N. 726 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 1999

                                N. 726
  Ordinanza  emessa  l'8  luglio  1999  dalla  Commissione  tributaria
 regionale  di  Perugia  sul  ricorso  proposto da Ediltrinita' S.a.s.
 contro l'ufficio delle entrate di Perugia
 Contenzioso  tributario  -  Sentenza  d'appello   della   Commissione
    tributaria  regionale  -  Esecuzione  in  pendenza  di ricorso per
    cassazione - Possibilita' di sospensione  a  norma  dell'art.  373
    cod.  proc.  civ. - Esclusione - Lesione del diritto di difesa, di
    cui e' espressione la tutela cautelare - Violazione del  principio
    di eguaglianza, per disparita' di trattamento rispetto ai processi
    in  materia  tributaria  devoluti  alla  giurisdizione del giudice
    ordinario.  D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49.
  Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.3 del 19-1-2000 )
                   LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 10
 giugno 1999, con la quale la  Soc.  Ediltrinita'  di  A.  Verri    C.
 S.a.s.  chiedeva,  ai  sensi  dell'art.  373  c.p.c.  la  sospensione
 dell'esecuzione della sentenza  391/1/1998  con  cui  la  Commissione
 tributaria  regionale di Perugia aveva accolto l'appello dell'ufficio
 avverso   la   decisione  del  14  dicembre  1995  della  Commissione
 tributaria provinciale di Perugia.
   La societa' istante, avendo ritualmente e tempestivamente  proposto
 ricorso  per  Cassazione  avverso  la  predetta  sentenza,  ritengono
 applicabile ex art. 62 d.lgs. n. 546/1992, il disposto dell'art.  373
 c.p.c.  e  poiche'  dall'esecuzione  della  sentenza puo' derivare un
 danno grave ed irreparabile chiedono al  giudice  tributario  che  ha
 pronunciato la sentenza di disporre che l'esecuzione sia sospesa sino
 alla pronuncia della adita suprema Corte di cassazione.
   All'udienza  dell'8  luglio 1999 il difensore dei contribuenti avv.
 Liana  Melchiorre,  assente  il  rappresentante  dell'ufficio   delle
 entrate  di  Perugia,  (ex  ufficio  del registro) ribadisce la piena
 applicabilita'  al  processo   tributario   del   rimedio   cautelare
 endoprocessuale  di  cui all'art. 373 c.p.c. prospettando altresi' la
 eventuale illegittimita' costituzionale  degli  artt.  47  e  49  del
 d.lgs.  n.  546/1992 in quanto limiterebbero la sospensione dell'atto
 impositivo al giudizio  di  primo  grado  e  non  consentirebbero  di
 sospendere,  negli ulteriori gradi del giudizio l'efficacia immediata
 della sentenza impugnata.
   La Commissione osserva quanto segue:
     prima di valutare il merito della richiesta occorre stabilire  in
 via preliminare se l'art. 373 c.p.c. possa ritenersi applicabile alle
 sentenze delle Commissioni tributarie rgionali, ai sensi del richiamo
 generalizzato  di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 che, in
 assenza di  una  disciplina  diversa,  rende  operanti  nel  processo
 tributario  le  disposizioni del c.p.c., cio' che per le impugnazioni
 risulta specificamente ribadito dall'art. 49.
   Orbene, secondo questa  Commissione  si  dovrebbe  pervenire,  come
 recentemente  stabilito  anche dalla Commissione tributaria regionale
 di Firenze del 19 marzo 1998, ad una conclusione  negativa  e  quindi
 dichiarare  inammissibile  l'istanza  di  sospensione  ostandovi  due
 motivi, uno di ordine formale e  l'altro  di  ordine  sistematico  in
 quanto:    a)  ai  sensi  dell'art.  49  del  d.lgs.  n.  546/1992 e'
 espressamente  esclusa  l'applicabilita'   al   processo   tributario
 dell'art.  337  c.p.c.    e  quindi anche dalle norme da quest'ultimo
 richiamate, tra cui in particolare  l'art.  373  c.p.c.;  b)  ove  il
 legislatore  volle,  pressamente  previde la speciale sospensione per
 l'atto impugnato di cui all'art.  47 citato d.lgs. laddove  nulla  e'
 disposto  circa  il giudizio di appello, dovendosi da tale esclusione
 desumere  una  precisa  scelta  legislativa  volta  ad  escludere  la
 possibilita' dell'inibitoria in appello.
   Pur  tuttavia  la Commissione si e' posto il problema di verificare
 se  la  disciplina  concernente  gli  effetti  delle  sentenze  delle
 Commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle
 che  giustificano  i  provvedimenti  sospensivi previsti nel processo
 civile e poiche' a tale problema deve necessariamente rispondersi  in
 senso  positivo, d'ufficio, va sollevata la questione di legittimita'
 costituzionale per violazione  dell'art.  24  della  Costituzione  in
 quanto  l'esclusione  di  ogni  possibilita'  di tutela cautelare nei
 confronti  della  immediata  e  completa  efficacia  esecutiva  della
 sentenza  di  secondo grado in pendenza del giudizio di legittimita',
 arrecherebbe una lesione al diritto di difesa,  definito  inviolabile
 in  ogni stato e grado del procedimento, ovviamente anche tributario,
 e del quale, indiscutibilmente  l'azione  cautelare  costituisce  una
 sicura espressione.
   Sussisterebbe  inoltre  violazione  dell'art.  3 della Costituzione
 laddove emergerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento  del
 contribuente    in   relazione   soltanto   alla   diversita'   della
 giurisdizione qualora  si  tratti  di  processi,  aventi  ad  oggetto
 imposte  e  tasse,  e quindi riconducibili alla comune matrice di cui
 all'art. 53 Cost., i quali non siano pero' devoluti  alla  cognizione
 del  giudice tributario, ma attribuiti a quella del giudice ordinario
 ex art. 9 c.p.c. si da ingenerare una palese violazione del principio
 di uguaglianza in quanto  l'azione  cautelare  in  un  caso  (giudice
 ordinario)  sarebbe sempre ammessa ex artt. 283 e 373 c.p.c. e sempre
 negata, in linea di principio nel processo  tributario,  o  perlomeno
 nella fase del secondo grado di giudizio.
   II  sospetto  di incostituzionalita' degli artt. 47 e 49 del d.lgs.
 n. 546/1992 appare quindi fondato.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost., e 23, terzo comma, legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
   Giudica  rilevante  e  non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  degli  artt.  47  e  49  del  d.lgs.  n.
 546/1992  in  riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione della
 Repubblica;
   Sospende la presente fase di  giudizio  e  si  riserva  ogni  altra
 pronuncia in rito ed in merito;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che a cura della segreteria la presente sia notificata alle
 parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche'  comunicata
 ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
 deputati.
   Cosi' deciso a Perugia l'8 luglio 1999.
                         Il presidente: Salvi
                         Il relatore: Orzella
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