DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 1999, n. 358 

  Disposizioni integrative  e correttive  del decreto  legislativo 26
novembre  1992, n.  470,  in attuazione  delle direttive  90/364/CEE,
90/365/CEE  e   93/96/CEE  concernenti  il  soggiorno   di  cittadini
comunitari.
(GU n.246 del 19-10-1999)
 
 Vigente al: 3-11-1999  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 24 aprile  1998,  n.  128,
recante delega al Governo ad emanare le  disposizioni  integrative  e
correttive necessarie ad adeguare la disciplina  recata  dal  decreto
legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle  direttive  del  Consiglio
90/364/CEE, 90/365/CEE e  93/96/CEE,  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b),  c)
e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d),  della  legge
19 febbraio 1992, n. 142; 
  Viste le direttive del Consiglio 90/364/CEE relativa al diritto  di
soggiorno di cittadini comunitari e 90/365/CEE relativa al diritto di
soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno  cessato
la propria attivita' professionale; 
  Vista la direttiva del Consiglio 93/96/CEE  che  ha  sostituito  la
direttiva del Consiglio 90/366/CEE relativa al diritto  di  soggiorno
degli studenti, annullata dalla sentenza  della  Corte  di  giustizia
delle Comunita' europee del 7 luglio 1992, nella causa C-295/90; 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  novembre  1992,  n.  470,   di
attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 
142; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 9 aprile 1999; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 luglio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  della  sanita',  del   lavoro   e   della
previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Gli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater e  5-quinquies  del  decreto
del Presidente della Repubblica  30  dicembre  1965,  n.  1656,  come
modificato dal decreto legislativo 26 novembre  1992,  n.  470,  sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti: 
  "Art. 5-bis. - 1. Hanno diritto al soggiorno nel  territorio  della
Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione  europea,  che
abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro,  a
condizione che: 
  a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o  siano
titolari  di  una  polizza  assicurativa  sanitaria   per   malattia,
infortunio e per maternita'; 
  b) dispongano di un reddito  complessivo,  che  non  sia  inferiore
all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma  6,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335; tale reddito puo' essere  comprensivo  anche  di
pensione di invalidita' da lavoro, di trattamento  per  pensionamento
anticipato o di pensione di vecchiaia,  ovvero  di  una  rendita  per
infortunio sul lavoro o per malattia professionale. 
  2. Il diritto di cui al comma 1 e' inoltre riconosciuto, quale  che
sia la loro cittadinanza, al coniuge e ai discendenti  a  carico  del
titolare del diritto di soggiorno di cui al comma 1, agli  ascendenti
del medesimo e del coniuge che siano a carico dello stesso  titolare,
nonche' ad eventuali  altri  familiari  a  carico,  come  individuati
dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
286, alle seguenti condizioni: 
  a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o  siano
titolari  di  una  polizza  assicurativa  sanitaria   per   malattia,
infortunio e per maternita'; 
  b) il nucleo familiare di cui fanno parte goda di un reddito  annuo
non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29,  comma  3,
lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n 286. 
  3. L'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove  le  persone  di
cui ai commi 1  e  2  si  stabiliscono  rilascia  loro  un  documento
rinnovabile, di validita' decennale, denominato: ''carta di soggiorno
di cittadino di uno Stato membro dell'U.E.''. 
  4. Ai familiari a carico di cui al comma 2 che non siano  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea e' pure  rilasciata,  con  le
modalita' di cui all'articolo 5-quinquies, una carta di soggiorno  di
validita' uguale a quella della  carta  di  soggiorno  rilasciata  ai
cittadini di cui al comma 1. 
  Art. 5-ter. - 1. Hanno diritto al soggiorno  nel  territorio  della
Repubblica gli studenti, cittadini di uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, iscritti a  un  istituto  riconosciuto  per  conseguirvi,  a
titolo principale, una formazione professionale, ovvero  iscritti  ad
universita' o istituti universitari statali o  istituti  universitari
liberi  abilitati  a  rilasciare  titoli  aventi  valore  legale,   a
condizione che: 
  a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o  siano
titolari  di  una  polizza  assicurativa  sanitaria   per   malattia,
infortunio e per maternita'; 
  b) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere
per l'assistenza sociale in Italia. 
  2. Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai  familiari  a
carico del  titolare  del  diritto  di  soggiorno,  come  individuati
dall'articolo 29, comma 1, del decreto 1egiativo 25 luglio  1998,  n.
286, a condizione che: 
  a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o  siano
titolari  di  una  polizza  assicurativa  sanitaria   per   malattia,
infortunio e per maternita'; 
  b) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non
costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia. 
  3. L'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove  le  persone  di
cui ai commi 1 e 2 si stabiliscono rilascia  loro  un  documento,  di
validita' limitata alla durata della formazione, denominato:  ''carta
di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell'U.E.''. 
