LEGGE 13 aprile 1999, n. 95 

  Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari
esteri  alle  iniziative  di  cooperazione allo  sviluppo  svolte  da
universita' e da organizzazioni non governative.
(GU n.90 del 19-4-1999)
 
 Vigente al: 4-5-1999  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge   28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con  modificazioni, dalla legge  28 maggio 1997,  n. 140,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Il  divieto   di  cui  al  comma  1  non   si  applica  ai
finanziamenti che vengono erogati  dal Ministero degli affari esteri,
ai  sensi degli  articoli 7  e 18  del decreto  del Presidente  della
Repubblica  12  aprile   1988,  n.  177,  per   la  realizzazione  di
iniziative,  interventi, programmi  ed  attivita'  nel settore  della
cooperazione   allo  sviluppo,   in  favore   di  universita'   e  di
organizzazioni   non  governative   riconosciute   idonee  ai   sensi
dell'articolo 28  della legge 26  febbraio 1987, n. 49,  salvo quanto
disposto  dall'articolo  20 della  legge  15  marzo  1997, n.  59,  e
successive modificazioni. Ai soggetti  sopra indicati potranno essere
concessi  anticipi  nella   misura  del  50  per   cento  del  valore
complessivo del progetto  nel primo anno, seguiti da  anticipi del 40
per cento negli anni successivi".
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 aprile 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto