Modificazione al decreto rettorale 14 settembre 1999 recante: "procedure di valutazione comparativa a diciotto posti di professore universitario di ruolo, fascia seconda".(GU n.91 del 16-11-1999)
IL RETTORE Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390; Visto il decreto rettorale 6 maggio 1999, n. 755; Visto il decreto rettorale n. 1393 del 14 settembre 1999 con cui sono state bandite le procedure di valutazione comparativa a diciotto posti di professore universitario di ruolo, seconda fascia, ed in particolare l'art. 5 nella parte in cui prevede che i candidati, in attuazione dell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto rettorale n. 755/1999, debbano inviare copia dei lavori scientifici sia ai commissari che alla sede della commissione giudicatrice; Considerato che, con decreto rettorale n. 1616 dell'8 ottobre 1999, e' stato modificato l'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto rettorale n. 755/1999 nella parte in cui prevedeva l'obbligo dell'invio dei lavori scientifici sia ai commissari che alla sede della commissione giudicatrice; Preso atto che la modifica sopra indicata ha efficacia immediata ed e' gia' applicabile alle procedure in corso per espressa indicazione contenuta nel decreto rettorale n. 1616/1999; Preso atto che per poter applicare la modifica alle procedure in atto e' necessario, altresi', modificare il decreto rettorale n. 1393/1999 e che cio' non implica variazioni sostanziali del bando e che, inoltre, comporta un vantaggio per i candidati; Decreta: L'art. 5 del decreto rettorale n. 1393 del 14 settembre 1999 e' sostituito dal seguente: Art. 5. Invio delle pubblicazioni Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto 4) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell'art. 1 del presente bando, alla sede della facolta', dipartimento o istituito ove la commissione svolgera' i suoi lavori, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato. Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: l'universita' che ha bandito la procedura, la facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e recapito concorsuale. Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia autenticata ovvero in carta semplice, purche' corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, si attesti la conformita' all'originale di quanto presentato, e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera da cui sono ricavati. Qualora siano presentate delle fotocopie dichiarate conformi all'originale: per i lavori stampati in Italia occorre, altresi', attestare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945, che cosi' recita: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura del Regno". per i lavori stampati all'estero occorre indicare la data ed il luogo di pubblicazione. Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione le opere gia' edite al momento della scadenza del bando di concorso e gli estratti di stampa; le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere esclusivamente elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessita' di osservare le formalita' previste per i lavori a stampa. Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa e' una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, si attesti la conformita' all'originale del testo tradotto. Tuttavia, per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente. Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel bando. Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai candidati da questa amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente del materiale non ritirato. Bologna, 19 ottobre 1999 Il rettore: Roversi Monaco