DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 279 

  Disposizioni integrative del decreto  legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  in  materia  di   composizione  e  funzionamento  del  comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
(GU n.188 del 12-8-1999)
 
 Vigente al: 27-8-1999  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Ritenuto di dover apportare  integrazioni al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e, in particolare, all'articolo 160;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 gennaio 1999;
  Acquisito il parere della  Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito il  parere della  Commissione parlamentare  consultiva in
ordine  all'attuazione  della  riforma amministrativa,  istituita  ai
sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  dei
Ministri per gli affari regionali e dell'interno;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 160 del decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e' aggiunto il seguente comma:
  "2-bis. All'articolo  20 della  legge 1 aprile  1981, n.  121, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  ''Il  comitato  e'  presieduto  dal prefetto  ed  e'  composto  dal
questore, dal  sindaco del  comune capoluogo  e dal  presidente della
provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo  della guardia  di  finanza, nonche'  dai  sindaci degli  altri
comuni interessati,  quando devono trattarsi questioni  riferibili ai
rispettivi ambiti territoriali.'';
    b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
  ''Alla convocazione  e alla  formazione dell'ordine del  giorno del
comitato  provvede  il prefetto.  La  convocazione  e' in  ogni  caso
disposta  quando  lo richiede  il  sindaco  del comune  capoluogo  di
provincia per  la trattazione  di questioni attinenti  alla sicurezza
della comunita' locale  o per la prevenzione di  tensioni o conflitti
sociali  che  possono  comportare   turbamenti  dell'ordine  o  della
sicurezza  pubblica  in ambito  comunale.  Per  la trattazione  delle
medesime questioni, su richiesta  del sindaco, e' altresi' integrato,
ove occorra, l'ordine del giorno del comitato.''".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli   atti  normativi  della  Republica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          Italiana, approvato   con D.P.R.   28 dicembre    1985,  n.
          1092,  al    solo  fine    di facilitare la lettura   delle
          disposizioni di legge  modificate o alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.