LEGGE 14 ottobre 1999, n. 365 

  Norme per  la restituzione ai  congiunti delle salme dei  caduti in
guerra.
(GU n.249 del 22-10-1999)
 
 Vigente al: 6-11-1999  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n.
204, e' sostituito dal seguente:
  "Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale
possono  essere  concesse  ai congiunti su richiesta ed a spese degli
interessati".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 14 ottobre 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto