LEGGE 7 gennaio 1999, n. 3 

  Apporto  al patrimonio  della "Poste  italiane S.p.a."  dei crediti
vantati dal  Ministero del  tesoro nei  confronti dell'ex  Ente poste
italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria.
(GU n.9 del 13-1-1999)
 
 Vigente al: 28-1-1999  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  apporta  al patrimonio  della  "Poste  italiane S.p.a."  i
crediti  vantati nei  confronti dell'ex  Ente poste  italiane per  le
pensioni  erogate  a  tutto  il  31 dicembre  1993,  nonche'  per  le
anticipazioni  di tesoreria  relative a  pagamenti effettuati  per la
gestione propria dell'Ente a tutto il 31 dicembre 1995.
  2.  L'importo delle  partite  di  cui al  comma  1, risultanti  dal
bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  1997  dell'ex  Ente  poste
italiane, certificato da societa'  autorizzata ai sensi dell'articolo
8 del decreto del Presidente della  Repubblica 31 marzo 1975, n. 136,
come sostituito  dall'articolo 17 del decreto  legislativo 27 gennaio
1992, n.  88, e'  iscritto in apposita  riserva del  patrimonio netto
della "Poste italiane S.p.a.".
  3.   L'importo  delle   partite  di   cui  al   comma  1   ammonta,
rispettivamente,  a L.  479.110.217.482 per  il rimborso  di pensioni
erogate nel periodo agostodicembre 1993 al personale postelegrafonico
con   anticipazioni  del   Tesoro  ai   sensi  dell'articolo   6  del
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge  29 gennaio  1994, n.  71, e  a L.  4.666.072.932.427 per
anticipazioni di tesoreria utilizzate  per pagamenti di spese proprie
dell'Ente poste italiane fino al 31 dicembre 1995.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.