N. 726 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 1999
N. 726 Ordinanza emessa l'8 luglio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Perugia sul ricorso proposto da Ediltrinita' S.a.s. contro l'ufficio delle entrate di Perugia Contenzioso tributario - Sentenza d'appello della Commissione tributaria regionale - Esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione - Possibilita' di sospensione a norma dell'art. 373 cod. proc. civ. - Esclusione - Lesione del diritto di difesa, di cui e' espressione la tutela cautelare - Violazione del principio di eguaglianza, per disparita' di trattamento rispetto ai processi in materia tributaria devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49. Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.3 del 19-1-2000 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 10 giugno 1999, con la quale la Soc. Ediltrinita' di A. Verri C. S.a.s. chiedeva, ai sensi dell'art. 373 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza 391/1/1998 con cui la Commissione tributaria regionale di Perugia aveva accolto l'appello dell'ufficio avverso la decisione del 14 dicembre 1995 della Commissione tributaria provinciale di Perugia. La societa' istante, avendo ritualmente e tempestivamente proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, ritengono applicabile ex art. 62 d.lgs. n. 546/1992, il disposto dell'art. 373 c.p.c. e poiche' dall'esecuzione della sentenza puo' derivare un danno grave ed irreparabile chiedono al giudice tributario che ha pronunciato la sentenza di disporre che l'esecuzione sia sospesa sino alla pronuncia della adita suprema Corte di cassazione. All'udienza dell'8 luglio 1999 il difensore dei contribuenti avv. Liana Melchiorre, assente il rappresentante dell'ufficio delle entrate di Perugia, (ex ufficio del registro) ribadisce la piena applicabilita' al processo tributario del rimedio cautelare endoprocessuale di cui all'art. 373 c.p.c. prospettando altresi' la eventuale illegittimita' costituzionale degli artt. 47 e 49 del d.lgs. n. 546/1992 in quanto limiterebbero la sospensione dell'atto impositivo al giudizio di primo grado e non consentirebbero di sospendere, negli ulteriori gradi del giudizio l'efficacia immediata della sentenza impugnata. La Commissione osserva quanto segue: prima di valutare il merito della richiesta occorre stabilire in via preliminare se l'art. 373 c.p.c. possa ritenersi applicabile alle sentenze delle Commissioni tributarie rgionali, ai sensi del richiamo generalizzato di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 che, in assenza di una disciplina diversa, rende operanti nel processo tributario le disposizioni del c.p.c., cio' che per le impugnazioni risulta specificamente ribadito dall'art. 49. Orbene, secondo questa Commissione si dovrebbe pervenire, come recentemente stabilito anche dalla Commissione tributaria regionale di Firenze del 19 marzo 1998, ad una conclusione negativa e quindi dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione ostandovi due motivi, uno di ordine formale e l'altro di ordine sistematico in quanto: a) ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 e' espressamente esclusa l'applicabilita' al processo tributario dell'art. 337 c.p.c. e quindi anche dalle norme da quest'ultimo richiamate, tra cui in particolare l'art. 373 c.p.c.; b) ove il legislatore volle, pressamente previde la speciale sospensione per l'atto impugnato di cui all'art. 47 citato d.lgs. laddove nulla e' disposto circa il giudizio di appello, dovendosi da tale esclusione desumere una precisa scelta legislativa volta ad escludere la possibilita' dell'inibitoria in appello. Pur tuttavia la Commissione si e' posto il problema di verificare se la disciplina concernente gli effetti delle sentenze delle Commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle che giustificano i provvedimenti sospensivi previsti nel processo civile e poiche' a tale problema deve necessariamente rispondersi in senso positivo, d'ufficio, va sollevata la questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto l'esclusione di ogni possibilita' di tutela cautelare nei confronti della immediata e completa efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado in pendenza del giudizio di legittimita', arrecherebbe una lesione al diritto di difesa, definito inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ovviamente anche tributario, e del quale, indiscutibilmente l'azione cautelare costituisce una sicura espressione. Sussisterebbe inoltre violazione dell'art. 3 della Costituzione laddove emergerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento del contribuente in relazione soltanto alla diversita' della giurisdizione qualora si tratti di processi, aventi ad oggetto imposte e tasse, e quindi riconducibili alla comune matrice di cui all'art. 53 Cost., i quali non siano pero' devoluti alla cognizione del giudice tributario, ma attribuiti a quella del giudice ordinario ex art. 9 c.p.c. si da ingenerare una palese violazione del principio di uguaglianza in quanto l'azione cautelare in un caso (giudice ordinario) sarebbe sempre ammessa ex artt. 283 e 373 c.p.c. e sempre negata, in linea di principio nel processo tributario, o perlomeno nella fase del secondo grado di giudizio. II sospetto di incostituzionalita' degli artt. 47 e 49 del d.lgs. n. 546/1992 appare quindi fondato.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., e 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87; Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 49 del d.lgs. n. 546/1992 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica; Sospende la presente fase di giudizio e si riserva ogni altra pronuncia in rito ed in merito; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso a Perugia l'8 luglio 1999. Il presidente: Salvi Il relatore: Orzella 99C2281