MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 giugno 1999, n. 235 

  Modificazioni  ed integrazioni  al decreto  ministeriale 21  luglio
1997, n. 245,  concernente: "Regolamento recante norme  in materia di
accessi  all'istruzione  universitaria  e di  connesse  attivita'  di
orientamento".
(GU n.171 del 23-7-1999)
 
 Vigente al: 7-8-1999  
 

                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 23 agosto 1988,  n. 400, e in particolare l'articolo
17, comma 3;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  e  in  particolare
l'articolo 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.
127, articolo 17, comma 116;
  Visto  il   regolamento  recante   norme  in  materia   di  accessi
all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento,
adottato con  decreto del  Ministro dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998;
  Viste le  direttive della Unione europea  (78/686/CEE del Consiglio
del  25  luglio   1978;  78/687/CEE  del  Consiglio   di  pari  data;
78/1026/CEE  del  Consiglio del  18  dicembre  1978; 78/1027/CEE  del
Consiglio di pari data; 85/384/CEE  del Consiglio del 10 giugno 1985;
89/594/CEE  del  Consiglio  del  30  ottobre  1989  e  93/16/CEE  del
Consiglio del 5 aprile 1993);
  Considerata l'esigenza  di modificare  il decreto  n. 245  del 1997
alla  luce dei  principi  indicati dalla  Corte costituzionale  nella
citata sentenza n.  383 del 1998, nonche' di  adottare misure urgenti
per  l'anno accademico  1999-2000,  nelle  more dell'approvazione  di
appositi disegni di legge;
  Visti i pareri  del Consiglio universitario nazionale  resi in data
23 aprile e 5 maggio 1999;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999;
  Vista la comunicazione alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma  dell'articolo 17, comma 3,  della predetta legge n.  400 del
1988 (nota n.  1184/III.6/99 del 3 giugno 1999)  cosi' come attestata
dalla Presidenza  del Consiglio dei  Ministri, con nota del  7 giugno
1999, prot. n. 1/1.1.4/31890/4.23.35;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Al  regolamento   recante   misure  in   materia  di   accessi
all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento,
emanato  con decreto  del Ministro  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e tecnologica  in  data  21 luglio  1997,  n. 245,  sono
apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
  a) all'articolo  4, comma 2,  lettera a), le parole  "fino all'anno
accademico 2001-2002" sono soppresse;
  b) all'articolo  4, comma 2,  lettera b), le parole  "fino all'anno
accademico 1999-2000" sono soppresse;
  c)  all'articolo 4,  comma 2,  la  lettera c)  e' sostituita  dalla
seguente:
  " c) corsi  di laurea di nuova istituzione, in  analogia con quanto
previsto dall'articolo  38 della legge 14  agosto 1982, n. 590,  e in
conformita'  al  presente  regolamento,  per i  sei  anni  successivi
all'attivazione, fino  alla data  di entrata  in vigore  di ulteriori
disposizioni   legislative   in   materia   di   accessi   ai   corsi
universitari";
  d) l'articolo  4, comma 4,  e' sostituito  dal seguente: "4.  Per i
corsi di cui al  comma 2, lettere a) e b), per il  corso di laurea in
scienze della formazione primaria, a  numero programmato ai sensi del
comma  2, lettera  c), nonche'  per i  corsi di  specializzazione per
l'insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
19  novembre 1990,  n. 341,  il Ministro  determina annualmente,  con
propri  decreti, il  numero dei  posti a  livello nazionale,  nonche'
dispone  la ripartizione  dei posti  tra le  universita'. Il  decreto
riguardante i corsi di cui al comma 2, lettera a), e' emanato sentito
il Ministro della  sanita'; i decreti riguardanti il  corso di laurea
in scienze  della formazione primaria  e i corsi  di specializzazione
per l'insegnamento secondario  di cui al citato articolo  4, comma 2,
della legge  n. 341 del 1990  sono emanati sentito il  Ministro della
pubblica  istruzione.  I  decreti  di  cui  al  presente  comma  sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.  Per la programmazione dei posti
relativi ai corsi di specializzazione in medicina e chirurgia restano
ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
257, articolo 2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere
c) e d)  e ai corsi di specializzazione, con  esclusione di quelli in
medicina e  chirurgia e di quelli  per il corso di  laurea in scienze
della formazione  primaria e  per le  scuole di  specializzazione per
l'insegnamento  secondario, sono  determinati  dalle universita';  la
predetta determinazione e' effettuata  a partire dall'anno accademico
1998-1999,  sulla  base  delle  procedure  e  dei  parametri  di  cui
all'articolo 2,  comma 1,  lettera b). Dalla  data di  emanazione del
decreto di  cui al  predetto articolo  2, comma  1, lettera  b), sono
abrogati i commi dal primo al  quarto dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.";
    e) all'articolo 4, i commi 3, 5 e 6, sono soppressi;
  f) all'articolo 5, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
  "1. In sede di prima applicazione  i decreti di cui all'articolo 2,
comma  1, lettera  a), sono  emanati entro  il 28  febbraio 2002.  Il
rapporto  di cui  all'articolo 2,  comma 2,  e' redatto  entro il  31
gennaio 2002";
  g) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito con il
seguente: "Per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 le
universita' accolgono domande di iscrizione anche non precedute dalla
preiscrizione";
  h) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
  i) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Per  gli anni  accademici  1997-1998,  1998-1999, 1999-2000  e
2000-2001 il Ministro determina, con  propri decreti, le modalita' di
svolgimento  delle prove  di  ammissione per  le immatricolazioni  ai
corsi di laurea  ad accesso limitato di cui all'articolo  4, comma 2,
lettere  a),  b) e  c),  nonche'  ai  corsi di  specializzazione  per
l'insegnamento secondario".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 giugno 1999
                                                Il Ministro: Zecchino
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999
Registro  n.  1  Universita'  e ricerca  scientifica  e  tecnologica,
  foglio n. 179
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.