 10, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con quello previsto e sanzionato dal comma 19 dello stesso articolo appare evidente la sostanziale differenza e non assimilabilita' dei due comportamenti, in particolare sotto il profilo della diversa portata lesiva che gli stessi hanno rispetto ai beni giuridici che l'articolo citato, nel suo complesso, intende tutelare. Il comma 18 prescrive che "chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7 del presente articolo, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni". Il comma 19, a sua volta, prescrive "chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila". Dal confronto della lettura delle due disposizioni appare subito evidente che il legislatore, nel sanzionare le due differenti condotte, sotto il profilo della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare, ha tenuto ben presente la diversa potenzialita' offensiva delle stesse comminando, infatti, una sanzione pecuniaria di ben maggiore gravita', tanto nel minimo quanto nel massimo, nell'ipotesi di violazione del comma 18, cioe' in relazione alla condotta di colui che esegue un trasporto eccezionale senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione. Tale scelta del legislatore appare del tutto giustificata e razionale, avendo presente la finalita' propria della disciplina della circolazione dei veicoli eccezionali e della effettuazione dei trasporti in condizione di eccezionalita', vale a dire la tutela dei beni giuridici rappresentati dalla conservazione e stabilita' del patrimonio stradale, inteso come sovrastrutture e manufatti, e dalla sicurezza della circolazione. E' pacifico, infatti, che la procedura finalizzata al rilascio dell'autorizzazione comporta, da parte delle competenti autorita', la specifica valutazione, cosi' come espressamente indicato del comma 10 del citato articolo, proprio della compatibilita' del progettato trasporto eccezionale con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. Ne consegue che la condotta di colui che effettua il trasporto senza avere ottenuto la relativa autorizzazione, sia per non averla mai richiesta, sia perche' la stessa non gli e' stata rilasciata, costituisce l'ipotesi obiettivamente piu' grave di violazione della disciplina relativa ai trasporti eccezionali, nonche' la forma piu' grave di danno, o, quanto meno, di messa in pericolo, dei beni oggetto della tutela normativa. Anche sotto il profilo soggettivo, inoltre, la violazione del comma 18 e', indubbiamente, la piu' grave tra quelle possibili, in quanto colui che trasgredisce tale disposizione dimostra la sua volonta' di sottrarre il trasporto eccezionale ad ogni preventivo controllo di compatibilita' con le esigenze di tutela del patrimonio stradale e di sicurezza della circolazione, se non addirittura la sua consapevolezza di eseguire il trasporto in condizioni tali da arrecare effettivo danno, ovvero da costituire concreto pericolo, per i beni giuridici tutelati dalla norma. Ben diversa, oggettivamente, e' la ipotesi contemplata dal comma 19 dell'articolo in esame, il quale sanziona la mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione regolarmente concessa. Lo stesso legislatore, come sopra ricordato, dimostra di aver ben presente la differente e minore gravita' di tale ultima ipotesi rispetto a quella prevista dal comma precedente, laddove per la violazione del comma 19 fissa il massimo della sanzione pecuniaria amministrativa irrogabile in una misura che resta inferiore a quella prevista quale minimo per la violazione del comma 18. Del resto la condotta di colui che esegua un trasporto eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nella ottenuta autorizzazione appare obiettivamente, sia pure nelle varie possibilita' nelle quali puo' estrinsecarsi, molto meno grave di quella prevista dal comma 18 dell'articolo citato, in quanto il trasporto e' stato effettivamente sottoposto, ai fini della richiesta autorizzazione, al vaglio di compatibilita' con le esigenze di conservazione del patrimonio stradale e di sicurezza della circolazione, cosi' come previsto dal comma 10, vaglio concluso con esito positivo, tanto da comportare il rilascio dell'autorizzazione stessa. Si deve evidenziare, inoltre, che la violazione del comma 19 puo' sostanziarsi, addirittura, nell'inosservanza di prescrizioni meramente accessorie e senza alcuna diretta influenza sui beni giuridici tutelati dalla norma. Anche dal punto di vista soggettivo, inoltre, la violazione del comma 19 e' molto meno grave di quella del comma precedente, potendosi realizzare anche in presenza di una colpa lieve. L'impostazione logica tenuta dal legislatore nello strutturare l'art. 10, ed in particolare nel differenziare, attraverso la statuizione di sanzioni amministrative pecuniarie diverse, le condotte previste ai commi 18 e 19, viene improvvisamene meno nella formulazione del comma 24 dello stesso articolo, il quale, in modo assolutamente