LEGGE 13 dicembre 1999, n. 475 

  Modifiche  all'articolo 15  della legge  19  marzo 1990,  n. 55,  e
successive modificazioni.
(GU n.295 del 17-12-1999)
 
 Vigente al: 1-1-2000  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  alla  lettera  a),  le parole: ", anche non definitiva," sono
sostituite  dalla  seguente:  "definitiva";  e le parole: "l'uso o il
trasporto"  sono sostituite dalle seguenti: "nonche', nei casi in cui
sia  inflitta  la  pena della reclusione non inferiore ad un anno, il
porto, il trasporto e la detenzione";
    b)  alla  lettera  b),  le parole: ", anche non definitiva," sono
sostituite dalla seguente: "definitiva";
    c)  la  lettera  c)  e' sostituita dalla seguente: "c) coloro che
sono  stati  condannati  con  sentenza  definitiva  alla  pena  della
reclusione  complessivamente  superiore  a  sei  mesi  per uno o piu'
delitti  commessi  con  abuso  dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati alla lettera b)";
    d)  alla  lettera  d),  le  parole: ", per lo stesso fatto," e le
parole:  "o con sentenza di primo grado, confermata in appello," sono
soppresse;
    e) la lettera e) e' abrogata;
    f)  alla  lettera  f), le parole: "anche se con provvedimento non
definitivo"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  provvedimento
definitivo".
  2.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.
55,  e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-bis. Per
tutti  gli  effetti  disciplinati  dal presente articolo, la sentenza
prevista   dall'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale  e'
equiparata a condanna".
  3.  La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19
marzo  1990,  n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si
applica  alle  sentenze  previste  dall'articolo  444  del  codice di
procedura  penale pronunciate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
  4.  Il  comma  4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.
55,  e  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4-bis.
Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:
    a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei  delitti  indicati  al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti
previsti  dagli  articoli  314,  primo comma, 316, 316-bis, 317, 318,
319, 319-ter e 320 del codice penale;
    b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per  la  stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena
non  inferiore  a  due anni di reclusione per un delitto non colposo,
dopo l'elezione o la nomina;
    c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati   di   appartenere   ad   una  delle  associazioni  di  cui
all'articolo  1  della  legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo   13   della  legge  13  settembre  1982,  n.  646.  La
sospensione   di  diritto  consegue,  altresi',  quando  e'  disposta
l'applicazione  di  una  delle misure coercitive di cui agli articoli
284,  285  e  286  del  codice  di  procedura  penale. Nel periodo di
sospensione  i  soggetti  sospesi  non  sono  computati al fine della
verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia
quorum  o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di
produrre  effetti  decorsi  diciotto  mesi.  La cessazione non opera,
tuttavia,   se   entro   i  termini  di  cui  al  precedente  periodo
l'impugnazione  in  punto  di  responsabilita' e' rigettata anche con
sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa
di  produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
di rigetto".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 13 dicembre 1999
                               CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto