Regolamento recante norme per la disciplina relativa al limite di eta' per l'accesso al profilo di ispettore antincendi dell'area operativatecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.(GU n.144 del 22-6-1999)
Vigente al: 7-7-1999
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, che stabilisce, tra i requisiti per l'accesso al profilo di ispettore in prova, un'eta' non superiore agli anni trenta, elevabile fino a trentacinque in base alle disposizioni di legge; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'articolo 3, comma 6, il quale stabilisce che "la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione"; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 492, sez. I del 15 luglio 1998 relativo al quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito all'applicazione del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997; Vista la circolare n. 9 del 26 agosto 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica concernente "legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di eta' per la partecipazione a concorsi pubblici"; Ritenuto necessario fissare un limite massimo di eta' per l'accesso al profilo di ispettore antincendi in considerazione della peculiare natura del servizio e dei requisiti psicofisici stabiliti dal decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il limite massimo di eta', e' fissato in anni trentacinque con esclusione di qualsiasi elevazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 maggio 1999 Il Ministro: Russo Jervolino Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1999 Registro n. 2 Interno, foglio n. 198