DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 1999, n. 426 

  Disposizioni sanzionatorie in applicazione  del regolamento (CE) n.
2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva.
(GU n.270 del 17-11-1999)
 
 Vigente al: 2-12-1999  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 2815/98  della  commissione del  22
dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva;
  Vista la legge  5 febbraio 1999, n. 25,  recante: "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee  - legge comunitaria 1998",  ed in particolare
l'articolo 6;
  Visto  l'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 luglio 1999;
  Acquisito il  parere delle  competenti commissioni  parlamentari di
cui all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1999, n. 25;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 1999;
  Sulla  proposta del  Ministro per  le politiche  comunitarie e  del
Ministro della giustizia, di concerto  con i Ministri delle politiche
agricole   e   forestali   e    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Salvo  che   il  fatto  costituisca  reato,   chi  utilizza  la
designazione  di  origine,  prevista dall'articolo  2,  paragrafo  1,
lettera b), del regolamento (CE)  n. 2815/98 della commissione del 22
dicembre 1998,  senza aver ottenuto il  necessario riconoscimento, e'
punito con la  sanzione amministrativa pecuniaria di  lire un milione
per ogni quintale o frazione  di quintale di prodotto confezionato ed
immesso al consumo. La stessa sanzione  di cui al comma 1 si applica,
nel caso di condizionamento e messa in commercio di un taglio di olio
extravergine  di oliva  o di  olio vergine  di oliva  proveniente per
oltre il  75% da uno Stato  membro o dalla Comunita',  a chi utilizza
l'indicazione dell'origine prevalente senza  riportare in etichetta o
direttamente  sull'imballaggio la  menzione  di  cui all'articolo  3,
paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 2815/98.
  2. Salvo che il fatto  costituisca reato, chi confeziona ed immette
al consumo olio extra vergine di  oliva o olio di oliva vergine senza
indicare   sull'imballaggio   o   sull'etichetta   gli   estremi   di
identificazione   alfanumerica    dell'impresa   di   condizionamento
riconosciuta e'  punito con la sanzione  amministrativa pecuniaria da
lire centomila a lire seicentomila.
  3.  Nei  confronti  delle  imprese  riconosciute  che  violano  gli
obblighi  di  controllo  di  cui all'articolo  4,  paragrafo  2,  del
regolamento (CE) n.  2815/98 o nei cui confronti  sia stata accertata
la   non  corrispondenza   tra  le   designazioni  dell'origine   dei
quantitativi  degli oli  di oliva  vergini usciti  dall'impresa e  le
designazioni dell'origine  dei quantitativi  di oli di  oliva vergini
utilizzati di cui  all'articolo 5, paragrafo 1,  del regolamento (CE)
n.  2815/98, si  applica  la sospensione  del  riconoscimento per  un
periodo da  un mese a  sei mesi. In caso  di recidiva e'  disposta la
revoca del riconoscimento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                     dei Ministri
                                  Letta, Ministro  per  le  politiche
                                     comunitarie
                                  Diliberto, Ministro della giustizia
                                  De Castro, Ministro delle politiche
                                     agricole e forestali
                                  Bersani,  Ministro  dell'industria,
                                     del commercio e dell'artigianato
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto