MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1 giugno 1999, n. 202 

  Regolamento  recante  modificazione   al  decreto  ministeriale  22
febbraio  1999, n.  67,  concernente norme  per  l'istituzione ed  il
regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di
accertamento  e di  controllo  delle imposte  riguardanti i  tabacchi
lavorati.
(GU n.147 del 25-6-1999)
 
 Vigente al: 24-8-1999  
 

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista   la   legge  22   dicembre   1957,   n.  1293,   concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 10  dicembre 1975, n.  724, sull'importazione  e la
commercializzazione    all'ingrosso   dei    tabacchi   lavorati    e
modificazioni  alle norme  sul  contrabbando dei  tabacchi esteri,  e
successive modificazioni;
  Vista la  legge 7 marzo 1985,  n. 76, che disciplina  il sistema di
imposizione   fiscale    sui   tabacchi   lavorati,    e   successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1989, n. 190, concernente,
tra l'altro, la vigilanza ed il  controllo in tema di distribuzione e
vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;
  Visto il  decreto-legge 30  agosto 1993,  n. 331,  convertito dalla
legge   29  ottobre   1993,   n.  427,   concernente,  tra   l'altro,
l'armonizzazione  delle  disposizioni  in   materia  di  imposte  sui
tabacchi lavorati  con quelle recate  da direttive CEE,  e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto  legislativo 9  luglio 1998,  n. 283,  istitutivo
dell'Ente  tabacchi italiani  che  svolge le  attivita' produttive  e
commerciali gia' riservate  o comunque attribuite all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e
le  attivita' di  interesse generale  gia' affidate  o conferite  per
effetto di disposizione di legge all'amministrazione medesima;
  Considerato che le attivita'  trasferite all'Ente tabacchi italiani
concernenti  la  produzione,  distribuzione e  vendita  dei  tabacchi
lavorati, devono  essere assoggettate  alla vigilanza e  al controllo
fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;
  Considerato che  alla medesima vigilanza e  controllo devono essere
assoggettate  le attivita'  di  distribuzione e  vendita di  tabacchi
lavorati che possono essere esercitate  da altri soggetti privati nel
territorio della Repubblica italiana;
  Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli
articoli 1, 2  e 3 si provvede con regolamenti  a norma dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il proprio  decreto 22 febbraio 1999, n. 67,  con il quale e'
stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione
ed  il regime  dei  depositi  fiscali e  la  circolazione nonche'  le
attivita' di accertamento e di  controllo delle imposte riguardanti i
tabacchi lavorati;
  Considerato che, per dare  piena attuazione al regolamento adottato
con  proprio  decreto  22  febbraio  1999,  n.  67,  sono  necessarie
complesse  misure, le  quali  richiedono adeguati  tempi tecnici  per
consentire  di  organizzare  le   strutture  ed  i  presidi  deputati
all'attivita'  di controllo  fiscale e  che, pertanto,  e' necessario
differire il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del predetto
decreto;
  Considerato che il differimento  del termine previsto dall'articolo
18, comma  2, del proprio decreto  22 febbraio 1999, n.  67, non crea
vuoti normativi in quanto sia per  l'Ente tabacchi italiani che per i
depositi  fiscali  di altri  soggetti  privati  continuano ad  essere
operanti le norme specifiche  in materia di accertamento, riscossione
e versamento delle imposte gravanti sui tabacchi;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-10690 del 14 maggio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  18  del  regolamento  adottato  con  decreto  del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,  n. 67, il primo periodo del
comma 2 e' cosi' sostituito:  "2. I nuovi adempimenti derivanti dalle
disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro il 30
giugno 2000".
  2.  Il presente  regolamento  sara'  sottoposto alla  registrazione
della Corte  dei conti  e pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 1 giugno 1999
                                                   Il Ministro: Visco
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1999
  Atti di Governo, registro n. 1 Finanze, foglio n. 366