N. 730 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 1999
N. 730 Ordinanza emessa il 14 ottobre 1999 dal tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra A.P.A.M. e La Nationale Assicurazioni S.p.a. ed altri Competenza e giurisdizione civile - Controversie individuali di lavoro - Giudice competente - Modifiche normative apportate con d.lgs. n. 51/1998 - Procedimenti pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia della nuova disciplina - Applicabilita' delle disposizioni anteriormente vigenti "anche allorche' cio' comporti la declaratoria di incompetenza in favore di uffici soppressi dal decreto stesso" - Contrasto con la legge delega - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 135, lett. a); cod. proc. civ., art. 5, modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 2; d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 135, lett. a) combinato disposto; cod. proc. civ., art. 5, modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 2. Costituzione, artt. 76 e 97.(GU n.3 del 19-1-2000 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 16/1994 r.g. promossa da A.P.A.M. - Azienda Pubblica Autoservizi Mantova, con gli avv.ti Norberto Rossi ed Enrico Codignola, attrice, nei confronti della La Nationale Assicurazioni S.p.a., Aimi Roberto e Aimi Edile 18 s.n.c., con l'avv. Giuseppe Molinari, convenuti; Rilevato che con atto di citazione notificato il 28 dicembre 993 l'attrice chiedeva ai convenuti il risarcimento dei danni subiti per aver dovuto retribuire il proprio dipendente Allegretti Alberto durante il periodo di assenza per malattia conseguito all'incidente stradale avvenuto il 22 novembre 1989 in Ponte sul Mincio per fatto e colpa di Aimi Roberto che procedeva alla guida di autovettura della s.n.c Edile Aimi, assicurata con La Nationale; che la causa veniva trattenuta in decione, esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 13, legge n. 276/1997, all'udienza del 26 maggio 1999; che preliminarmente si dovrebbe accogliere l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla difesa dei convenuti, rientando la fattispecie, secondo la giurisprudenza fornitasi su casi analoghi, nella competenna del pretore in funzione di giudice dei lavoro (Cass. 15 ottobre 1992, n. 11337; Cass. sez. lav. 27 gennaio 1993, n. 1002); che tuttavia oggi l'ufficio del pretore e' stato soppresso in forza del d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998, divenuto efficace il 2 giugno 1999, e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario, ed in particolare l'art. 82 di tale decreto, modificando l'art. 413 c.p.c., prevede che competente per le cause di lavoro sia oggi il tribunale; che dunque, se questione analoga a quella qui' prospettata dovesse sorgere in un processo che proseguisse con l'applicazione del d.lgs. n. 51/1998, la stessa dovrebbe essere risolta non gia' con sentenza dichiarativa d'incompetenza, bensi' con l'ordinanza ex art. 426 c.p.c., ove infatti, secondo l'art. 83 d.lgs. n. 51/1998, alla parola "pretore" e' sostituita la parola "giudice", e quindi con soluzione di notevole economia processuale, che non comporta la riassunzione della causa di fronte ad altro ufficio, ma solo il mutamento del rito; che invece, all'applicazione al caso di specie di tale norma, sono di ostacolo sia l'art. 5 c.p.c., come novellato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che esclude l'applicazione dello jus superveniens in tema di giurisdizione e competenza, sia soprattutto l'art. 135, lettera a) del citato d.lgs. n. 51/1998, che prevede la definione dei procedimenti pendenti dinanzi al tribunale secondo le norme anteriormente vigenti se, alla data di efficacia del decreto, siano gia' state precisate le conclusioni, ovvero se la causa sia stata comunque ritenuta in decisione, come e' avvenuto nel caso di specie: il che esclude appunto l'applicabilita alla presente causa degli artt. 413 e 426 c.p.c. come "novellati" dagli artt. 82 e 83, d.lgs. n. 51/1998; che tale soluzione sembra tuttavia contrastare sia con la legge delega n. 254 del 16 luglio 1997, art. 1, comma 2, in cui si prevede che la disciplina transitoria (nella quale e' compreso il citato art. 135 del d.lgs. n. 51/1998, emanato in virtu' della predetta delega) sia "rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio", mentre e' chiaro che la normativa applicabile al caso di specie determina una lungaggine non giustificabile col principio costituzionale di precostituzione del giudice (art. 25, primo comma Cost.), posto che, anche dichiarata l'incompetenza in favore del pretore, la causa finirebbe comunque con l'essere riassunta dinanzi allo stesso tribunale (non importa se ad altra sezione) che si e' pronunciato imcompetente, essendo nel frattempo venuto meno l'ufficio del pretore, e neppure rientrando la causa tra quelle per le quali e' prevista un'ultrattivita' dello stesso (art. 133 d.lgs. n. 51/1998) che sono solo quelle in cui alla data di efficacia del decreto n. 51 sono gia' state precisate le conclusioni dinanzi al pretore stesso, o che comunque egli ha gia' trattenuto in decisione, onde l'unica utilita' della pronuncia sarebbe quella relativa alla liquidazione delle spese del giudizio, che peraltro potrebbero trovare la loro giusta regolazione anche se la causa proseguisse dianzi al tribunale, facendo applicazione di tutti i principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.; che pertanto risulta violato l'art. 76 della Costituzione per violazione dei principi contenuti nella legge delega da parte del decreto delegato; che un tale assetto normativo sembra poter contrastare anche con l'art. 97 della Costituzione, laddove si garantisce il buon andamento della pubblica amministrazione, posto che tale disposizione sembra vietare le inutili dispersioni di attivita' e imporre, nel rispetto delle necessarie garanzie, la maggior speditezza possibile dei procedimenti;
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 135, lettera a) d.lgs. 19 lebbraio 1998, n. 51, e 5 codice di procedura civile (come modificato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353), nella parte in cui prevedono, da soli e nel loro combinato disposto, l'applicabilita' ai processi civili pendenti dinanzi al Tribunale alla data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998, delle disposizioni in tema di competenza anteriormente vigenti, anche allorche' cio' comporti la declaratoria di incompetenza in favore di uffici soppressi dal decreto stesso, per contrasto con l'art. 97 Cost., e, per quanto attiene il solo art. 135, lettera a) d.lgs. n. 51/1998, anche con l'art. 76 Cost.; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la sua comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato. Brescia, addi' 14 ottobre 1999. Il giudice: Modena 99C2285