LEGGE 7 gennaio 1999, n. 3
Apporto al patrimonio della "Poste italiane S.p.a." dei crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex Ente poste italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria.(GU n.9 del 13-1-1999)
Vigente al: 28-1-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta al patrimonio della "Poste italiane S.p.a." i crediti vantati nei confronti dell'ex Ente poste italiane per le pensioni erogate a tutto il 31 dicembre 1993, nonche' per le anticipazioni di tesoreria relative a pagamenti effettuati per la gestione propria dell'Ente a tutto il 31 dicembre 1995. 2. L'importo delle partite di cui al comma 1, risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 1997 dell'ex Ente poste italiane, certificato da societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e' iscritto in apposita riserva del patrimonio netto della "Poste italiane S.p.a.". 3. L'importo delle partite di cui al comma 1 ammonta, rispettivamente, a L. 479.110.217.482 per il rimborso di pensioni erogate nel periodo agostodicembre 1993 al personale postelegrafonico con anticipazioni del Tesoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e a L. 4.666.072.932.427 per anticipazioni di tesoreria utilizzate per pagamenti di spese proprie dell'Ente poste italiane fino al 31 dicembre 1995. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.