MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 19 gennaio 1999, n. 55 

  Regolamento recante  norme di  attuazione della  direttiva 94/42/CE
che modifica la  direttiva 64/432/CEE relativa a  problemi di polizia
sanitaria  in  materia di  scambi  intracomunitari  di animali  delle
specie bovina e suina.
(GU n.57 del 10-3-1999)
 
 Vigente al: 25-3-1999  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'articolo 4,  comma 8,  della legge  9 marzo  1989, n.  86,
recante norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  al processo
normativo comunitario e sulle  procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari;
  Visto  l'articolo 5  della legge  6 febbraio  1996, n.  52, recante
disposizioni    per     l'adempimento    di     obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia  alle   Comunita'  europee   -  legge
comunitaria 1994;
  Vista  la legge  30 aprile  1976, n.  397, recante  norme sanitarie
sugli scambi di  animali tra l'Italia e gli altri  Stati membri della
Comunita' economica europea, e successive modifiche;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 1  marzo 1992, n.
230, recante  regolamento di  attuazione delle direttive  CEE 79/109,
79/111, 80/219,  80/1098; 80/1099,  80/1274, 82/893,  83/646, 84/336,
85/586, 87/489  e 88/406, concernenti  norme sanitarie in  materia di
scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, tenuto
anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423;
  Vista la  direttiva 94/42/CE  che modifica la  direttiva 64/432/CEE
relativa  a  problemi  di  polizia sanitaria  in  materia  di  scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 novembre 1998;
  Vista la  comunicazione al  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
effettuata con nota del 19 novembre 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La legge 30 aprile 1976,  n. 397, come integrata dal decreto del
Presidente della Repubblica 1 marzo  1992, n. 230, e' modificata come
segue:
  a) all'articolo 2, primo comma, dopo  la lettera s), e' aggiunta la
seguente:
  " t) centro  di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le  aziende e i
mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da
diverse aziende di  origine, ai fini della costituzione  di gruppi di
animali   destinati  agli   scambi   intracomunitari,  dotato   delle
necessarie attrezzature e installazioni  per accogliere gli animali e
posto  sotto il  controllo  del veterinario  ufficiale della  azienda
sanitaria locale  territorialmente competente;  quest'ultimo provvede
affinche' il centro  di raccolta, prima dell'inizio di  ogni ciclo di
attivita',  sia  completamente  svuotato   dagli  animali,  pulito  e
disinfettato secondo  le istruzioni da  lui impartite. Ai  fini degli
scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere autorizzato
dal Ministero della sanita'";
  b) all'articolo  3, primo  comma, lettera  f), n.  3), in  fine, e'
aggiunto il seguente periodo:  "le modalita' per l'autorizzazione dei
centri nei  quali si puo'  effettuare la disinfezione  nonche' quelle
concernenti  le procedure  necessarie per  garantire e  verificare il
rispetto  delle  disposizioni  veterinarie  previste  dalla  presente
legge, sono stabilite in sede comunitaria";
  c) all'articolo 3, primo comma, lettera i), in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "tuttavia, quando il trasporto riguarda piu' luoghi
di destinazione, gli  animali devono essere raccolti  in tanti gruppi
quanti sono  i luoghi di destinazione  e ogni gruppo di  animali deve
essere  accompagnato da  un certificato  sanitario fino  al luogo  di
destinazione   indicato   sullo  stesso   certificato;   quest'ultima
modalita' di  certificazione e'  consentita solo nel  caso in  cui la
spedizione   venga  effettuata   verso  destinatari   preventivamente
registrati dalla competente  autorita' del luogo di  destinazione e a
mezzo  di trasportatori  registrati  che si  attengono agli  obblighi
della  disinfezione dei  veicoli  e alle  norme  sul benessere  degli
animali";
  d) all'articolo 9, i termini "mercato" e "mercati" sono sostituiti,
rispettivamente,  dai  termini "centro  di  racccolta"  e "centri  di
raccolta": Inoltre:
    1) il terzo comma e' abrogato;
  2)  al quarto  comma  sono  soppresse le  parole  "o  dal luogo  di
raccolta";
  3)  al  quinto  comma  sono  soppresse  le  parole  "nel  luogo  di
raccolta";
  4)  al sesto  comma  sono  soppresse le  parole  "e  dei luoghi  di
raccolta";
    e) dopo l'articolo l0 -bis e' aggiunto il seguente:
  "10-ter. - Fatti salvi i controlli previsti dal decreto legislativo
30  gennaio  1993, n.  28,  e  successive modifiche,  il  veterinario
ufficiale che  rilascia il  certificato sanitario  di accompagnamento
degli animali si  assicura che, gli animali non  nati nell'azienda di
partenza  e che  negli  ultimi  trenta giorni  non  sono rimasti  nel
territorio italiano,  siano inseriti nel gruppo  di destinazione solo
se non ne compromettono lo stato sanitario".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.