N. 728 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 agosto 1999

                                N. 728
  Ordinanza emessa il 30  agosto  1999  della  Commissione  tributaria
 regionale  di  Perugia  sul  ricorso proposto da Urli Giovanna contro
 l'ufficio delle entrate di Perugia
 Contenzioso tributario - Sentenza di primo  grado  della  Commissione
    tributaria  provinciale  -  Esecuzione  in  pendenza  di appello -
    Possibilita' di sospensione a norma dell'art. 283 cod. proc.  civ.
    -   Esclusione  -  Lesione  del  diritto  di  difesa,  di  cui  e'
    espressione la tutela cautelare  -  Violazione  del  principio  di
    eguaglianza, per disparita' di trattamento rispetto ai processi in
    materia   tributaria   devoluti  alla  giurisdizione  del  giudice
    ordinario.  D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49.
  Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.3 del 19-1-2000 )
                   LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 14
 luglio 1999, con la quale la sig.ra Urli Giovanna chiedeva, ai  sensi
 dell'art.  283  c.p.c.  la  sopensione dell'esecuzione della sentenza
 208/3/1998 con cui la Commissione tributaria provinciale  di  Perugia
 aveva  respinto  il  ricorso  del  contribuente  avverso  l'avviso di
 liquidazione art. 2674 dell'ufficio del registro di Perugia.
   L'istante, avendo ritualmente e  tempestivamente  proposto  appello
 alla  Commissione  tributaria regionale avverso la predetta sentenza,
 ritiene applicabile ex art.  49,  d.lgs.  n.  546/1992,  il  disposto
 dell'art.    283 c.p.c. e poiche' dall'esecuzione della sentenza puo'
 derivare un danno grave ed irreparabile, chiede al giudice tributario
 d'appello  di  disporre  che  l'esecuzione  sia  sospesa  sino   alla
 pronuncia della adita Commissione tributaria regionale di Perugia.
   All'udienza  del  30  agosto 1999 i difensori del contribuente avv.
 Emanuela Stramaccia, presente il  rappresentante  dell'ufficio  delle
 entrate  di  Perugia,  (ex  ufficio  del registro) ribadisce la piena
 applicabilita'  al  processo   tributario   del   rimedio   cautelare
 endoprocessuale di cui all'art. 283 c.p.c.
   La Commissione osserva quanto segue:
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza    (Reg.  ord.  n.
 727/1999).
 99C2283