  4. Ai familiari a carico di cui al comma 2 che non siano  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea si applica il disposto di cui
all'articolo 5-bis, comma 4. 
  Art.  5-quater.  -  1.  Per  l'accesso  alle  attivita'  lavorative
dipendenti o autonome trovano applicazione, per  le  persone  di  cui
agli articoli 5-bis, comma 2,  e  5-ter,  comma  2,  le  disposizioni
vigenti in materia per  i  cittadini  italiani,  fatte  salve  quelle
afferenti il pubblico impiego, nei termini previsti dall'articolo  37
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
  2. Il diritto di soggiorno di cui agli articoli 5-bis, commi 1 e 2,
e 5-ter, commi 1 e 2, sussiste finche' i  beneficiari  soddisfino  le
condizioni ivi previste. 
  Art. 5-quinquies. - 1. Le carte di soggiorno di cui  agli  articoli
5-bis, commi 3 e 4, e 5-ter, commi 3 e 4, sono rilasciate su  modelli
conformi a quelli stabiliti con  decreti  del  Ministro  dell'interno
previa esibizione all'autorita' di pubblica sicurezza del  luogo  ove
si stabiliscono i beneficiari del presente decreto legislativo: 
  a) del passaporto, della carta d'identita' o di altro documento  di
identificazione equipollente; 
  b) del documento di  iscrizione  al  Servizio  sanitario  nazionale
italiano  o  dell'originale  o  copia   autenticata   della   polizza
assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita'. 
  2. Per il rilascio delle carte di soggiorno di cui al comma  1,  e'
inoltre richiesta la produzione: 
  a) da parte dei cittadini di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della
documentazione prevista dallo Stato  di  origine  o  di  provenienza,
attestante la disponibilita' di un reddito, eventualmente comprensivo
di pensione o rendita  per  infortunio  sul  lavoro  o  per  malattia
professionale, non inferiore a  quello  di  cui  all'articolo  5-bis,
comma 1, lettera b), o di  altra  documentazione  comunque  idonea  a
dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con indicazione  del
relativo importo, ovvero di apposita  dichiarazione,  resa  ai  sensi
dell'articolo  1,  lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante la disponibilita' del
reddito medesimo; 
  b) da parte dei cittadini di cui all'articolo 5-ter, comma 1, e per
i loro eventuali familiari a carico: 
  1) di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 1,  comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, comprovante la  disponibilita'  di  risorse  economiche
tali da evitare che il  titolare  del  diritto  di  soggiorno  e  gli
eventuali  familiari  a  carico  possano  costituire  un  onere   per
l'assistenza sociale in  Italia  o,  a  scelta,  di  qualsiasi  altro
documento che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta; 
  2) del certificato  di  iscrizione  del  titolare  del  diritto  di
soggiorno al corso di formazione professionale o al  corso  di  studi
universitari con l'indicazione della durata del corso stesso,  ovvero
di apposita dichiarazione sostitutiva  dell'atto  notorio,  ai  sensi
dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
ottobre 1998, n. 403, che comprovi tale iscrizione; 
  c) per i familiari a  carico  dei  cittadini  di  cui  all'articolo
5-bis, comma 1, della documentazione attestante la disponibilita' del
reddito richiesto ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, lettera  b),
o altra documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilita'
dello stesso, con  l'indicazione  del  relativo  importo,  ovvero  di
apposita dichiarazione, resa  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  20  ottobre
1998, n. 403, comprovante la disponibilita' del reddito medesimo; 
  d) per i familiari a  carico  dei  cittadini  di  cui  all'articolo
5-bis, comma 1, e 5-ter, comma 1, della dichiarazione, resa ai  sensi
dell'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
ottobre  1998,  n.   403,   ovvero   di   documentazione   pertinente
comprovante: 
  1) l'esistenza del vincolo di coniugio o di parentela o delle altre
condizioni richieste ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere b) e
d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove applicabile; 
  2) la condizione di familiare a carico; tale  condizione  non  deve
essere comprovata per i figli minori. 
  3. L'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove si  stabiliscono
coloro che beneficiano del presente  decreto  legislativo  riceve  le
dichiarazioni ed estrae copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Il rilascio  e  il  rinnovo  delle  carte  di  soggiorno  e  dei
certificati a tali fini necessari sono gratuiti.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 2 agosto 1999 
                               CIAMPI 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                     dei Ministri 
                                     Letta, Ministro per le politiche 
                                     comunitarie 
                                            Russo Jervolino, Ministro 
                                     dell'interno 
                                  Dini, Ministro degli affari esteri 
                                      Diliberto, Ministro di grazia e 
                                     giustizia 
                                      Amato, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                                     economica 
                                  Bindi, Ministro della sanita' 
                                   Salvi, Ministro del lavoro e della 
                                     previdenza sociale 
                                                   Zecchino, Ministro 
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                     scientifica e tecnologica 
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto