LEGGE 14 ottobre 1999, n. 365
Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra.(GU n.249 del 22-10-1999)
Vigente al: 6-11-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, e' sostituito dal seguente: "Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto