UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CONCORSO

Modificazione al decreto rettorale 14 settembre 1999 recante:
  "procedure di valutazione comparativa a diciotto posti di
  professore universitario di ruolo, fascia seconda".
(GU n.91 del 16-11-1999)

                             IL RETTORE
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  ottobre  1998,
n. 390;
  Visto il decreto rettorale 6 maggio 1999, n. 755;
  Visto  il  decreto  rettorale n. 1393 del 14 settembre 1999 con cui
sono state bandite le procedure di valutazione comparativa a diciotto
posti di professore universitario di ruolo,  seconda  fascia,  ed  in
particolare  l'art.  5 nella parte in cui prevede che i candidati, in
attuazione dell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto rettorale n.
755/1999,  debbano  inviare  copia  dei  lavori  scientifici  sia  ai
commissari che alla sede della commissione giudicatrice;
  Considerato che, con decreto rettorale n. 1616 dell'8 ottobre 1999,
e'  stato  modificato  l'art.  7,  comma  1,  lettera i), del decreto
rettorale  n.  755/1999  nella  parte  in  cui  prevedeva   l'obbligo
dell'invio  dei  lavori  scientifici  sia ai commissari che alla sede
della commissione giudicatrice;
  Preso atto che la modifica sopra indicata ha efficacia immediata ed
e' gia' applicabile alle procedure in corso per espressa  indicazione
contenuta nel decreto rettorale n. 1616/1999;
  Preso  atto  che  per poter applicare la modifica alle procedure in
atto e' necessario, altresi',  modificare  il  decreto  rettorale  n.
1393/1999  e  che cio' non implica variazioni sostanziali del bando e
che, inoltre, comporta un vantaggio per i candidati;
                              Decreta:
  L'art. 5 del decreto rettorale n. 1393 del  14  settembre  1999  e'
sostituito dal seguente:
                               Art. 5.
                      Invio delle pubblicazioni
  Le  pubblicazioni  che il candidato ritenga utile presentare per la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella  domanda  ai
sensi  del  punto  4)  dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante
raccomandata con avviso di  ricevimento,  ovvero  consegnate  a  mano
previo  accordo  con la struttura di riferimento, nel numero massimo,
se previsto, indicato nell'art. 1 del presente bando, alla sede della
facolta', dipartimento o istituito ove  la  commissione  svolgera'  i
suoi  lavori,  entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  del  decreto  costitutivo  delle   stesse,   all'indirizzo
indicato nel decreto citato.
  Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni  devono  essere indicati
espressamente:  l'universita'  che  ha  bandito  la   procedura,   la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
  Le  pubblicazioni  potranno  essere  inviate in originale, in copia
autenticata ovvero  in  carta  semplice,  purche'  corredate  da  una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' con la quale, ai
sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
403/1998,   si   attesti   la  conformita'  all'originale  di  quanto
presentato, e si forniscano le indicazioni  relative  all'autore,  al
titolo  dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione ed al numero
dell'opera da cui sono ricavati.
  Qualora  siano  presentate  delle  fotocopie  dichiarate   conformi
all'originale:
  per  i  lavori  stampati  in  Italia  occorre,  altresi', attestare
l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la  procura
della  Repubblica  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
luogotenenziale n. 660 del 31 agosto 1945, che  cosi'  recita:  "Ogni
stampatore  ha  l'obbligo  di  consegnare,  per ogni qualsivoglia suo
stampato o pubblicazione, quattro  esemplari  alla  prefettura  della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura del Regno".
  per  i  lavori  stampati  all'estero occorre indicare la data ed il
luogo di pubblicazione.
  Sono considerate valutabili ai fini  della  presente  selezione  le
opere  gia'  edite  al momento della scadenza del bando di concorso e
gli estratti di stampa; le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi
dalla stampa (opere esclusivamente elettroniche) sono suscettibili di
essere valutate  senza  la  necessita'  di  osservare  le  formalita'
previste per i lavori a stampa.
  Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se
essa  e'  una  delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e
spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una  delle  predette
lingue.   I   testi   tradotti  devono  essere  presentati  in  copie
dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e
dovranno  essere  accompagnati  da  una   dichiarazione   sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  con  la  quale,  ai  sensi dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998,  si  attesti  la
conformita' all'originale del testo tradotto.
  Tuttavia,  per  le procedure di valutazione comparativa riguardanti
materie linguistiche e' ammessa  la  presentazione  di  pubblicazioni
compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito
il   concorso,   anche  se  diverse  da  quelle  indicate  nel  comma
precedente.
  Il  mancato  invio  delle  pubblicazioni  alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera'  i  suoi  lavori
entro   il   termine   prescritto   non   equivale  a  rinuncia  alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione  giudicatrice
valutera'  il  candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto,  valutare  i  lavori  scientifici  anche  se  personalmente
conosciuti.   Le   commissioni   giudicatrici   non   prenderanno  in
considerazione pubblicazioni difformi,  o  in  edizione  diversa,  da
quelle  indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme  a  quello  indicato  nel
bando.
  Nessuno   dei   lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati da questa amministrazione; tuttavia  i  candidati  potranno
rientrare  in  possesso  delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la  sede  ove
la  commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli  atti.  Trascorso  il
suddetto  termine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.
  Bologna, 19 ottobre 1999
                                           Il rettore: Roversi Monaco