antitetico e inconciliabile con l'impostazione logica precedentemente seguita, sanziona in modo identico, per quanto attiene alla sanzione accessoria della sospensione di validita' della carta di circolazione del veicolo, le due condotte sopra specificate. La illogicita' di tale ultima scelta dei legislatore appare tanto piu' evidente quando si ponga mente, oltre a tutto quanto sopra gia' ricordato, al fatto che la sanzione accessoria della sospensione di validita' della carta di circolazione del veicolo puo' venire a colpire, come in effetti per lo piu' accade, un soggetto diverso dal conducente del veicolo stesso, cioe' il soggetto proprietario o utilizzatore del veicolo. Quest'ultimo, in relazione alla violazione prevista e punita dal comma 19, puo' essere chiamato a rispondere della stessa, sotto il profilo - economicamente piu' gravoso - della sanzione accessoria sopra indicata, anche a titolo di mera responsabilita' oggettiva, nel senso che l'eventuale inosservanza di una qualche prescrizione stabilita nell'autorizzazione puo' non dipendere affatto da una sua azione od omissione ed addirittura essere posta in atto, da un altro soggetto, a sua totale insaputa e contro la sua volonta'. Pare opportuno sottolineare come tale sanzione venga, in concreto, ad assumere una particolare gravita' in considerazione del fatto che i veicoli posti in condizione di non poter circolare per tutto il periodo della sospensione della validita' delle carte di circolazione sono veicoli del tutto particolari, spesso non sostituibili da altri, ed ai quali fanno singolarmente riferimento le cosiddette autorizzazioni periodiche che gli operatori richiedono per l'esecuzione di specifici contratti, con la conseguenza che l'inutilizzabilita' dei veicoli stessi comporta automaticamente l'impossibilita' ad adempiere ai contratti di trasporto gia' stipulati, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili. Indipendentemente, comunque, dalle considerazioni sopra svolte, cio' che appare i controvertibile e' il fatto che il comma 24 dell'art. 10, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, venga a sanzionare in modo identico comportamenti profondamente diversi ponendosi, sul piano razionale, in totale contrasto con gli altri commi dello stesso art. 10 e, soprattutto, con la scelta logica operata dal legislatore di tenere conto della differenza tra le violazioni previste e punite dai commi 18 e 19 dello stesso articolo sanzionandole, infatti, in modo diverso. Nel caso in esame, non si puo', d'altra parte, neppure richiamarsi alla discrezionalita' del legislatore in materia di specie e misura delle sanzioni, in quanto, come e' stato piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale, tale discrezionalita' del legislatore trova un limite insuperabile nella necessita' che le differenziazioni, ovvero le equiparazioni, ai fini sanzionatori, abbiano un fondamento di razionalita', il che, nella fattispecie che ci interessa, resta escluso dall'intrinseca inconciliabilita' logica tra il disposto dei commi 18 e 19 e quello del comma 24 dello stesso articolo. Da tutto quanto sopra esposto emerge il fondato sospetto che il comma 24 dell'art. 10, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione laddove non esclude l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della carta di circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo articolo, equiparando, di fatto, la violazione di tale comma a quella del comma 18, venendo, cosi', a sanzionare in modo identico illeciti amministrativi caratterizzati da sostanziali e profonde differenze, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, senza che tale equiparazione sia giustificata da alcun criterio di razionalita', e cio', pertanto, in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. E' del tutto evidente la rilevanza della questione sollevata nel procedimento in corso, dato che l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale del comma determinerebbe la non applicabilita' della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della carta di circolazione dei veicoli specificati nell'ordinanza-ingiunzione prefettizia ricorsa, ovvero a cancellazione delle annotazioni gia' effettuate sulle carte di circolazione dei veicoli stessi, con ogni conseguenza di legge.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg., legge 11 marzo 1957, n. 87; Dichiara rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 24, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 92, e successive modifiche, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della carta di circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo articolo, equiparando la violazione di tale comma a quella del tutto diversa del comma 18; Sospende il procedimento in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la notifica alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Genova, addi' 2 agosto 1999. Il pretore: Merlo 99C2277